32001R0584

Regolamento (CE) n. 584/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, che modifica i regolamenti (CE) n. 1103/2000 e (CE) n. 1926/2000 relativi alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° luglio al 30 settembre 1999 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 27/03/2001 pag. 0004 - 0007


Regolamento (CE) n. 584/2001 della Commissione

del 26 marzo 2001

che modifica i regolamenti (CE) n. 1103/2000 e (CE) n. 1926/2000 relativi alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1o luglio al 30 settembre 1999 e dal 1o ottobre al 31 dicembre 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 ha sostituito il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca(2), con effetti a decorrere dal 1o gennaio 2001. L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 dispone la concessione di un'indennità alle organizzazioni di produttori per il tonno consegnato all'industria di trasformazione, come era già previsto dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

(2) Con i regolamenti della Commissione (CE) n. 1103/2000(3) e (CE) n. 1926/2000(4), l'indennità prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è stata concessa alle organizzazioni di produttori rispettivamente dal 1o luglio al 30 settembre e dal 1o ottobre al 31 dicembre 1999 per il tonno albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg per pezzo, per il tonno albacora (Thunnus albacares) di peso non superiore a 10 kg per pezzo e per il tonnetto striato [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis].

(3) Secondo le autorità spagnole alcuni soci dell'organizzazione di produttori OPTUC (Organización de Productores Asociados de Túnidos Congelados) si sono ritirati da questa organizzazione nel mese di giugno 1998 e hanno aderito all'organizzazione di produttori Opagac (Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores de España). Il 16 ottobre 2000 le autorità spagnole hanno trasmesso alla Commissione i dati definitivi concernenti i quantitativi di tonno venduti e consegnati all'industria di trasformazione dai soci delle organizzazioni di produttori suddette nel periodo dal 1o luglio 1995 al 30 giugno 1998. Questi dati definitivi hanno modificato i dati trasmessi alla Commissione il 30 luglio 1998 in seguito al passaggio di imprese e pescherecci dalla OPTUC alla Opagac.

(4) I dati forniti dalle autorità spagnole hanno un'incidenza sulla ripartizione dei quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità tra le due organizzazioni di produttori in causa nei periodi dal 1o luglio al 30 settembre 1999 e dal 1o ottobre al 31 dicembre 1999, quali figurano rispettivamente nell'allegato del regolamento (CE) n. 1103/2000 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 1926/2000.

(5) I regolamenti (CE) n. 1103/2000 e (CE) n. 1926/2000 devono pertanto essere modificati.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1103/2000 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del reglamento (CE) n. 1926/2000 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

(3) GU L 125 del 26.5.2000, pag. 18.

(4) GU L 230 del 12.9.2000, pag. 10.

ALLEGATO I

"ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1999, sulla base delle percentuali d'indennità

1.

>SPAZIO PER TABELLA>

2.

>SPAZIO PER TABELLA>

3.

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

"ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 1999 sulla base delle percentuali d'indennità

1.

>SPAZIO PER TABELLA>

2.

>SPAZIO PER TABELLA>

3.

>SPAZIO PER TABELLA>"