32001L0038

Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica la direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 10/07/2001 pag. 0043 - 0044


Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 5 giugno 2001

che modifica la direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1) L'istituzione dell'Unione economica e monetaria e l'introduzione dell'euro incidono sulle disposizioni contenute nell'ultimo comma della rubrica B dell'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio(3), che fissa i valori, espressi in ecu, dei beni culturali a cui si applica tale direttiva. Detto comma indica che la data di conversione di tali valori nelle monete nazionali è il 1o gennaio 1993.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro(4), qualsiasi riferimento all'ecu contenuto negli atti giuridici è sostituito, a partire dal 1o gennaio 1999, con un riferimento all'euro, previa conversione al tasso di 1 per 1. Se non interviene una modifica della direttiva 93/7/CEE e quindi del tasso di cambio fisso corrispondente al tasso in vigore il 1o gennaio 1993, gli Stati membri che adottano l'euro continueranno ad applicare importi diversi, convertiti in base ai tassi di cambio del 1993 e non ai tassi di conversione irrevocabilmente fissati il 1o gennaio 1999, e questa situazione si manterrà sino a quando tale norma di conversione costituirà parte integrante di detta direttiva.

(3) È necessario quindi modificare l'ultimo comma della rubrica B dell'allegato della direttiva 93/7/CEE affinché, a partire dal 1o gennaio 2002, gli Stati membri che adottano l'euro applichino direttamente i valori in euro previsti dalla legislazione comunitaria. Per gli altri Stati membri, che continueranno a convertire tali soglie nella moneta nazionale, occorre fissare il tasso di cambio a una data appropriata e comunque anteriore al 1o gennaio 2002 e prevedere che questi Stati procedano a un adattamento automatico e periodico di tale tasso per compensare le variazioni di tasso di cambio verificatesi fra la moneta nazionale e l'euro.

(4) Si è constatato che il valore 0 (zero) che compare nella rubrica B dell'allegato alla direttiva 93/7/CEE, in riferimento ad alcune categorie di beni culturali, può essere oggetto di un'interpretazione pregiudizievole alla efficace applicazione della direttiva. Il valore 0 (zero) indica che i beni appartenenti alle categorie considerate, qualunque sia il loro valore, e quindi anche in caso di valore trascurabile o nullo, vanno ritenuti beni culturali ai sensi di detta direttiva, ma alcune autorità l'hanno interpretato nel senso che i beni di cui trattasi non possiedono alcun valore, negando quindi ad essi la protezione prevista dalla direttiva.

(5) Per evitare qualsiasi confusione al riguardo, è opportuno sostituire la cifra 0 con un'espressione più chiara, che non susciti dubbi sulla necessità di tutelare tali beni culturali,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato alla direttiva 93/7/CEE la rubrica B è così modificata:

1) Il titolo "VALORI: 0 (zero)" è sostituito da: "VALORI:

qualunque ne sia il valore."

2) L'ultimo comma, relativo alla conversione nelle monete nazionali dei valori espressi in ecu, è sostituito dal seguente: "Per gli Stati membri che non adottano l'euro, i valori espressi in euro nell'allegato sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a partire dai primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione."

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Engqvist

(1) GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 182.

(2) Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 2001 e decisione del Consiglio del 14 maggio 2001.

(3) GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74. Direttiva modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59).

(4) GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.