Regolamento (CE) n. 445/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo alla conclusione del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001
Gazzetta ufficiale n. L 064 del 06/03/2001 pag. 0003 - 0004
Regolamento (CE) n. 445/2001 del Consiglio del 26 febbraio 2001 relativo alla conclusione del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo(1), considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea(2), le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato. (2) In seguito a questi negoziati, il 17 dicembre 1999 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti dall'accordo di cui sopra per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001. (3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo. (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001(3). Articolo 2 I diritti di pesca fissati dal protocollo sono ripartiti tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) >SPAZIO PER TABELLA> b) >SPAZIO PER TABELLA> c) >SPAZIO PER TABELLA> d) >SPAZIO PER TABELLA> e) >SPAZIO PER TABELLA> Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001. Per il Consiglio Il Presidente M. Winberg (1) Parere espresso il 17 gennaio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU L 111 del 27.4.1983, pag. 1. (3) Per il testo del protocollo, cfr. GU L 250 del 5.10.2000.