32001R0312

Regolamento (CE) n. 312/2001 della Commissione, del 15 febbraio 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 16/02/2001 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 312/2001 della Commissione

del 15 febbraio 2001

che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina(1),

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(3), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/822/CE prevede, all'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo, un regime speciale per l'importazione a dazio zero di un contingente di olio d'oliva dei codici NC 1509 e 1510, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità.

(2) L'approvvigionamento del mercato comunitario dell'olio d'oliva consente lo smercio del quantitativo previsto, in linea di massima senza rischi di perturbazione del mercato, a condizione che le importazioni non siano concentrate in un breve periodo della campagna e siano scaglionate tra gennaio ed ottobre. È opportuno prevedere che nel corso di tale periodo i titoli d'importazione possano essere rilasciati secondo un calendario mensile.

(3) Per poter gestire efficacemente il quantitativo considerato, è necessario creare un meccanismo che inciti gli operatori a restituire rapidamente all'organismo di emissione i titoli non utilizzati. È altresì necessario istituire un meccanismo che inciti gli operatori a restituire rapidamente i titoli all'organismo di emissione dopo la data di scadenza, affinché i quantitativi non utilizzati possano essere riutilizzati.

(4) Il quantitativo di olio importato dalla Tunisia nell'ambito del regime speciale non può superare un determinato limite. È pertanto opportuno non ammettere la tolleranza prevista dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(4).

(5) È necessario introdurre talune modalità particolari applicabili alle importazioni. In particolare, occorre fissare la durata di validità dei titoli e l'aliquota della cauzione applicabile in deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1476/95 della Commissione(5).

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1o gennaio di ogni anno, il contingente tariffario relativo all'importazione di olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, previsto all'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, può essere importato a dazio doganale zero. I titoli d'importazione sono rilasciati entro il limite del contingente fissato per ogni anno.

2. Per ogni anno e fatto salvo il limite attuale previsto nell'ambito del contingente tariffario n. 09.4032, il rilascio dei titoli è autorizzato, secondo le condizioni previste al paragrafo 1, entro il limite di

- 1000 tonnellate rispettivamente per il mese di gennaio e di febbraio,

- 4000 tonnellate per il mese di marzo,

- 8000 tonnellate per il mese d'aprile,

- 10000 tonnellate per ciascuno dei mesi da maggio a ottobre.

Se uno dei quantitativi mensili di cui al primo comma non viene interamente utilizzato nel corso del mese in questione, la parte rimanente può essere utilizzata il mese successivo, una volta esaurito il quantitativo per esso previsto, senza ulteriori possibilità di riporto.

3. Ai fini della contabilizzazione del quantitativo utilizzato ogni mese, la settimana che ha inizio in un dato mese e termina nel mese seguente si considera far parte del mese in cui cade il giovedì.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione dell'esonero dal dazio doganale di cui all'articolo 1, gli importatori presentano alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo d'importazione. La domanda è accompagnata da una copia del contratto di acquisto concluso con l'esportatore tunisino.

2. Le domande di titolo d'importazione sono presentate il lunedì e il martedì di ogni settimana e i dati ivi contenuti sono presentati dagli Stati membri alla Commissione il giorno lavorativo seguente.

3. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono state presentate domande di titolo d'importazione. In caso di rischio di esaurimento del contingente mensile, essa limita il rilascio dei titoli proporzionalmente al quantitativo disponibile e, se del caso, comunica agli Stati membri che è stato raggiunto il massimale previsto per l'anno considerato.

4. I titoli vengono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui è effettuata la comunicazione di cui al paragrafo 2, sempreché la Commissione non abbia adottato misure in tale periodo.

Articolo 3

1. I titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, hanno una validità di 60 giorni a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

2. I titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, recano nella casella 20 una delle seguenti diciture:

"Derecho de aduana fijado por la Decisión 2000/822/CE del Consejo,

Told fastsat ved Rådets afgørelse 2000/822/EF,

Zoll gemäß Beschluss (EG) Nr. 2000/822/EG des Rates,

Δασμός που καθορίστηκε από την απόφαση του Συμβουλίου 2000/822/ΕΚ,

Customs duty fixed by Council Decision 2000/822/EC,

Droit de douane fixé par la décision du Conseil 2000/822/CE,

Dazio doganale fissato dalla decisione 2000/822/CE del Consiglio,

Bij Beschikking 2000/822/EG van de Raad vastgesteld douanerecht,

Direito aduaneiro fixado pela Decisão 2000/822/CE do Conselho,

Neuvoston päätöksessä 2000/822/EY vahvistettu tulli,

Tull fastställd genom rådets beslut 2000/822/EG."

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra "0".

Articolo 4

1. In deroga al regolamento (CE) n. 1476/95, l'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è fissato a 15 EUR per 100 kg netti.

2. In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000:

- se il titolo è restituito all'organismo di emissione nel corso del periodo che corrisponde ai primi due terzi della sua validità, la cauzione incamerata è ridotta del 40 %,

- se il titolo viene restituito all'organismo di emissione nel corso del periodo che corrisponde all'ultimo terzo della sua validità o nel corso dei 15 giorni successivi all'ultimo giorno di validità, la cauzione incamerata è ridotta del 25 %.

3. I quantitativi che figurano nei titoli restituiti conformemente al paragrafo 2 possono essere riassegnati, fatti salvi i limiti quantitativi previsti dall'articolo 1. Le autorità nazionali competenti comunicano alla Commissione, unitamente al quantitativo settimanale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, i quantitativi per i quali sono stati restituiti titoli dalla data della loro precedente comunicazione al riguardo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

(2) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

(3) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(5) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 35.