32001R0366

Regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, relativo alle modalità di esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 24/02/2001 pag. 0003 - 0015


Regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione

del 22 febbraio 2001

relativo alle modalità di esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 7 e l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca(2), prevede che le azioni siano finanziate nell'ambito generale della programmazione dei Fondi strutturali.

(2) I programmi devono essere eseguiti conformemente al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(3), in particolare secondo quanto previsto dagli articoli da 31 a 33 e da 37 a 39.

(3) In vista del controllo globale dell'esecuzione dei programmi, i rapporti annuali di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999 devono contenere, sotto forma di stati di avanzamento strettamente armonizzati, informazioni quantificate e informazioni in forma codificata. Le informazioni in questione devono riguardare non solo i progetti eseguiti, in corso d'esecuzione o previsti a titolo dello SFOP, ma anche i ritiri dalla flotta di navi esistenti, effettuati senza aiuti pubblici in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

(4) Gli stati di avanzamento devono essere compatibili con le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2090/98(4), (CE) n. 643/2000(5) e (CE) n. 1685/2000(6) della Commissione.

(5) La Commissione deve disporre di informazioni appropriate sulla globalità delle azioni strutturali svolte dagli Stati membri nel settore della pesca, compresi gli aiuti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999. A tal fine occorre istituire un sistema armonizzato di dichiarazione a cui dovranno conformarsi gli Stati membri per la dichiarazione dell'importo degli aiuti versati a tale titolo.

(6) In vista del controllo e della valutazione globale dell'impatto delle società miste, occorre compilare una lista di dati pertinenti e comparabili da trasmettere alla Commissione insieme alle relazioni di attività di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2792/1999.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il rapporto annuale di esecuzione include uno stato di avanzamento dei programmi, nel quale sono riportati dati concernenti:

a) i progetti seguiti, in corso d'esecuzione o previsti a titolo dello SFOP, nonché

b) i ritiri dalla flotta di navi esistenti, effettuati senza aiuti pubblici in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

I progetti sono "eseguiti" o "in corso d'esecuzione" quando le spese ammissibili sono state certificate ed effettivamente pagate dai beneficiari. I progetti sono "previsti" quando i crediti sono stati assunti a seguito di fra a una decisione amministrativa di concessione di un aiuto pubblico.

2. Gli Stati di avanzamento dei programmi sono presentati alla Commissione ogni anno anteriormente al 30 aprile, su supporto informatico, redatti secondo il modello riportato nell'allegato I del presente regolamento.

Deve essere inoltre presentata una copia originale su carta.

Articolo 2

Ogni anno, entro il 30 aprile, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un riepilogo degli aiuti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999, redatto secondo il modello riportato nell'allegto II del presente regolamento.

È richiesta almeno una copia originale su carta.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché l'autorità di gestione trasmetta alla Commissione, su supporto informatico, le seguenti informazioni, concernenti le società miste ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2792/1999:

a) entro sei mesi dalla decisione di concessione del premio, gli elementi costitutivi della società mista, secondo il modello riportato nell'allegato III a) del presente regolamento; se del caso, detti elementi sono aggiornati e ritrasmessi;

b) insieme alla relazione sull'esecuzione del piano di attività, dati sull'attività svolta nel periodo a cui si riferisce la relazione in questione, secondo il modello riportato nell'allegato III b) del presente regolamento.

Articolo 4

Le modalità di esecuzione del contributo concesso dallo SFOP, presentate a titolo delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio(7), comprese le domande di contributo approvate dopo il 1o gennaio 1994 a titolo dei regolamenti (CEE) n. 4028/86(8) e (CEE) n. 4042/89 del Consiglio(9), continuano ad essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 1796/95 della Commissione(10).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

(2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.

(3) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(4) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.

(5) GU L 78 del 29.3.2000, pag. 4.

(6) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

(7) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19.

(8) GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7.

(9) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 1.

(10) GU L 174 del 26.7.1995, pag. 11.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

REGOLAMENTO (CE) N. 2792/1999 - SOCIETÀ MISTE

da trasmettere alla Commissione europea, DG PESCA, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles

e-mal: fisheries-fs@cec.eu.int

[i numeri degli articoli rimandano al regolamento (CE) n. 2792/1999]

a) ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA SOCIETÀ MISTA

Dati amministrativi, finanziari e di esecuzione di bilancio relativi al progetto di società mista

colonne n. ...

(1) CCI (codice comune di identificazione) del programma operativo/documento unico di programmazione su cui è imputato il premio per la costituzione di una società mista.

(2) Numero di identificazione del progetto (numero attribuito dall'autorità di gestione del programma operativo/documento unico di programmazione al momento della decisione amministrativa di concessione del premio).

(3) Data di registrazione del progetto (data di presentazione della domanda di premio) (gg/mm/aaaa).

(4) Data della decisione amministrativa di concessione del premio adottata dall'autorità di gestione del programma operativo/documento unico di programmazione (gg/mm/aaaa).

(5) Importo del premio concesso (EUR) (articolo 8, paragrafo 3).

(6) Aiuto SFOP concesso al progetto (EUR).

(7) Importo effettivamente utilizzato per la costituzione della garanzia bancaria (EUR) (articolo 8, paragrafo 4).

(8) Data di costituzione della garanzia bancaria (gg/mm/aaaa).

(9) Importo effettivamente versato a titolo di anticipo (EUR) (articolo 8, paragrafo 4).

(10) Data di versamento dell'anticipo (gg/mm/aaaa).

(11) Importo effettivamente versato a titolo di saldo (EUR) (articolo 8, paragrafo 5).

(12) Data di versamento del saldo (gg/mm/aaaa).

Informazioni sulla nave entrata/sulle navi entrate nella società mista

(indicare solo una nave per riga; utilizzare più righe se necessario)

Colonne n. ...

(13) Numero interno della nave (il numero riportato nello schedario comunitario delle navi da pesca).

(14) Stazza della nave presa in considerazione per fissare l'importo del premio (GT o TSL).

(15) Età della nave presa in considerazione per fissare l'importo del premio (numero intero di anni).

(16) Attività principale svolta dalla nave nei cinque anni precedenti il suo ingresso nella società mista; indicare solo un'attività utilizzando uno dei seguenti codici: codice 1 (pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell'UE)/codice 2 (pesca nell'ambito di un accordo di pesca dell'UE)/codice 3 (pesca nell'ambito di un altro accordo di pesca)/codice 4 (pesca in acque internazionali).

(17) Data di cancellazione della nave dallo schedario comunitario delle navi da pesca (gg/mm/aaaa).

(18) Data di immatricolazione della nave nel paese terzo (gg/mm/aaaa).

(19) Numero di matricola della nave nel paese terzo.

(20) Parte dell'aiuto comunitario (EUR) ricevuta anteriormente per la costruzione/l'ammodernamento della nave, che deve essere rimborsata in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, punto b) (aiuti non cumulabili).

(21) Data effettiva di inizio delle attività di pesca della nave nell'ambito della società mista (gg/mm/aaaa).

Caratteristiche della società mista

Colonne n. ...

(22) Paese di registrazione della società mista (codice ISO, 2 caratteri).

(23) Nome (ragione sociale) della società mista.

(24) Indirizzo della società mista.

(25) Moneta nella quale è espresso il capitale sociale della società mista (codice ISO, 3 caratteri).

(26) Importo del capitale sociale della società mista.

(27) Partecipazione del socio/dei soci comunitari(o) (in % del capitale sociale della società mista).

(28) Motivazione del premio pubblico: codice 1 (creazione di una nuova società mista)/codice 2 (assunzione di partecipazione nel capitale di una società mista esistente).

(29) Data di creazione o di assunzione di partecipazione (gg/mm/aaaa).

b) DATI SULL'ESECUZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ

Identificazione del progetto e della relazione

Colonne n. ...

(1) Numero di identificazione del progetto [lo stesso numero indicato nell'allegato III a), colonna 2].

(2) Relazione n. (numero tra 1 e 5).

(3) Periodo a cui si riferisce la presente relazione: dal (gg/mm/aaaa) ...

(4) ... al (gg/mm/aaaa).

Eventuali cambiamenti delle condizioni di attività della società mista, avvenuti nel periodo a cui si riferisce la relazione

colonne n. ...

(5) Cambiamento di socio nel paese terzo: codice 1 (sì)/codice 0 (no).

(6) Variazione del capitale sociale o variazione della quota di partecipazione del socio comunitario/dei soci comunitari: codice 1 (sì)/codice 0 (no).

(7) Cambiamento di bandiera della nave/delle navi: codice 1 (sì)/codice 0 (no).

(8) Cambiamento di zona/zone di pesca: codice 1 (sì)/codice 0 (no).

(9) Sostituzione di una nave naufragata: codice 1 (sì)/codice 0 (no).

Quantitativi catturati dalla nave entrata/dalle navi entrate nella società mista, nel periodo a cui si riferisce la relazione

(nel caso si tratti di più navi, indicare i quantitativi complessivi)

Colonne n. ...

(10) Nasello (T).

(11) Specie demersali (T).

(12) Molluschi (T).

(13) Specie pelagiche (T).

(14) Crostacei (T).

(15) Altre specie (T).

Tonnellaggio commercializzato corrispondente all'insieme dei quantitativi catturati indicati sopra nelle colonne da 10 a 15

Colonne n. ...

(16) Quantità totale commercializzata (T).

(17) Di cui: quantità commercializzata verso gli Stati membri dell'UE (T).

Valore commercializzato

Colonne n...

(18) Valore della quantità commercializzata indicata sopra nella colonna 16 (EUR).

(19) Di cui: valore della quantità commercializzata indicata sopra nella colonna 17 (EUR).

Occupazione

Colonne n. ...

(20) Numero totale di posti di lavoro a bordo della nave/delle navi.

(21) Di cui: numero di posti di lavoro occupati da cittadini dell'UE.

ALLEGATO IV

REGOLAMENTO (CE) N. 2792/1999 - NOMENCLATURA DEGLI ASSI PRIORITARI, MISURE, AZIONI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

[i numeri degli articoli, i titoli e gli allegati rinviano al regolamento (CE) n. 2792/1999]

NOTE

ASSE PRIORITARIO N. 1: ADEGUAMENTO DELLO SFORZO DI PESCA (articoli 7 e 8)

Misura 11: demolizione [articolo 7, paragrafo 3, lettera a)]

- Azione 1 demolizione

- Indicatore 1: TSL(1)

- Indicatore 2: GT(2)

- Indicatore 3: kW(3)

Misura 12: trasferimento verso un paese terzo/altra destinazione [articolo 7, paragrafo 3, lettera b), paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 6]

- Azione 1 trasferimento verso un paese terzo [articolo 7, paragrafo 3, lettera b)]

- Indicatore 1: TSL(1)

- Indicatore 2: GT(2)

- Indicatore 3: kW(3)

- Azione 2 altra destinazione, eccetto conservazione del patrimonio storico/ricerca/formazione professionale/controllo [articolo 7, paragrafo 3, lettera c)]

- Indicatore 1: TSL(1)

- Indicatore 2: GT(2)

- Indicatore 3: kW(3)

- Azione 3 destinazione alla conservazione del patrimonio storico/alla ricerca/alla formazione professionale/al controllo [articolo 7, paragrafo 6)]

- Indicatore 1: TSL(1)

- Indicatore 2: GT(2)

- Indicatore 3: kW(3)

Misura 13: società miste (articolo 8)

- Azione 1 società mista

- Indicatore 1: TSL(1)

- Indicatore 2: GT(2)

- Indicatore 3: kW(3)

- Indicatore 4: numero di navi

ASSE PRIORITARIO N. 2: RINNOVO E AMMODERNAMENTO DELLA FLOTTA DA PESCA (articolo 9)

Misura 21: costruzione di nuove navi

- Azione 1 costruzione

- Indicatore 1: GT(4)

- Indicatore 2: kW(3)

Misura 22: ammodernamento di navi esistenti

- Azione 1 ammodernamento

- Indicatore 1: GT (stanza della nave dopo l'ammodernamento)(4)

- Indicatore 2: ΔGT (aumento della stazza)(4)

- Indicatore 3: kW(3)(5)

Misura 23: ritiro di nave (senza aiuto pubblico) associato al rinnovo della flotta con aiuto pubblico

- Azione 1 ritiro di nave esistente

- Indicatore 1: TSL(1)

- Indicatore 2: GT(2)

- Indicatore 3: kW(3)

ASSE PRIORITARIO N. 3: PROTEZIONE ED EVOLUZIONE DELLE RISORSE ACQUATICHE, AQUACOLTURA, ATTREZZATURA DEI PORTI DI PESCA, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, PESCA NELLE ACQUE INTERNE (titolo III e allegato III.2)

Misura 31: protezione ed evoluzione delle risorse acquatiche(6)(allegato III.2.1)

- Azione 1 protezione ed evoluzione delle risorse acquatiche

- Indicatore 1: superficie di zona marina protetta (km2)

- Indicatore 2: numero di progetti di altro tipo

Misura 32: acquacoltura(7)(allegato III.2.2)

- Azione 1 aumento della capacità di produzione acquicola (costruzione di nuove unità e/o ampliamento di unità esistenti)(8)

- Indicatore 1: tonnellate/anno di mitili

- Indicatore 2: tonnellate/anno di veneridi

- Indicatore 3: tonnellate/anno di ostriche

- Indicatore 4: tonnellate/anno di spigole

- Indicatore 5: tonnellate/anno di orate

- Indicatore 6: tonnellate/anno di rombo

- Indicatore 7: tonnellate/anno di salmone

- Indicatore 8: tonnellate/anno di trote allevate in mare

- Indicatore 9: tonnellate/anno di anguille

- Indicatore 10: tonnellate/anno di carpe

- Indicatore 11: tonnellate/anno di trote allevate in acqua dolce

- Indicatore 12: tonnellate/anno di altre specie

- Indicatore 13: numero di avannotti prodotti in avannotteria

- Azione 2 ammodernamento di unità acquicole esistenti, senza aumento della capacità di produzione

- Indicatore 1: numero di unità in cui sono state migliorate le condizioni igienico-sanitarie

- Indicatore 2: numero di unità in cui sono state migliorate le condizioni ambientali

- Indicatore 3: numero di unità che hanno realizzato un sistema di miglioramento della produzione (qualità, innovazioni tecnologiche)

Misura 33: attrezzatura dei porti di pesca (allegato III.2.3)

- Azione 1 costruzione di nuovi impianti portuali/ampliamento di impianti portuali esistenti

- Indicatore 1: m2 di banchine

- Indicatore 2: metri lineari di banchina

- Indicatore 3: m3 di depositi frigoriferi

- Indicatore 4: m3 di depositi non frigoriferi

- Indicatore 5: numero di impianti di movimentazione

- Indicatore 6: numero di macchine per ghiaccio

- Indicatore 7: numero di stazioni di forniture d'elettricità e/o di rifornimento idrico

- Indicatore 8: numero di stazioni di rifornimento carburante

- Indicatore 9: numero di altre attrezzature

- Indicatore 10: m2 di superficie utile per la prima vendita

- Azione 2 ammodernamento di impianti portuali esistenti, senza aumento della capacità fisica

- Indicatore 1: numero di impianti in cui sono state migliorate le condizioni igienico-sanitarie

- Indicatore 2: numero di impianti di cui sono state migliorate le condizioni ambientali

- Indicatore 3: numero di impianti che hanno realizzato sistemi di miglioramento del servizio (qualità, innovazioni tecnologiche)

Misura 34: trasformazione(7)e commercializzazione (allegato III.2.4)

- Azione 1 aumento della capacità di trasformazione (costruzione di nuove unità e/o ampliamento di unità esistenti)(8)

- Indicatore 1: tonnellate/anno di prodotti freschi o refrigerati

- Indicatore 2: tonnellate/anno di prodotti in conserva o semiconserva

- Indicatore 3: tonnellate/anno di prodotti surgelati o congelati

- Indicatore 4: tonnellate/anno di altri prodotti trasformati (piatti preparati, prodotti affumicati, salati, essiccati)

- Azione 2 ammodernamento di unità di trasformazione esistenti, senza aumento della capacità di produzione

- Indicatore 1: numero di unità in cui sono state migliorate le condizioni igienico-sanitarie

- Indicatore 2: numero di unità in cui sono state migliorate le condizioni ambientali

- Indicatore 3: numero di unità in cui sono stati realizzati sistemi di miglioramento della produzione (qualità, innovazioni tecnologiche)

- Azione 3 costruzione di nuovi impianti di commercializzazione

- Indicatore 1: m2 di superficie utile

- Azione 4 ammodernamento di impianti di commercializzazione esistenti

- Indicatore 1: numero di impianti in cui sono state migliorate le condizioni igienico-sanitarie

- Indicatore 2: numero di impianti in cui sono state migliorate le condizioni ambientali

- Indicatore 3: numero di impianti informatizzati

Misura 35: pesca nelle acque interne(6)(allegato III.2.5)

- Azione 1 costruzione di nuove navi

- Indicatore 1: numero di navi costruite

- Indicatore 2: stazza complessiva delle navi costruite

- Azione 2 ammodernamento di navi esistenti

- Indicatore 1: numero di navi ammodernate

- Indicatore 2: stazza complessiva delle navi ammodernate

- Azione 3 altre misure a favore della pesca nelle acque interne

- Indicatore 1: numero di progetti

ASSE PRIORITARIO N. 4: ALTRE MISURE (articoli 11, 12, 14, 15, 16 e 17 § 2)

Misura 41: piccola pesca costiera (articolo 11)

- Azione 1 premio a un progetto collettivo integrato

- Indicatore 1: numero di persone (pescatore e membri delle loro famiglie) partecipanti al progetto

Misura 42: misure di carattere socioeconomico(6)(articolo 12)

- Azione 1 prepensionamento [articolo 12, paragrafo 3, lettera a)]

- Indicatore 1: numero di beneficiari

- Azione 2 pagamento compensativo individuale per arresto definitivo delle attività [articolo 12, paragrafo 3, lettera b)]

- Indicatore 1: numero di beneficiari

- Azione 3 pagamento compensativo individuale per riconversione [articolo 12, paragrafo 3, lettera c)]

- Indicatore 1: numero di beneficiari

- Azione 4 aiuto ai giovani pescatori che accedono alla proprietà di navi da pesca [articolo 12, paragrafo 3, lettera d)]

- Indicatore 1: numero di beneficiari

- Indicatore 2: stazza complessiva delle navi acquistate

Misura 43: promozione(9)(articolo 14)

- Azione 1 campagne di promozione

- Indicatore 1: numero di campagne generiche

- Indicatore 2: numero di campagne IGP/DOP (articolo 14, paragrafo 3)

- Azione 2 partecipazione a fiere

- Indicatore 1: numero di fiere

- Azione 3 studi di mercato e indagini sui consumi

- Indicatore 1: numero di studi/indagini

- Azione 4 consulenze e assistenza in materia di vendita e altri servizi offerti a grossisti e dettaglianti

- Indicatore 1: numero di progetti

- Azione 5 operazioni di certificazione della qualità e di etichettatura dei prodotti

- Indicatore 1: numero di operazioni

Misura 44: azioni realizzate dagli operatori del settore(9)(articolo 15)

- Azione 1 aiuti all'avviamento delle organizzazioni di produttori (OP) [articolo 15, paragrafo 1, lettera a)]

- Indicatore 1: numero di OP beneficiarie

- Azione 2 aiuti al piano "qualità" delle OP [articolo 15, paragrafo 1, lettera b)]

- Indicatore 1: numero di OP beneficiarie

- Azione 3 altre azioni realizzate dagli operatori del settore (articolo 15, paragrafo 2)

- Indicatore 1: numero di azioni concernenti la gestione delle risorse alieutiche

- Indicatore 2: numero di azioni concernenti l'igiene, la sanità e la sicurezza

- Indicatore 3: numero di azioni concernenti l'acquacoltura, la protezione dell'ambiente o la gestione integrata delle zone costiere

- Indicatore 4: numero di azioni concernenti il commercio

- Indicatore 5: numero di azioni concernenti i vivai di imprese/le consulenze alle imprese

- Indicatore 6: numero di azioni concernenti la formazione

- Indicatore 7: numero di azioni di ingegneria finanziaria(10)

- Indicatore 8: numero di altre azioni

Misura 45: arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie(6)(articolo 16)

- Azione 1: arresto temporaneo per circotanze impreviste [articolo 16, paragrafo 1, lettera a)]

- Indicatore 1: numero di navi indennizzate

- Indicatore 2: numero di pescatori indennizzati

- Indicatore 3: numero di giorni di attività perduti indennizzabili(11)

- Azione 2: arresto temporaneo per sospensione di un acconto di pesca [articolo 16, paragrafo 1, lettera b)]

- Indicatore 1: numero di navi indennizzate

- Indicatore 2: numero di pescatori indennizzati

- Indicatore 3: numero di giorni di attività perduti indennizzabili(11)

- Azione 3: arresto temporaneo per recupero di una risorsa [articolo 16, paragrafo 1, lettera c)]

- Indicatore 1: numero di navi indennizzate

- Indicatore 2: numero di pescatori indennizzati

- Indicatore 3: numero di giorni attività perduti indennizzabili(11)

- Indicatore 4: numero di imprese di trasformazione indennizzate

- Azione 4: compensazione per restrizioni tecniche (articolo 16, paragrafo 2)

- Indicatore 1: numero di navi beneficiari

- Indicatore 2: numero di pescatori beneficiari

Misura 46: misure innovative(6)(articolo 17, paragrafo 2)

- Azione 1: progetti pilota/dimostrativi

- Indicatore 1: numero di progetti pilota/dimostrativi "pesca sperimentale"

- Indicatore 2: numero di altri progetti pilota/dimostrativi

ASSE PRIORITARIO N. 5: ASSISTENZA TECNICA (articolo 17, eccetto il paragrafo 2)

Misura 51: assistenza tecnica(9)

- Azione 1: gestione e attuazione dei programmi(12)

- Indicatore 1: numero di azioni

- Azione 2: studi (compresi gli studi di valutazione non contemplati dall'azione 1)

- Indicatore 1: numero di studi

- Azione 3: scambio di esperienze, pubblicità

- Indicatore 1: numero di azioni

- Azione 4: altre azioni di assistenza tecnica

- Indicatore 1: numero di azioni

ASSE PRIORITARIO N. 6: MISURE FINANZIATE DAGLI ALTRI FONDI STRUTTURALI NELL'AMBITO DEL PRESENTE PROGRAMMA (unicamente nelle regioni dell'obiettivo 1)

Misura 61: misure finanziarie dal FESR(6)

- Azione 1: azioni finanziate dal FESR

- Indicatore 1: numero di azioni

Misura 62: misure finanziate dal FSE(6)

- Azione 1: azioni finanziate dal FSE

- Indicatore 1: numero di uomini/giorni di formazione

(1) Questo indicatore può essere utilizzato solo per le navi che misurano meno di 24 metri tra le perpendicolari, e solo fino al 31.12.2003 (cfr. norme sulla stazza delle navi).

(2) Questo indicatore deve essere obbligatoriamente utilizzato:

- per le navi che misurino più di 24 metri tra le perpendicolari a decorrere dall'1.1.2000, e

- per tutte le navi a decorrere dall'1.1.2004

(cfr. norme sulla stazza delle navi).

(3) Questo indicatore si riferisce alla potenza dichiarata secondo le procedure definite dal regolamento (CE) n. 2090/98 (potenza motrice).

(4) Per tutte le navi di nuova costruzione (misura 21) la stazza è obbligatoriamente misurata in GT e per tutte le navi rimodernate (misura 22) la stazza deve essere obbligatoriamente rimisurata in GT [allegato IV, punto 1.4.a) del regolamento (CE) n. 2792/1999]. Pertanto l'indicatore "TSL" non deve essere utilizzato né per la costruzione, né per l'ammodernamento. Se l'ammodernamento non comporta un aumento di stazza, la quantità corrispondente è "0".

(5) Questo indicatore si riferisce alla potenza motrice complessiva della nuova motorizzazione della nave, e non all'aumento di potenza motrice risultante dalla nuova motorizzazione. Se l'ammodernamento non comporta una nuova motorizzazione della nave, la quantità corrispondente è "0".

(6) Nell'ambito di questa misura, un'azione può comprendere tutti i progetti di una stessa regione a livello NUTS III; in tal caso, la quantità corrispondente è una quantità aggregata.

(7) In acquacoltura/trasformazione, un'"unità" = un'azienda di acquacoltura, uno stabilimento o un centro di trasformazione.

(8) Gli indicatori corrispondenti a questa azione si riferiscono alla capacità fisica di produzione delle unità costruite (rispettivamente all'aumento di capacità fisica di produzione risultante dall'ampliamento di unità esistenti) e non alla quantità effettivamente prodotta il primo anno.

(9) Nell'ambito di questa misura, un'azione può raggruppare tutti i progetti del programma; in tal caso, nella tabella dell'allegato I del presente regolamento, sostituire il codice NUTS III con il codice NUTS dello Stato membro (colonna 4) e indicare quantità aggregate.

(10) Ai sensi delle norme n. 8 ("Fondi per mutui e capitali di rischio"), n. 9 ("Fondi di garanzia") e n. 10 punto 2 "Aiuto concesso attraverso il concedente") del regolamento (CE) n. 1685/2000.

(11) Questo numero di giorni vale sia per le navi che per i pescatori.

(12) Ai sensi delle categorie di spese di cui al punto 2 della norma n. 11 ("Spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi strutturali") del regolamento (CE) n. 1685/2000.