Regolamento (CE) n. 545/2001 della Commissione, del 20 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato
Gazzetta ufficiale n. L 081 del 21/03/2001 pag. 0021 - 0021
Regolamento (CE) n. 545/2001 della Commissione del 20 marzo 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare l'articolo 33, considerando quanto segue: (1) L'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2786/2000(4), disciplina alcune modalità d'applicazione relative alla consegna dei sottoprodotti della vinificazione per attività sperimentali. Tali modalità non sono sufficientemente chiare e occorre pertanto modificarne la formulazione. (2) L'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000 disciplina alcune modalità d'applicazione dell'aiuto al magazzinaggio per gli alcoli ottenuti dalla distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tali modalità non sono sufficientemente chiare e occorre pertanto modificarne la formulazione. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il testo dell'articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000 è sostituito dal seguente testo:"Per i produttori che consegnano il loro vino o i loro sottoprodotti per attività sperimentali controllate dagli Stati membri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 46 e 47 e l'aiuto da versare alla persona autorizzata a realizzare la sperimentazione è di 0,277 EUR/% vol/hl." 2. Il testo dell'articolo 64, paragrafo 3, primo comma, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1623/2000 è sostituito dal seguente testo: "- per un periodo minimo di sei mesi e per un periodo massimo di dodici mesi nel periodo compreso tra il 1o dicembre della campagna in corso e il 30 novembre della campagna successiva. Tuttavia, per la campagna vitivinicola 2000/2001 l'aiuto secondario può essere versato per le domande di aiuto effettuate nel periodo compreso tra il 1o dicembre 2000 e il 30 maggio 2001 e per un periodo minimo di sei mesi e un periodo massimo di dodici mesi." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. (3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. (4) GU L 323 del 20.12.2000, pag. 4.