32001R0132

Regolamento (CE) n. 132/2001 del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di nitrato d'ammonio originario della Polonia e dell'Ucraina, e chiude il procedimento antidumping per quanto riguarda le importazioni originarie della Lituania

Gazzetta ufficiale n. L 023 del 25/01/2001 pag. 0001 - 0008


Regolamento (CE) n. 132/2001 del Consiglio

del 22 gennaio 2001

che istituisce un dazio antidumping definitivo, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di nitrato d'ammonio originario della Polonia e dell'Ucraina, e chiude il procedimento antidumping per quanto riguarda le importazioni originarie della Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con regolamento (CE) n. 1629/2000(2) (in appresso "regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 31023090 e 3102 40 90 originario della Polonia e dell'Ucraina.

(2) Nello stesso regolamento, si è concluso provvisoriamente che non era opportuno istituire dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario della Lituania, oggetto della medesima inchiesta, poiché dette importazioni non risultavano essere state oggetto di dumping.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3) In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali si era deciso di istituire dazi provvisori sulle importazioni di nitrato d'ammonio originario della Polonia e dell'Ucraina, numerose parti interessate hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata inoltre data la possibilità di essere sentite.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione.

(6) Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono state esaminate e, quando lo si è ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) Poiché nessuna parte interessata ha presentato nuove argomentazioni per quanto riguarda il prodotto in esame e il prodotto simile, si conformano i fatti e le conclusioni di cui ai considerando 7 e 8 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. Lituania

a) Valore normale

(8) Il denunziante, l'associazione dei produttori europei di fertilizzanti (EFMA), ha inviato una serie di osservazioni sulle conclusioni provvisorie in merito a questo punto:

- la percentuale di vendite redditizie effettuate sul mercato interno dal produttore esportatore che ha collaborato avrebbe dovuto avvicinarsi a zero poiché durante gran parte del periodo dell'inchiesta le importazioni dalla Russia oggetto di dumping avevano fatto scendere i prezzi in Lituania,

- il fatto che il più basso valore normale costruito, calcolato sulla base delle informazioni del denunziante, fosse superiore ai prezzi all'esportazione, dimostra l'esistenza di pratiche di dumping,

- la scarsa redditività registrata dal produttore lituano mette in forse il suo futuro a medio termine. Le sue vendite non avrebbero dovuto pertanto essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali.

(9) Le suddette osservazioni sono state attentamente esaminate. Per quanto riguarda il costo di produzione, va sottolineato che esso è stato verificato e non è risultato inattendibile o troppo basso. Il livello di vendite redditizie è stato determinato sulla base dei prezzi di vendita risultati superiori ai costi unitari di produzione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso "regolamento di base"). Il livello esatto delle vendite redditizie, che non può essere comunicato per motivi di riservatezza, era comunque elevato ed ha potuto essere utilizzato, conformemente alle suddette disposizioni, per determinare il valore normale. L'incidenza delle importazioni dalla Russia sui prezzi ha comportato effettivamente un calo dei prezzi delle vendite che, quando sono risultati non redditizi, sono stati esclusi dal calcolo del valore normale.

b) Prezzo all'esportazione, confronto

(10) In mancanza di osservazioni in merito a questi punti, sono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 11 e 12 del regolamento provvisorio.

c) Margine di dumping

(11) Il denunziante ha obiettato che per accertare il margine di dumping ci si sarebbe dovuti basare sulle singole operazioni, poiché il metodo del confronto tra medie ponderate dissimulava la politica dei prezzi del produttore lituano (che sarebbe stata concepita per evitare misure antidumping) e non rispecchiava appieno l'entità delle pratiche di dumping.

(12) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, l'esistenza di pratiche di dumping andrebbe di norma accertata confrontando la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni. Non si è seguito il metodo basato sulle singole operazioni a causa dell'elevatissimo numero di operazioni (diverse migliaia) e dell'impossibilità pratica di associare il valore normale al prezzo all'esportazione per ciascuna operazione. L'obiezione è stata pertanto respinta. Si rileva tuttavia che anche da un confronto tra la media ponderata del valore normale e i singoli prezzi all'esportazione, basato sull'andamento regionale dei prezzi all'esportazione, emerge un margine di dumping inferiore al livello minimo.

(13) Il denunziante ha inoltre obiettato che, tenuto conto del numero estremamente elevato di operazioni, si sarebbe dovuto procedere al campionamento, confrontando operazioni riguardanti l'esportazione di 5000 t di prodotto con operazioni di vendita analoghe effettuate sul mercato interno.

(14) Per determinare il margine di dumping, può ritenersi opportuno procedere al campionamento delle operazioni qualora il prodotto in esame comprenda un numero elevato di tipi/modelli oppure qualora le operazioni siano assai numerose, purché il campione sia statisticamente valido o rappresenti il maggior volume possibile delle vendite, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. In questo caso, esisteva un unico tipo di prodotto, e soltanto una delle operazioni di esportazione riguardava 5000 t o più (nessuna vendita sul mercato interno ha raggiunto lo stesso volume), mentre il volume totale delle vendite era pari a diverse centinaia di migliaia di tonnellate. Il metodo del campionamento non è stato pertanto ritenuto adeguato.

(15) Si conferma pertanto il margine di dumping (0 %) di cui al considerando 13 del regolamento provvisorio.

2. Polonia

a) Valore normale, prezzo all'esportazione

(16) In mancanza di osservazioni in merito a questi punti, sono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 15 e 18 del regolamento provvisorio.

b) Confronto

(17) Durante la fase provvisoria, era stata respinta la richiesta relativa allo stadio commerciale riguardante la differenza di prezzo tra i commercianti e i rivenditori. Da allora, il produttore esportatore in questione è riuscito a chiarire la situazione. Il prodotto destinato all'esportazione è stato venduto a commercianti, mentre le vendite sul mercato interno sono state effettuate (con un'eccezione non rappresentativa) a rivenditori. Su tale base, è stata concessa una riduzione del prezzo praticato ai rivenditori. A tal fine, è stato detratto dal valore normale un importo forfetario pari al 10 % del margine lordo (spese generali amministrative e di vendita maggiorate di un margine di profitto sulle vendite dei rivenditori). Tale importo forfetario rappresenta il ricarico dei rivenditori. Si è concluso inoltre che lo stesso adeguamento andrebbe concesso all'altro produttore esportatore.

(18) Durante la fase provvisoria, era stato negato un adeguamento per tener conto delle variazioni stagionali. Il produttore ha obiettato che tale decisione non era giustificata poiché, contrariamente ai prezzi del mercato interno polacco, il prezzo del prodotto in esame sul mercato comunitario era soggetto a notevoli variazioni stagionali. Tale differenza incideva pertanto sull'equo confronto tra prezzo all'esportazione e valore normale, e giustificava pertanto un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Si è proceduto a un riesame della domanda, che è stata però respinta poiché è risultato che anche i prezzi del nitrato d'ammonio sul mercato polacco erano soggetti a variazioni stagionali, dato che, contrariamente a quanto affermato, i clienti non avevano pagato il medesimo prezzo nel corso dell'anno. Questo elemento non ha quindi influito sulla comparabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.

c) Margine di dumping

(19) Un'associazione di utilizzatori ha obiettato che la Commissione non aveva tenuto conto del deprezzamento del 15 % circa dello zloty nei confronti dell'euro durante il periodo dell'inchiesta. Si richiama l'attenzione sul fatto che per i calcoli sono stati utilizzati i tassi di cambio mensili medi, eliminando così qualsiasi effetto significativo dell'andamento del tasso di cambio.

(20)

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Ucraina

a) Paese analogo, valore normale, prezzo all'esportazione

(21) In mancanza di osservazioni relative alla scelta della Polonia quale paese terzo ad economia di mercato, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 22-24 del regolamento provvisorio.

b) Confronto

(22) Ai fini della determinazione definitiva, il confronto si è basato sullo stadio franco fabbrica anziché sullo stadio fob, a causa delle notevoli distanze tra le fabbriche e la frontiera. Inoltre, dato che tali costi rappresentano una percentuale elevatissima del prezzo di vendita di prodotti sfusi quali il prodotto in esame, il confronto su base fob avrebbe potuto conferire un vantaggio indebito alle società ucraine. I prezzi all'esportazione sono stati pertanto debitamente adeguati in funzione del costo del trasporto dalla fabbrica al porto e dei servizi portuali. Parallelamente, anche il valore normale è stato determinato a livello franco fabbrica. I produttori esportatori cooperanti non hanno fatto nessun commento su tale cambiamento.

c) Margine di dumping

(23) Un'associazione di utilizzatori ha obiettato che la Commissione non aveva tenuto conto del notevole deprezzamento della valuta ucraina durante il periodo dell'inchiesta, e che ciò aveva influito sul margine di dumping. Va sottolineato che per determinare il prezzo all'esportazione sono stati utilizzati dati forniti da Eurostat. Le informazioni sui prezzi all'esportazione fornite da Eurostat sono espresse in euro e si basano sui tassi di cambio mensili. Viene pertanto eliminato qualsiasi presunto impatto del deprezzamento sul metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare il margine di dumping.

(24) Visto che il confronto non viene più effettuato su base fob ma a livello franco fabbrica, il margine di dumping per il paese, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria è pari a 67,6 %.

E. PREGIUDIZIO

1. Definizione dell'industria comunitaria

(25) In mancanza di informazioni complementari, si confermano le conclusioni provvisorie relative alla definizione di industria comunitaria di cui al considerando 28 del regolamento provvisorio.

2. Importazioni dalla Polonia e dall'Ucraina

a) Valutazione cumulativa

(26) Un produttore esportatore polacco ha obiettato che le importazioni di nitrato d'ammonio originarie della Polonia non dovrebbero essere cumulate con quelle originarie dell'Ucraina, a causa delle diverse condizioni di concorrenza. L'osservazione si basava sul fatto che, mentre i prezzi delle importazioni ucraine erano, in media, inferiori del 12,5 % a quelli dell'industria comunitaria, per le importazioni polacche tale sottoquotazione dei prezzi era pari, in media, soltanto al 2,1 %.

(27) A questo proposito, va sottolineato che tanto per la Polonia quanto per l'Ucraina, si sono accertati margini di sottoquotazione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, i livelli di sottoquotazione non devono essere necessariamente dello stesso ordine di grandezza. È stato quindi confermato che è opportuno procedere a una valutazione cumulativa poiché il margine di dumping è superiore al livello minimo e inoltre il volume delle importazioni e le quote di mercato di entrambi i paesi sono dello stesso ordine di grandezza, considerevoli e superiori a quelli del 1995. Per quanto riguarda le condizioni di concorrenza tra le importazioni da Polonia e Ucraina, va sottolineato che la tendenza al ribasso dei prezzi è analoga, che i prezzi all'esportazione di entrambi i paesi sono risultati nettamente inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria e che entrambi utilizzano i medesimi canali commerciali o canali analoghi. Alla luce di quanto precede, e in mancanza di nuove argomentazioni complementari, vengono confermate le conclusioni del considerando 30 del regolamento provvisorio riguardanti la valutazione cumulativa delle importazioni dai paesi in questione.

b) Volume delle importazioni

(28) Due produttori ucraini, che durante la fase provvisoria avevano dichiarato di non aver esportato direttamente nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, hanno affermato che i dati Eurostat utilizzati per determinare il prezzo all'esportazione erano diversi da quelli del ministero ucraino delle statistiche, che indicavano, per lo stesso periodo, un volume nettamente inferiore. Tale obiezione non è stata però suffragata da elementi di prova. Inoltre, trattandosi di statistiche relative alle esportazioni (il che significa che alla fine non tutte le vendite da esse contemplate giungeranno alla destinazione indicata), si è concluso che le statistiche Eurostat relative alle importazioni offrivano un quadro più preciso. Inoltre, un riesame dei dati Eurostat più recenti non ha rivelato alcuna differenza rispetto alle statistiche utilizzate durante la fase provvisoria.

c) Sottoquotazione

(29) Per quanto riguarda i margini di sottoquotazione dei prezzi, un produttore esportatore polacco ha sostenuto che il margine di profitto medio degli importatori utilizzato per calcolare i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori comunitari a livello reso banchina sdoganato (DEQ), dovrebbe essere superiore a quello applicato nel calcolo provvisorio.

(30) Le conclusioni provvisorie della Commissione al riguardo si basavano sulle informazioni verificate fornite dagli importatori della Comunità che hanno collaborato. Poiché il produttore esportatore non ha fornito elementi di prova complementari o documentati al riguardo, viene confermato il margine di profitto degli importatori utilizzato per determinare provvisoriamente la sottoquotazione dei prezzi.

(31) Il medesimo produttore esportatore ha affermato che le spese di scarico utilizzate per calcolare i prezzi all'esportazione DEQ dovrebbero essere pari ad almeno 8,5 EUR per tonnellata e non a 5,9 EUR come nel calcolo provvisorio.

(32) A questo proposito, le prove fornite dal produttore esportatore a sostegno della sua richiesta contenevano alcuni elementi che non rappresentavano spese di scarico. Una versione corretta delle prove presentate ha anzi corroborato le conclusioni provvisorie della Commissione, che vengono pertanto confermate.

(33) Per quanto riguarda la differenza di prezzo tra nitrato d'ammonio granulare e in cristalli, il denunziante ha sostenuto che, dopo il periodo dell'inchiesta, e in particolare durante la stagione 2000/2001, l'evidente differenza di prezzo tra i due tipi di prodotto era stata eliminata su alcuni mercati e non si dovevano quindi applicare adeguamenti. Un produttore esportatore polacco, tuttavia, ha sostenuto che l'adeguamento applicato per tener conto della differenza di prezzo tra prodotto granulare e prodotto in cristalli dovrebbe essere pari a 10 EUR per tonnellata, come in precedenti procedimenti antidumping relativi al nitrato d'ammonio, e non a 5,8 EUR per tonnellata come nel calcolo provvisorio.

(34) Va sottolineato che, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di base, le informazioni relative a un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione. Dopo aver esaminato se si dovesse analizzare la presunta evoluzione dei prezzi dopo il periodo dell'inchiesta, si è concluso che, in mancanza di prove che dimostrassero che la recente evoluzione dei prezzi sarebbe stata duratura, rendendo chiaramente inadeguata l'istituzione delle misure al livello proposto, non si doveva tener conto di tali informazioni. Quanto all'adeguamento applicato per tener conto della differenza di prezzo tra nitrato d'ammonio granulare e in cristalli, la Commissione ha basato le conclusioni provvisorie sui dati disponibili, ricorrendo alla differenza media di prezzi dell'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta.

(35) In mancanza di nuovi elementi di prova, si confermano le conclusioni del considerando 33 del regolamento provvisorio relative al calcolo del margine di sottoquotazione.

d) Situazione dell'industria comunitaria

(36) Oltre ai fattori economici già analizzati nella fase provvisoria, sono state esaminate informazioni riguardanti l'impatto dell'entità del margine di dumping, l'utile sul capitale investito, il flusso di cassa, le retribuzioni e la capacità di creare capitale per il periodo compreso tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa, l'andamento è pressoché analogo a quello della redditività di cui al considerando 39 del regolamento provvisorio. Le retribuzioni hanno seguito in larga misura il calo dell'occupazione di cui al considerando 40 del regolamento provvisorio. Quanto alla capacità di mobilitare il capitale, le società che producono fertilizzanti fanno parte di gruppi più grandi e non sono state segnalate difficoltà. Tenuto conto del volume e dei prezzi delle importazioni dai paesi in questione, l'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria non può essere considerata trascurabile.

(37) Sulla base di quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie riguardanti il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta.

3. Nesso di causalità

(38) Un produttore ucraino ha sostenuto che, sulla base di dati Eurostat, le importazioni del prodotto in esame originario dell'Ucraina rappresentavano soltanto il 4 % del consumo complessivo della Comunità; secondo tale produttore, si tratterebbe di un volume insignificante che non potrebbe arrecare pregiudizio all'industria comunitaria.

(39) A questo proposito, gli effetti delle importazioni originarie dell'Ucraina e di quelle originarie della Polonia sono stati valutati cumulativamente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base. Dall'esame effettuato per stabilire se, nella fattispecie, fossero soddisfatte le condizioni per il cumulo (considerando 30 del regolamento provvisorio), è risultato che la quota di mercato delle importazioni ucraine nel consumo totale della Comunità non era trascurabile. La richiesta è stata pertanto respinta.

(40) Un produttore polacco ha sostenuto che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria era dovuto, in parte, al calo dei prezzi dei cereali registrato dal 1996, responsabile della pressione esercitata dagli agricoltori sui prezzi di vendita dei produttori di nitrato d'ammonio.

(41) Se è vero che i prezzi dei cereali sono diminuiti a partire dal 1996, va sottolineato che il nitrato d'ammonio è un prodotto di base oggetto di una forte concorrenza a livello di prezzi e che, rispetto all'incidenza di fattori quali la depressione dei prezzi causata dalle pratiche pregiudizievoli di dumping constatate, un'eventuale pressione al ribasso sui prezzi esercitata dagli agricoltori non avrebbe potuto influire in maniera decisiva sui prezzi di mercato ed essere di per sé causa del pregiudizio subito. Ne consegue che il nesso causale tra dumping e pregiudizio constatato non è stato spezzato.

(42) Un'associazione di utilizzatori ha obiettato che la Commissione aveva sottovalutato determinati fattori che avrebbero causato il calo dei prezzi del nitrato d'ammonio e il conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria, quali la diminuzione del consumo e la presunta inadeguatezza delle iniziative di razionalizzazione avviate dall'industria comunitaria (dimostrata, tra l'altro, da uno scarso tasso di utilizzazione degli impianti).

(43) Un'associazione di importatori ha inoltre dichiarato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria era dovuto dall'eccesso di capacità produttiva totale dell'industria.

(44) La questione del calo del consumo è stata analizzata nel regolamento provvisorio, le cui conclusioni vengono confermate in mancanza di nuove informazioni.

(45) Per quanto riguarda le iniziative di razionalizzazione avviate dall'industria comunitaria, va sottolineato che sono stati effettuati investimenti cospicui, senza alcun rapporto con l'espansione della capacità produttiva del prodotto in esame, e che alcuni impianti sono stati recentemente chiusi, con un conseguente calo in termini di capacità di produzione e di occupazione. Ciò dimostra che sono stati compiuti sufficienti sforzi di razionalizzazione.

(46) Per quanto riguarda il tasso di utilizzazione degli impianti e la questione dell'eccesso di capacità produttiva totale dell'industria, si rammenta che durante la fase provvisoria tale indicatore non è stato considerato significativo per la situazione dell'industria comunitaria (cfr. il considerando 35 del regolamento provvisorio). Inoltre, anche se è possibile che, nonostante tutto, l'industria in questione possa ancora presentare un certo eccesso di capacità produttiva, l'impatto di tale elemento non è risultato tale da spezzare il nesso di causalità stabilito tra il dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(47) Alla luce di quanto precede e in mancanza di nuove informazioni, sono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 46-49 del regolamento provvisorio.

4. Interesse della Comunità

(48) Un'associazione di utilizzatori ha sostenuto che le misure antidumping avrebbero inciso negativamente sul reddito degli agricoltori britannici, aggravando ulteriormente la loro situazione economica.

(49) A questo proposito, sulla base di informazioni fornite dall'associazione degli utilizzatori, è risultato che durante il periodo dell'inchiesta i fertilizzanti rappresentavano in media il 6 % dei costi di produzione complessivi degli agricoltori.

(50) Dato che le importazioni dai paesi in questione rappresentavano soltanto il 9 % del consumo comunitario di nitrato d'ammonio (11 % del consumo del Regno Unito), e tenuto conto del livello del dazio antidumping e del fatto che soltanto parte di un conseguente aumento dei prezzi potrebbe ripercuotersi sugli utilizzatori, un eventuale aumento dei costi di produzione degli agricoltori sarebbe probabilmente minimo. Inoltre, se l'industria comunitaria aumentasse non solo il volume delle vendite ma anche i prezzi, un siffatto aumento di prezzi sarebbe limitato, tenuto conto dell'esistenza di altre fonti di approvvigionamento, segnatamente le importazioni da paesi terzi non soggetti a misure.

(51) Sulla base di quanto precede, si è ritenuto che l'incidenza limitata sugli agricoltori non rappresentasse un valido motivo per non istituire misure antidumping.

(52) Sulla base di quanto precede, sono confermate le conclusioni provvisorie di cui al considerando 53 del regolamento provvisorio.

F. MISURE ANTIDUMPING

1. Chiusura del procedimento nei confronti della Lituania

(53) Sulla base delle conclusioni sulle importazioni originarie della Lituania, è opportuno chiudere il procedimento nei confronti di tale paese.

2. Livello di eliminazione del pregiudizio

(54) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio antidumping corrisponde al margine di dumping, a meno che il margine di pregiudizio sia inferiore. Per stabilire il livello delle misure definitive da istituire, è stato determinato il livello di eliminazione del pregiudizio.

(55) Va sottolineato che le argomentazioni e le relative conclusioni in merito agli adeguamenti applicati per tener conto della differenza di prezzo tra nitrato d'ammonio granulare e nitrato d'ammonio in cristalli nell'ambito del calcolo della sottoquotazione dei prezzi, valgono anche per il calcolo dei margini di pregiudizio.

(56) Per quanto riguarda, in particolare, il calcolo dei margini di pregiudizio, inoltre, il denunziante ha ribadito che il margine di utile che l'industria comunitaria potrebbe ricavare in assenza di pratiche pregiudizievoli di dumping non dovrebbe essere inferiore a 10 %. Tuttavia, non sono state fornite prove documentate complementari al riguardo. Contemporaneamente, un produttore esportatore polacco ha affermato che avrebbe dovuto essere utilizzato un margine di profitto del 5 % come nei precedenti procedimenti antidumping relativi a fertilizzanti. Come stabilito al considerando 56 del regolamento provvisorio, alla luce degli alti profitti raggiunti dall'industria comunitaria negli anni 1995 e 1996 per il prodotto in esame, si è ritenuto che un margine di profitto dell'8 % corrispondesse al margine di profitto che sarebbe stato ragionevolmente ottenuto in assenza di dumping pregiudizievole.

(57) Alla luce di quanto precede, si conferma il metodo utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio di cui al considerando 56 del regolamento provvisorio.

3. Forma e livello delle misure definitive

(58) Il denunziante ha sostenuto che vi erano segni della comparsa di nuove forme di nitrato d'ammonio, ossia miscugli di nitrato d'ammonio con altri prodotti, unicamente intesi ad eludere le eventuali misure antidumping relative al nitrato d'ammonio. È stata richiamata l'attenzione delle autorità doganali sulla questione.

(59) Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno istituire, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di pregiudizio accertati, tranne per quanto riguarda un produttore esportatore polacco per il quale è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello del margine di dumping accertato.

(60) Per garantire l'efficacia delle misure e scoraggiare le manipolazioni dei prezzi constatate in alcuni procedimenti precedenti relativi a fertilizzanti, si conferma che è opportuno istituire i dazi sotto forma di importo specifico per tonnellata. I dazi sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(61) Le aliquote del dazio individuali specificate nel presente regolamento sono state fissate sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione delle singole società constatata nel corso dell'inchiesta. Le aliquote del dazio individuali, contrariamente all'aliquota nazionale applicabile a "tutte le altre società", si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese in questione e fabbricati da tali società e quindi dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati fabbricati da altre società non specificamente citate nel dispositivo del presente regolamento con la denominazione e l'indirizzo corrispondenti, comprese le persone giuridiche ad esse collegate, non possono beneficiare delle aliquote individuali e devono pertanto essere assoggettati all'aliquota applicabile a "tutte le altre società".

(62) Qualsiasi richiesta di applicazione di dette aliquote individuali (ad esempio, in seguito al cambiamento di nome di una persona giuridica o alla creazione di nuove persone giuridiche produttrici o di vendita), dev'essere rivolta senza indugio alla Commissione(3), corredata di tutte le informazioni utili, in particolare quelle relative ad eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite destinate all'esportazione, conseguenti al cambiamento di nome o al cambiamento delle persone giuridiche produttrici o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione modifica all'occorrenza il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

4. Riscossione dei dazi provvisori

(63) Visti l'entità dei margini di dumping accertati e il livello di pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si ritiene opportuno riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 1629/2000, secondo l'aliquota dei dazi definitivi istituiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio non in soluzione acquosa e di miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con tenore di azoto superiore a 28 % in peso, di cui ai codici NC 31023090 e 3102 40 90, originari della Polonia e dell'Ucraina.

2. L'importo del dazio, in EUR per tonnellata, è indicato qui di seguito per il prodotto fabbricato dalle seguenti società:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(4), l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, viene ridotto di una percentuale che corrisponde al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

5. È chiuso il procedimento riguardante le importazioni di nitrato d'ammonio originario della Lituania.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori sulle importazioni di nitrato d'ammonio originario della Polonia e dell'Ucraina a norma del regolamento (CE) n. 1629/2000, vengono riscossi secondo l'aliquota del dazio definitivo istituito. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Lindh

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(2) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 12.

(3) Commissione europea Direzione generale del Commercio

Direzione B

TERV 0/10

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles

(4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 40.