32001R0468

Regolamento (CE) n. 468/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 09/03/2001 pag. 0024 - 0036


Regolamento (CE) n. 468/2001 del Consiglio

del 6 marzo 2001

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 9 e 11,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure oggetto del riesame applicabili al Giappone

(1) Nell'aprile 1993, con regolamento (CEE) n. 993/93(2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone.

2. Misure in vigore nei confronti di altri paesi

(2) Nell'ottobre 1993, con regolamento (CEE) n. 2887/93(3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore. Nel 1995, tali misure sono state modificate dal regolamento (CE) n. 2937/95(4) in seguito ad un'inchiesta che ha dimostrato che il margine di dumping è aumentato in seguito all'assorbimento del dazio. Le misure sono inoltre oggetto di un riesame aperto nell'ottobre 1998(5).

(3) Il 16 settembre 1999 la Commissione ha annunciato in una nota ("avviso di apertura") pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(6) l'apertura, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito denominato "regolamento di base"), di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan. L'inchiesta si è conclusa nel novembre 2000 col regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio(7), che istituiva dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di detti paesi.

3. Domanda di riesame

(4) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone(8), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, datata 23 gennaio 1998.

(5) La domanda è stata presentata per conto di produttori comunitari la cui produzione complessiva del prodotto in esame costituisce una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria di tale prodotto.

(6) La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure comporterebbe probabilmente il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria comunitaria. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'avvio di un riesame, la Commissione ha aperto un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base(9). L'apertura del riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, poggia sulle affermazioni contenute nella richiesta, secondo le quali i margini di dumping sarebbero notevolmente aumentati dall'inchiesta precedente e la scadenza delle misure avrebbe comportato pertanto un incremento delle pratiche di dumping e del pregiudizio.

4. Inchiesta

(7) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori comunitari che hanno sostenuto la domanda di riesame, i produttori esportatori, gli importatori ed Eurocommerce (un'associazione che rappresenta diversi piccoli utilizzatori della Comunità) notoriamente interessati, nonché rappresentanti dei paesi esportatori, e ha offerto alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nell'avviso di apertura del riesame.

(8) La Commissione ha inviato un questionario alle parti notoriamente interessate ed ha ricevuto risposta da tre produttori comunitari e da due produttori giapponesi, dei quali soltanto uno aveva esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha inoltre inviato il questionario agli importatori e all'associazione di utilizzatori. Due importatori hanno risposto. Non è pervenuta alcuna risposta dall'associazione di utilizzatori o dai singoli utilizzatori.

(9) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il persistere o la reiterazione probabili del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse della Comunità. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:

Produttori esportatori:

- Yamato Scale Co. Ltd, Akashi

- Ishida Co. Ltd, Kyoto

Produttori comunitari che hanno presentato la domanda di riesame:

- Bizerba GmbH & Co. KG, Balingen, Germania

- GEC Avery Limited, (una consociata della General Electric Company, plc), Birmingham, Regno Unito

- Testut/Lutrana SA, Béthune, Francia

Importatori:

- Digi Nederland BV, Purmerend, Paesi Bassi

- Carrin and Co. NV, Antwerp, Belgio

(10) L'inchiesta relativa al persistere e alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 1997 e il 31 marzo 1998 (in seguito denominato "periodo dell'inchiesta"). L'esame del persistere e della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1994 e la fine del periodo dell'inchiesta (in seguito denominato "periodo dell'esame").

(11) Il presente riesame ha superato il termine di 12 mesi entro il quale avrebbe dovuto di norma essere concluso ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, a causa della complessità dell'inchiesta e soprattutto dell'impatto dell'"effetto euro" sull'inchiesta (cfr. considerando 34) e della difficoltà a stabilire conclusioni, tenuto conto della notevole mancanza di collaborazione.

(12) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali s'intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni sulle informazioni comunicate. Le osservazioni delle parti sono state esaminate e, laddove sia risultato opportuno, la Commissione ha modificato le proprie conclusioni.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(13) Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia le bilance elettroniche per il commercio, con indicazione numerica del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare, eventualmente provviste di un dispositivo per stampare tali indicazioni, di cui al codice NC ex84238150. Nell'ambito delle bilance elettroniche si evidenziano diversi tipi o livelli di prestazioni e di tecnologia. A questo proposito, l'industria distingue la produzione di bilance in tre segmenti: gamma inferiore, intermedia e superiore. Si va da bilance "stand-alone", senza stampante incorporata, a modelli più sofisticati con chiave di programmazione e la possibilità di integrazione in un sistema informatizzato di controllo e gestione.

(14) Sebbene le possibilità di impiego delle bilance elettroniche possano variare, non si rilevano differenze significative tra i diversi tipi in termini di caratteristiche fisiche e tecniche essenziali. Dall'inchiesta è emerso inoltre che non è possibile tracciare linee di demarcazione nette fra i tre segmenti, poiché i modelli di segmenti vicini sono spesso intercambiabili. In conformità dei risultati dell'inchiesta precedente, le bilance devono essere quindi considerate un prodotto unico ai fini della presente inchiesta.

2. Prodotto simile

(15) L'inchiesta ha stabilito che i diversi modelli di bilance elettroniche prodotti e venduti in Giappone presentano, nonostante alcune differenze in termini di dimensioni, durata utile, voltaggio o design, le stesse caratteristiche tecniche e fisiche essenziali di quelli esportati dal Giappone nella Comunità e devono, quindi, essere considerati prodotti simili.

Analogamente, a parte alcune differenze tecniche secondarie, le bilance elettroniche prodotte nella Comunità sono essenzialmente simili sotto tutti gli aspetti a quelle esportate dal Giappone nella Comunità.

C. DUMPING E PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

(16) Come si è detto, la presente inchiesta riunisce un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base e un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3. Quest'ultimo è stato avviato per esaminare le informazioni contenute nella domanda di riesame, riguardanti un presunto aumento delle pratiche pregiudizievoli di dumping. La Commissione ha deciso di non proseguire il riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, poiché i volumi venduti nel mercato comunitario dai produttori esportatori erano modesti e non vi erano prove sufficienti per dimostrare un cambiamento duraturo della situazione. Le conclusioni della Commissione si basano pertanto su quelle formulate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, relative alla probabilità del persistere o della reiterazione delle pratiche pregiudizievoli di dumping in caso di abolizione delle misure esistenti.

(17) Secondo Eurostat, durante il periodo dell'inchiesta sono state importate nella Comunità dal Giappone circa 995 bilance elettroniche, rispetto alle 19000 unità importate nel periodo dell'inchiesta precedente, che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del riesame. La presente inchiesta ha beneficiato di una collaborazione estremamente limitata (complessivamente 35 unità, ossia meno del 4 % delle importazioni): hanno infatti collaborato in parte soltanto due produttori, Yamato Scales Co. Ltd e Ishida Co. Ltd, l'ultimo dei quali non ha esportato nel mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta. All'inchiesta precedente avevano collaborato invece quattro produttori esportatori.

2. Probabile persistere o reiterazione del dumping

(18) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, un riesame in previsione della scadenza viene avviato per determinare se la scadenza delle misure possa favorire il persistere o la reiterazione delle pratiche pregiudizievoli di dumping.

Probabile persistere del dumping

(19) Quando si esamina se l'abolizione di misure possa favorire il persistere del dumping, occorre verificare l'effettiva esistenza del dumping in quel determinato momento e se sia probabile che esso persista.

(20) Soltanto due produttori hanno risposto all'avviso di apertura dell'inchiesta inviando osservazioni. Entrambi hanno collaborato soltanto in parte. Uno di essi non ha esportato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta e non ha fornito quindi informazioni sui prezzi all'esportazione; l'altro aveva effettuato esportazioni, ma ha fornito informazioni incomplete sul valore normale. Altri tre produttori che avevano partecipato all'inchiesta precedente hanno rifiutato di cooperare. Per determinare l'esistenza del dumping, quindi, la Commissione ha potuto usufruire soltanto delle scarsissime informazioni fornite dai produttori giapponesi.

(21) La società che ha collaborato in parte, Yamato Scales Co. Ltd, ha fornito informazioni complete sui suoi prezzi all'esportazione, ma non sul valore normale, poiché i dati forniti riguardavano soltanto un terzo delle sue vendite del prodotto in questione sul mercato interno. Il resto delle vendite era destinato a società di distribuzione collegate. La società non ha inoltre fornito dati sulle spese generali, amministrative e di vendita sostenute per le vendite sul mercato interno. Da un confronto tra i prezzi all'esportazione comunicati e i dati incompleti sui valori normali, è emerso un dumping significativo per le vendite dell'esportatore nella Comunità. Anche dal confronto tra tali prezzi all'esportazione e il valore normale costruito per tale produttore durante l'inchiesta iniziale risultava un dumping significativo.

(22) Un produttore esportatore giapponese, che rappresentava la stragrande maggioranza delle importazioni di bilance elettroniche originarie del Giappone durante il periodo dell'inchiesta, ha inoltre ammesso, quando ha dichiarato di non voler cooperare, di esportare i suoi prodotti nella Comunità a prezzi di dumping. La Commissione ha esaminato inoltre i dati Eurostat: è emerso che il prezzo medio di tutte le esportazioni giapponesi estrapolato da tali dati confermava l'esistenza del dumping, essendo inferiore a qualsiasi valore normale stabilito per la società che ha collaborato in parte.

(23) Tenuto conto della notevole mancanza di collaborazione, le suddette informazioni sono state considerate come dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Come si è detto, tali dati hanno dimostrato l'esistenza di un margine di dumping significativo.

(24) Tenuto conto delle fluttuazioni del tasso di cambio della valuta giapponese rispetto all'inchiesta precedente, è stato esaminato anche il deprezzamento dello YEN nei confronti della valuta della fattura (USD). Ne è risultato tuttavia che l'aumento dei prezzi delle esportazioni in YEN è stato compensato in parte da un calo significativo in termini reali dei prezzi all'esportazione in USD (come riferito da Eurostat) rispetto al procedimento iniziale. Tale constatazione è stata confermata dalle conclusioni relative alla società che ha collaborato in parte, dalle quali risulta che il deprezzamento dello YEN non ha comportato, per quanto si è potuto dedurre dalle informazioni incomplete ricevute, una riduzione del margine di dumping. Segnali chiari indicavano inoltre che il deprezzamento dello YEN avrebbe potuto non durare.

(25) Non solo si è constatato un dumping significativo durante il periodo dell'inchiesta, ma nulla ha dimostrato che in assenza di misure il persistere del dumping sarebbe stato improbabile. Gli elementi di prova di cui dispone la Commissione tendono anzi a confermare che se le misure venissero abrogate le importazioni continuerebbero nell'immediato futuro a prezzo di dumping. Va sottolineato in particolare che il mercato comunitario attrae gli esportatori poiché, sulla base delle informazioni fornite dall'esportatore che ha collaborato in parte, i suoi prezzi sono superiori a quelli di altri mercati di paesi terzi (Taiwan, Malaysia), anch'essi destinatari delle esportazioni del produttore in questione.

(26) Va sottolineato altresì che da alcuni anni i prezzi in Giappone si attestano sistematicamente a livelli più elevati che altrove. È quindi improbabile che la situazione possa cambiare a breve o medio termine ed è dunque estremamente probabile che il dumping persista.

Probabilità di reiterazione del dumping

(27) Partendo dal presupposto che in seguito all'adozione delle misure le esportazioni giapponesi del prodotto nella Comunità siano nettamente calate, sono stati esaminati i possibili effetti dell'abolizione delle misure in termini di aumento dei quantitativi e di prezzi di dumping delle esportazioni verso la Comunità, ossia il rischio di reiterazione del dumping.

(28) Alcuni indicatori fanno ritenere probabile che tanto le società che hanno collaborato, quanto quelle che non hanno collaborato, riprenderebbero ad esportare quantitativi significativi del prodotto. Innanzitutto, in assenza di misure il mercato comunitario eserciterebbe una forte attrazione sugli esportatori giapponesi, visto che i suoi prezzi risultano leggermente superiori a quelli praticati sui mercati di altri paesi terzi sui quali sono presenti i produttori esportatori. Dato quindi che il Giappone esporta ancora notevoli quantitativi verso tali paesi terzi, è probabile che almeno una parte di tali esportazioni verrebbe riorientata verso la Comunità. In secondo luogo, il mercato comunitario è estremamente importante in termini di dimensioni ed è improbabile che gli esportatori non sfruttino i vantaggi offerti dall'abolizione delle misure.

(29) Qualora le importazioni dovessero riprendere, non c'è motivo di ritenere che i prezzi sarebbero diversi da quelli attualmente applicati alle - seppure scarse - importazioni. Si può sostenere che una riduzione dei prezzi potrebbe preludere a un aumento significativo dei quantitativi. La reiterazione del dumping è resa ancora più probabile dal fatto che, come risulta al considerando 25, le esportazioni giapponesi sui mercati dei paesi terzi nei quali non sono in vigore misure antidumping (Taiwan e Malaysia) vengono effettuate a prezzo di dumping. Nulla lascia inoltre prevedere un cambiamento a breve termine dei prezzi relativamente elevati praticati in Giappone.

D. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO DELLE BILANCE ELETTRONICHE

1. Struttura dell'industria comunitaria

(30) Successivamente all'istituzione, nel 1993, delle attuali misure antidumping sulle importazioni di bilance elettroniche dal Giappone, l'industria comunitaria ha attraversato una fase di ristrutturazione e concentrazione per restare competitiva. Soltanto sei delle dieci società che avevano collaborato all'inchiesta precedente soltanto sei sono rimaste operative nel periodo dell'inchiesta. Tre di esse hanno collaborato alla presente inchiesta, nel corso della quale è emerso chiaramente che altri produttori comunitari hanno subito una ristrutturazione analoga.

(31) I produttori comunitari che hanno collaborato rappresentano il 41 %, ossia una quota maggioritaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base, della produzione complessiva della Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Essi vengono denominati in prosieguo "industria comunitaria". Inoltre, due grandi società hanno appoggiato la richiesta di riesame ma non hanno collaborato pienamente all'inchiesta. La rappresentatività della produzione comunitaria che ha sostenuto la denuncia superava dunque di gran lunga il 50 %.

(32) Va sottolineato che, ai fini del suddetto calcolo della rappresentatività della produzione comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, del regolamento di base, sono state escluse dalla definizione di produzione comunitaria complessiva le società operanti nella Comunità e legate ai produttori esportatori dei paesi per i quali sono state riscontrate pratiche di dumping.

2. Consumo di bilance elettroniche nel mercato comunitario

(33) Il consumo nella Comunità è stato calcolato utilizzando dati sulle vendite forniti dall'industria comunitaria e verificati, cifre contenute nella domanda di riesame (per le vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato) e, infine, cifre relative ai volumi delle importazioni fornite da Eurostat. Durante il periodo in esame si è registrato il consumo seguente:

Consumo di bilance elettroniche nella Comunità

>SPAZIO PER TABELLA>

(34) L'aumento del consumo registrato nel 1997 e durante il periodo dell'inchiesta corrisponde essenzialmente a un aumento preciso della domanda da parte dei rivenditori in seguito all'introduzione dell'euro ("effetto euro"). Dal 1997, infatti, i rivenditori hanno acquistato nuovi modelli compatibili con l'euro in vista dell'introduzione di tale valuta, anticipando così la sostituzione delle vecchie bilance elettroniche. Ne è conseguito un aumento della domanda nel mercato comunitario, che ha comportato un incremento del volume delle vendite. Il miglioramento della situazione sarà di breve durata e i volumi delle vendite torneranno con ogni probabilità a livelli normali nel 2000, scenderanno ulteriormente sotto i livelli normali dal 2001 e torneranno infine ai livelli normali entro il 2004.

3. Importazioni interessate

Volume delle importazioni

(35) Sulla base delle informazioni fornite da Eurostat (per il codice Taric 8423815010), le importazioni di bilance elettroniche dal Giappone nel periodo dell'esame hanno registrato il seguente andamento:

Volume delle importazioni

>SPAZIO PER TABELLA>

Politica dei prezzi dei produttori esportatori

(36) Per quanto riguarda i prezzi delle importazioni, si è ritenuto più opportuno utilizzare le informazioni fornite dall'unico produttore che ha collaborato che ha esportato i suoi prodotti nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Tenuto conto della natura del prodotto, si è ritenuto opportuno esaminare la politica dei prezzi praticati dal produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta confrontando i suoi prezzi all'esportazione con quelli di modelli simili venduti dall'industria comunitaria. Mentre si è ritenuto che tali modelli consentissero un confronto equo, il basso volume delle esportazioni effettuate dal produttore esportatore rende ovviamente difficile trarre conclusioni chiare. Dal numero limitato di operazioni disponibile, risulta tuttavia che il produttore esportatore in questione ha effettuato vendite a prezzi estremamente bassi rispetto a quelli praticati dall'industria comunitaria. È emerso inoltre chiaramente che, durante il periodo dell'esame, al calo dei prezzi di tali modelli corrispondeva più o meno una riduzione di quelli praticati dall'industria comunitaria (cfr. considerando 42).

4. Situazione dell'industria comunitaria

(37) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria era compreso in una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria. Tuttavia, alcuni fattori non sono illustrati in dettaglio in prosieguo in quanto non presentavano alcuna rilevanza con la situazione dell'industria comunitaria nell'ambito della presente inchiesta. Va sottolineato infine che nessuno di tali fattori costituisce necessariamente una base di giudizio determinante.

Produzione, utilizzo degli impianti e scorte

(38) La produzione di tutti i tipi di bilance elettroniche è diminuita tra il 1994 e il 1996, successivamente essa è aumentata per l'"effetto euro" come illustrato al considerando 34. Il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria comunitaria è aumentato del 6 % nel periodo in esame.

Produzione e capacità dell'industria comunitaria

>SPAZIO PER TABELLA>

Si è ritenuto che il livello delle scorte non potesse avere un'incidenza significativa sulla situazione dell'industria comunitaria, poiché essa utilizza un sistema di produzione su ordinazione grazie al quale non sussistono praticamente scorte.

Volume delle vendite

(39) Il volume delle vendite unitarie di tutti i tipi di bilance elettroniche dell'industria comunitaria nel mercato comunitario è diminuito tra il 1994 e il 1996. Successivamente, esso è cresciuto per l'"effetto euro" come illustrato al considerando 34.

Vendite unitarie

>SPAZIO PER TABELLA>

Fatturato

(40) Il fatturato di tutti i tipi di bilance elettroniche dell'industria comunitaria nel mercato comunitario è diminuito tra il 1994 e il 1997. Successivamente esso è aumentato per l'"effetto euro" come illustrato al considerando 34.

Fatturato

>SPAZIO PER TABELLA>

Quota di mercato e crescita

(41) La quota di mercato dell'industria comunitaria è passata dal 33,4 % del 1994 al 31,4 % del periodo dell'inchiesta. L'industria comunitaria non ha potuto pertanto trarre pienamente vantaggio dalla crescita del mercato.

Andamento dei prezzi

(42) Sono stati esaminati i prezzi delle bilance elettroniche nella Comunità sulla base dei prezzi di vendita di tutti i modelli venduti dall'industria comunitaria. La media ponderata dei prezzi delle vendite ad acquirenti non collegati durante il periodo dell'esame hanno registrato il seguente andamento:

Andamento dei prezzi delle bilance elettroniche

>SPAZIO PER TABELLA>

Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, i prezzi di vendita di tutti i modelli sono diminuiti dell'11 %. Questa riduzione globale del prezzo medio è stata riscontrata per tutti i modelli di bilance elettroniche.

Redditività

(43) Come emerge dalla tabella seguente, l'utile sul giro d'affari netto è stato positivo durante l'intero periodo ma, all'inizio del periodo dell'esame, era nettamente inferiore al tasso ritenuto necessario per garantire la redditività dell'industria. I miglioramenti riscontrati nel 1997 e nel periodo dell'inchiesta sono imputabili a due fattori: il suddetto "effetto euro", che ha gonfiato temporaneamente le vendite e, in minor misura, gli effetti della vasta ristrutturazione dell'industria, come indicato al considerando 30.

Profitto (utile sul giro d'affari netto) nella Comunità

>SPAZIO PER TABELLA>

Altri fattori attinenti ai risultati

(44) Non è stata effettuata alcuna analisi dettagliata del flusso di cassa, della capacità di ottenere capitale (o investimenti) e dell'utile sul capitale investito, poiché una siffatta analisi si riferirebbe alla situazione di una società nel suo insieme. Poiché le altre attività commerciali delle società in questione rappresentano più del 50 % del loro fatturato totale, un'analisi globale non sarebbe necessariamente rappresentativa del prodotto in esame.

In considerazione del volume e dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati, l'incidenza sull'industria comunitaria dell'entità del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

Produttività, occupazione e salari

(45) La tabella che segue indica che nel periodo in esame l'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita del 29 %.

Produttività per dipendente

>SPAZIO PER TABELLA>

(46) La produttività per dipendente è aumentata del 42 % nel periodo in esame.

(47) Data l'importanza delle altre attività commerciali delle società rispetto all'insieme delle loro attività non è stata effettuata alcuna analisi dettagliata dei salari. Tale analisi si riferirebbe alla situazione di una società nel suo insieme e non sarebbe necessariamente rappresentativa del prodotto in esame.

Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

(48) L'industria comunitaria ha realizzato un vasto programma di ristrutturazione, migliorando le sue tecniche di produzione e di distribuzione. Essa ha continuato tuttavia a subire pressioni sui prezzi, che hanno ridotto i suoi margini di profitto e hanno comportato una perdita della sua quota di mercato con conseguente calo dell'occupazione. La redditività è migliorata verso la fine del periodo in esame ma, come indicato al considerando 34, tale risultato è imputabile essenzialmente ai singoli benefici dell'"effetto euro", e il profitto dovrebbe tornare rapidamente ai livelli registrati durante gran parte del periodo dell'esame. Si ritiene pertanto che l'industria comunitaria non si sia pienamente ripresa dalla situazione negativa registrata nel corso dell'inchiesta precedente.

E. PROBABILE PERSISTERE O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Analisi della situazione dei produttori esportatori giapponesi

(49) L'andamento delle importazioni dal Giappone è descritto al considerando 35. I produttori esportatori giapponesi hanno continuato a vendere sul mercato comunitario e l'industria comunitaria ha affermato che essi hanno concentrato le proprie vendite sui mercati di determinati Stati membri limitandosi a vendere modelli specifici anziché l'intera gamma. La Commissione ha esaminato tale affermazione e dalle cifre relative alle vendite presentate dagli importatori è emerso chiaramente che le importazioni si concentravano effettivamente su determinati mercati, sui quali gli esportatori ritenevano di poter competere, essenzialmente grazie ai prezzi bassi, senza aver bisogno delle grandi reti di vendita e distribuzione necessarie all'industria comunitaria.

(50) Gli importatori che hanno collaborato hanno affermato che le esportazioni giapponesi erano diminuite in seguito al trasferimento della produzione verso altri paesi e che, tenuto conto del carattere definitivo di tale trasferimento, era improbabile che la produzione di bilance elettroniche in Giappone e le conseguenti esportazioni verso la Comunità potessero aumentare in futuro. A questo proposito, è opportuno sottolineare che dalle precedenti inchieste antidumping riguardanti il prodotto in questione è emerso che la produzione è mobile e può essere facilmente trasferita verso paesi non soggetti a misure. L'inchiesta ha dimostrato che a tale processo ha contribuito il fatto che, dopo aver trasferito la produzione dal Giappone ad altri paesi del Sud-Est asiatico, il Giappone ha continuato a produrre e fornire una percentuale significativa di componenti (specialmente elettroniche). Su tale base, la Commissione ritiene che, contrariamente alle affermazioni degli importatori che hanno collaborato, non sia da escludere che, allo scadere delle misure sulle importazioni del prodotto in questione, le esportazioni giapponesi possano raggiungere rapidamente i precedenti livelli. Dato che la presente inchiesta ha rilevato il persistere del dumping, ci si può attendere che tali esportazioni vengano effettuate a prezzi di dumping.

(51) Oltre alle suddette osservazioni in merito alla relativa facilità di trasferire la produzione, va aggiunto che le cifre fornite dal produttore esportatore che ha collaborato in parte dimostrano che durante il periodo dell'inchiesta il livello di utilizzazione degli impianti, per gli impianti produttivi del Giappone, era soltanto del 50 %. È chiaro che il Giappone dispone del margine necessario per aumentare la produzione e le esportazioni qualora le misure venissero abrogate, dato che non esistono altri grossi mercati in grado di assorbire questo volume supplementare di produzione.

(52) Va inoltre sottolineato che il produttore esportatore in questione vende anche a bassi prezzi su altri mercati (ad esempio Malaysia e Taiwan). Per vendite comparabili, i prezzi sui mercati di Malaysia e Taiwan erano inferiori del 30 % circa ai prezzi di vendita (prezzi cif esclusi i dazi antidumping) dello stesso modello sul mercato comunitario. Ne consegue che, in assenza di misure antidumping, il mercato comunitario sarebbe estremamente allettante per i produttori esportatori giapponesi.

(53) Risulta inoltre chiaramente dalle scarse operazioni esaminate durante il periodo dell'inchiesta che i prezzi all'importazione nella Comunità sono bassi, nonostante le misure antidumping in vigore; considerato tuttavia il modesto volume delle importazioni, essi non possono esercitare una forte pressione al ribasso sui prezzi dell'industria comunitaria. La scadenza delle misure comporterebbe una maggiore flessibilità dei prezzi per esportatori e importatori. I produttori esportatori potrebbero trarre un vantaggio dall'aumento dei prezzi all'esportazione, ma tale aumento verrebbe probabilmente contenuto per rendere più allettanti i prodotti. È più probabile, tuttavia, che in assenza di dazi antidumping i prezzi all'importazione diminuiscano, esercitando una pressione sui prezzi dell'industria comunitaria.

2. Analisi della situazione dell'industria comunitaria

(54) In base alle previsioni, il mercato comunitario delle bilance elettroniche dovrebbe rimanere relativamente stabile a medio termine, giacché si tratta di prodotti relativamente "maturi". Durante il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria ha registrato un aumento del volume delle vendite dovuto all'"effetto euro", ma come si è detto al considerando 34 si tratta di un fenomeno transitorio, che sarà probabilmente controbilanciato da perdite nelle vendite future. A medio termine, le vendite riprenderanno a diminuire lentamente. L'industria comunitaria non può pertanto aspettarsi a medio o lungo termine un aumento del volume delle sue vendite; la sua quota di mercato rischia anzi di diminuire ulteriormente a causa della pressione esercitata dalle importazioni provenienti da paesi terzi. La situazione peggiorerebbe ulteriormente in assenza di misure sulle importazioni originarie del Giappone, in quanto sarebbe lecito aspettarsi un sensibile aumento del volume delle importazioni visto che il Giappone potrebbe utilizzare appieno le capacità di produzione esistenti o rimpatriare la produzione trasferita verso altri paesi in seguito all'istituzione dei dazi antidumping.

(55) Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta i prezzi delle vendite hanno subito in media un calo del 10,9 %; tale tendenza dovrebbe confermarsi dato che l'industria comunitaria cercherà di mantenere la sua quota di mercato. Anche l'attuale tendenza di trasferire il commercio al dettaglio dai piccoli negozi alle grandi catene di supermercati esercita una pressione al ribasso sui prezzi, a causa della forza contrattuale di tali catene. Le catene di supermercati negoziano contratti d'acquisto annuali direttamente con i produttori di bilance elettroniche. Durante l'inchiesta è emerso chiaramente che tali grossi dettaglianti sfruttano le offerte a basso prezzo dei produttori esportatori giapponesi per far calare ulteriormente i prezzi. Tenendo presente che, secondo le previsioni, il mercato comunitario diventerebbe più allettante, il ricorso ad offerte a basso prezzo rischia di ridurre sensibilmente i prezzi e rende pertanto probabile la reiterazione del pregiudizio.

3. Conclusioni sulla reiterazione del pregiudizio

(56) Alla luce dell'analisi che precede, si conclude che la scadenza delle misure sulle importazioni del prodotto in questione comporterebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Per giungere a tale conclusione, la Commissione ha tenuto conto anche del fatto che i produttori esportatori giapponesi potrebbero influenzare ancor più il mercato comunitario di quanto la loro quota di mercato durante il periodo dell'inchiesta non lasci immaginare. In assenza di dazi antidumping, è estremamente probabile che le pratiche di dumping continuino per volumi di importazioni ancora più elevati. Tale conclusione è inoltre suffragata dal livello di capacità di produzione inutilizzata disponibile in Giappone, dalla relativa facilità con la quale gli impianti di produzione possono venire trasferiti da un paese all'altro e dalle conclusioni del considerando 52 riguardanti l'attrazione che il mercato comunitario continua ad esercitare sui produttori esportatori giapponesi.

(57) La scadenza delle misure peggiorerebbe pertanto la situazione dell'industria comunitaria, compromettendo a lungo termine la redditività della produzione comunitaria di bilance elettroniche.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni generali

(58) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se la proroga dei dazi antidumping fosse contraria all'interesse complessivo della Comunità. Per determinare l'interesse della Comunità sono stati valutati tutti i vari interessi in gioco, ad esempio quelli dell'industria comunitaria, degli importatori, dei commercianti e degli utilizzatori del prodotto interessato. Per valutare la probabile incidenza della proroga delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le suddette parti interessate.

(59) Va rammentato che, nel corso dell'inchiesta precedente, si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, l'attuale inchiesta consiste in un riesame, che analizza una situazione in cui sono in vigore misure antidumping. Di conseguenza, il periodo e la natura dell'attuale inchiesta hanno consentito di valutare qualsiasi incidenza negativa delle misure antidumping sulle parti interessate.

2. Interessi dell'industria comunitaria

(60) Poiché l'industria comunitaria continua a registrare una situazione economica difficile, segnatamente in termini di scarsa redditività (all'inizio del periodo dell'esame e in una prospettiva a medio termine), occupazione e quota di mercato, la Commissione ritiene che, in assenza di misure contro le pratiche pregiudizievoli di dumping, è probabile che la situazione dell'industria comunitaria peggiori. Considerato il livello delle perdite subite da alcuni produttori ai tempi dell'inchiesta precedente sulle bilance elettroniche provenienti dal Giappone, si era previsto che determinati produttori comunitari avrebbero probabilmente cessato la produzione del prodotto in questione e che i livelli di occupazione avrebbero registrato un calo. Sebbene le misure siano state mantenute nel 1993, l'occupazione ha effettivamente subito un calo a causa di un processo di consolidamento basato su fusioni e acquisizioni.

(61) Un ulteriore restringimento o peggioramento dell'industria comunitaria inciderebbe negativamente sull'occupazione e sugli investimenti nell'industria stessa, con effetti a valanga tanto sui fornitori dell'industria quanto sui settori produttivi collegati. Le tecnologie delle bilance elettroniche e di tutta un'altra serie di prodotti sono infatti collegate. Si tratta, per esempio, di altri tipi di bilance elettroniche (ad esempio, quelle utilizzate nel settore industriale) e di apparecchi destinati al settore delle vendite al dettaglio (quali le affettatrici). Qualsiasi perdita di know-how tecnologico nel settore delle bilance elettroniche comporterà una perdita globale di competitività nei settori collegati.

(62) Inoltre, l'inchiesta ha dimostrato che l'industria comunitaria ha fatto tutto il possibile per far fronte alla concorrenza del Giappone e di altri paesi. Tra le misure adottate figurano:

a) progressiva e maggior concentrazione (meno società);

b) chiusura delle capacità eccedentarie;

c) maggior impiego di moderne tecniche di produzione (ad esempio, sistemi di produzione su ordinazione, crescente meccanizzazione e informatizzazione);

d) miglioramento della produttività;

e) riduzione dei costi attraverso il subappalto della fabbricazione di alcune componenti; e

f) investimenti in nuove gamme di modelli.

(63) I produttori comunitari si sono quindi dimostrati intenzionati e determinati a restare competitivi sul mercato comunitario e capaci di beneficiare della protezione offerta dalle misure antidumping contro pratiche commerciali sleali.

3. Interessi degli importatori

(64) La Commissione ha esaminato gli interessi degli importatori della Comunità e ha ricevuto risposte al questionario da due società (elencate al considerando 9) che hanno importato il prodotto in questione dal Giappone durante il periodo dell'inchiesta. Gli importatori ritenevano che le misure andassero abrogate poiché impedivano loro di vendere un prodotto di qualità elevata che l'industria comunitaria non offriva. La Commissione ha ritenuto tuttavia che il modello importato fosse simile ad alcuni modelli superiori prodotti e venduti dall'industria comunitaria, che essi fossero in concorrenza diretta tra loro e che costituissero pertanto prodotti simili.

(65) Per quanto riguarda le vendite e la redditività, è chiaro che l'abrogazione delle misure consentirebbe agli importatori di ridurre i prezzi di rivendita ed aumentare i margini. Alla luce delle suddette conclusioni sul dumping e sul pregiudizio, tale aumento della redditività sarebbe dovuto esclusivamente al persistere del dumping.

4. Interesse degli utilizzatori

(66) La Commissione ha chiesto la collaborazione di un organismo che rappresentasse gli interessi dei dettaglianti, compresi grossi utilizzatori del prodotto in questione (supermercati), per verificare l'esistenza di un impatto significativo sugli utilizzatori.

(67) Il suddetto organismo ha notificato alla Commissione in via non ufficiale che i dettaglianti non hanno risposto. Nessun'altra parte interessata si è manifestata. Questa mancanza di cooperazione è dovuta senza dubbio al fatto che le bilance elettroniche rappresentano solamente una piccolissima percentuale dei costi complessivi degli utilizzatori. Si può quindi ritenere che, su un mercato estremamente competitivo, la proroga delle misure avrebbe effetti trascurabili.

5. Conclusione

(68) Lo scarso livello di collaborazione da parte degli utilizzatori e degli importatori rende difficile trarre conclusioni sui probabili effetti dell'imposizione di misure antidumping in questi settori. Si è giunti tuttavia alla conclusione che l'incidenza sarà trascurabile, soprattutto nel settore delle vendite al dettaglio, nel quale le bilance elettroniche rappresentano una porzione molto ridotta dei costi.

(69) Va ricordato, tuttavia, che è probabile che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, che ha compiuto grandi sforzi per rimanere competitiva, si ripeta. Per il momento, l'industria comunitaria sta beneficiando dell'introduzione dell'euro. Tuttavia, se si lasceranno scadere le misure e con l'attenuarsi dell'"effetto euro", la sua situazione peggiorerà probabilmente in futuro, compromettendo così l'efficienza economica di tutto il settore.

(70) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che non vi siano motivi convincenti che si oppongano al mantenimento delle misure antidumping nell'interesse della Comunità.

G. MISURE DEFINITIVE

(71) Si rammenta che il presente riesame è stato avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Come si è detto al considerando 16, la Commissione ha deciso di non proseguire il riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3. Le sue conclusioni si basano pertanto su quelle tratte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, relative alla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio in assenza di misure.

(72) Vanno pertanto mantenute le aliquote del dazio antidumping in vigore:

>SPAZIO PER TABELLA>

(73) Per le ragioni esposte al considerando 11 in merito alla durata dell'inchiesta, si ritiene opportuno limitare a quattro anni la durata delle misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bilance elettroniche per il commercio al minuto, di cui al codice NC ex84238150 (codice Taric 8423 81 50 10) originarie del Giappone.

2. L'aliquota del dazio, calcolata sulla base del prezzo netto, franco frontiera comunitaria del prodotto, al lordo del dazio, è pari a:

31,6 % (codice addizionale Taric 8697), fatta eccezione per le bilance elettroniche per il commercio al minuto fabbricate dalle società sotto indicate, alle quali si applicano le seguenti aliquote:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

I dazi antidumping sono istituiti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. Thalén

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(2) GU L 104 del 29.4.1993, pag. 4.

(3) GU L 263 del 22.10.1993, pag. 1.

(4) GU L 307 del 20.12.1995, pag. 30.

(5) GU C 324 del 22.10.1998, pag. 4.

(6) GU C 262 del 16.9.1999, pag. 8.

(7) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 42.

(8) GU C 329 del 31.10.1997, pag. 6.

(9) GU C 128 del 25.4.1998, pag. 11.