32001R0198

Regolamento (CE) n. 198/2001 del Consiglio, del 29 gennaio 2001, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

Gazzetta ufficiale n. L 030 del 01/02/2001 pag. 0001 - 0006


Regolamento (CE) n. 198/2001 del Consiglio

del 29 gennaio 2001

che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1),

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

(1) Con il regolamento (CE) n. 1015/94(2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere (in seguito denominati "STC") originari del Giappone.

(2) Il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato ditale regolamento (in seguito denominato "l'allegato"), ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore, che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1015/94, ma che non possono essere considerati sistemi di telecamere, in quanto non utilizzabili per la telediffusione.

(3) Nell'ottobre 1995 il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94 con il regolamento (CE) n. 2474/95(3), in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di sistemi di telecamere professionali esplicitamente esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

(4) Nell'ottobre 1997 con il regolamento (CE) n. 1952/97(4) il Consiglio ha modificato le aliquote del dazio antidumping definitivo per due società interessate, ossia Sony Corporation e Ikegami Tsushinki, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito denominato: il "regolamento di base"). Il Consiglio ha inoltre esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping alcuni nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali, aggiungendoli all'allegato.

(5) Nel gennaio 1999 e 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 193/1999(5) e il regolamento (CE) n. 176/2000, ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94, aggiugendo alcuni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali all'allegato ed escludendoli dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

(6) Nel settembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2042/2000(6), ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1015/94 a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(7) Nel dicembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2676/2000, ha introdotto la modifica più recente dell'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 aggiugendo diversi nuovi sistemi di telecamere professionali ed escludendoli dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

B. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI

1. Procedimento

(8) Due produttori esportatori giapponesi, ossia Matsushita e Hitachi Denshi, hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e hanno chiesto che questi nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali ed i relativi accessori siano aggiunti all'allegato e quindi esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping.

(9) La Commissione ha quindi informato l'industria comunitaria e ha avviato un'inchiesta unicamente per determinare se i prodotti in esame rientrino nell'ambito di applicazione dei dazi antidumping e se la parte operativa del regolamento (CE) n. 1015/94 debba essere opportunamente modificata.

2. Modelli oggetto dell'inchiesta

(10) Le domande pervenute riguardavano i seguenti modelli di sistemi di telecamere professionali, forniti insieme alle relative informazioni tecniche:

i) Matsushita:

- corpo camera AW-E800A,

- mirino AW-VF80;

ii) Hitachi Denshi Ltd:

- stazione di base RU-Z3,

- pannello di controllo RC-Z3,

- adattatore CA-ZD1.

Tutti i modelli sopracitati sono stati presentati come parte integrante dei sistemi di telecamere professionali destinati al mercato professionale dei prodotti video.

3. Risultanze

(11) La Commissione ha effettuato un esame tecnico, comprensivo di un confronto particolareggiato tra i modelli in questione e i precedenti modelli elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000, dal quale è emerso che i due gruppi di modelli erano quasi identici. Le differenze rilevate sono il risultato dei progressi tecnologici registrati nel settore dei sistemi di telecamere professionali. Tuttavia, esse non influiscono sulla classificazione dei modelli esaminati come sistemi di telecamere professionali. Di conseguenza, si è giunti alla conclusione che tutti i modelli interessati debbano essere esclusi dall'applicazione delle attuali misure antidumping.

(12) La Commissione ha comunicato le risultanze ai produttori comunitari e agli esportatori di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Poiché le parti interessate non hanno sollevato obiezioni nei confronti delle conclusioni della Commissione, tutti i modelli ed i relativi dispositivi elencati al considerando 10 sono considerati sistemi di telecamere professionali. Ne consegue che questi prodotti debbano essere esclusi dall'applicazione del dazio antidumping, applicabile agli STC originari del Giappone, e che l'allegato debba essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Winberg

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(2) GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2000 (GU L 22 del 27.12.2000, pag. 29).

(3) GU L 255 del 25.10.1995, pag. 11.

(4) GU L 276 del 9.10.1997, pag. 20.

(5) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 10.

(6) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2676/2000 (GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 1).

ALLEGATO

"ALLEGATO

Elenco di sistemi di telecamere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esclusi dall'applicazione delle misure

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