32001R0574

Regolamento (CE) n. 574/2001 della Commissione, del 23 marzo 2001, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 24/03/2001 pag. 0005 - 0005


Regolamento (CE) n. 574/2001 della Commissione

del 23 marzo 2001

relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), prevede dei contingenti di aringa per il 2001.

(2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

(3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II (ZEE norvegese) da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 26 febbraio 20001. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II (ZEE norvegese) eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2001.

La pesca dell'aringa nelle acque della zona CIEM I, II (ZEE norvegese) eseguita da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 26 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

(3) GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.