Regolamento (CE) n. 129/2001 della Commissione, del 23 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2989/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni suine
Gazzetta ufficiale n. L 022 del 24/01/2001 pag. 0011 - 0012
Regolamento (CE) n. 129/2001 della Commissione del 23 gennaio 2001 che modifica il regolamento (CEE) n. 2989/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni suine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 2989/92 della Commissione(3) ha fissato l'aiuto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3763/91 per la fornitura ai dipartimenti francesi d'oltremare di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità, nonché il numero di capi per i quali detto aiuto è concesso. (2) L'esperienza degli anni scorsi ha dimostrato che il numero di animali indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2989/92 ha superato il reale fabbisogno dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda i riproduttori di razza pura della specie suina. Risulta pertanto opportuno ridurre il numero di capi che possono beneficiare dell'aiuto. (3) Il presente regolamento entra in vigore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di certificati nel mese di gennaio 2001. Per non interrompere la continuità degli approvvigionamenti dei DOM è necessario derogare all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2989/92, consentire per questo unico mese la presentazione dei certificati nei cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento e fissare il termine per il rilascio dei certificati al decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 2989/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, nel mese di gennaio 2001 le domande di certificati sono presentate all'autorità competente entro i cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, nel mese di gennaio 2001 i certificati sono rilasciati entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1. (2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. (3) GU L 300 del 16.10.1992, pag. 12. ALLEGATO "ALLEGATO Fornitura ai dipartimenti francesi d'oltremare di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per anno solare >SPAZIO PER TABELLA>"