32001R0110

Regolamento (CE) n. 110/2001 della Commissione, del 19 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 388/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 20/01/2001 pag. 0009 - 0010


Regolamento (CE) n. 110/2001 della Commissione

del 19 gennaio 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 388/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore del dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) I quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali.

(2) In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2240/2000(4), ha definito il bilancio previsionale dell'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) per il 2000. È necessario modificare tale bilancio previsionale per il 2001. Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 388/92.

(3) Per agevolare la gestione di tale bilancio, è opportuno permettere la possibilità di modificare, in una certa misura, la ripartizione delle quantità ivi previste.

(4) Il presente regolamento entra in vigore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di certificati nel mese di gennaio 2001. Per non interrompere la continuità degli approvvigionamenti dei DOM è necessario derogare all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 388/92, consentire per questo unico mese la presentazione della domanda di certificati sino a cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 388/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 388/92, nel mese di gennaio 2001 le domande di certificati sono presentate all'autorità competente sino a cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 43 del 19.2.1992, pag. 16.

(4) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 6.

ALLEGATO

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Bilancio di approvvigionamento cerealicolo dei DOM (2001)

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