32001L0031

Direttiva 2001/31/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 12/05/2001 pag. 0033 - 0034


Direttiva 2001/31/CE della Commissione

dell'8 maggio 2001

che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 70/387/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/90/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/387/CEE è una delle direttive particolari relative alla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE. Di conseguenza le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a detta direttiva.

(2) La direttiva 98/90/CE ha introdotto una serie di prescrizioni relative ai predellini e alle maniglie delle cabine allo scopo di migliorare la sicurezza delle persone che entrano ed escono dalla cabina del conducente di taluni veicoli pesanti.

(3) Le caratteristiche tecniche di talune cabine già sul mercato non sono conformi alle prescrizioni specifiche della direttiva 98/90/CE, sebbene il loro livello di sicurezza sia considerato equivalente. È pertanto necessario precisare ulteriormente le prescrizioni tecniche in questione affinché tali cabine possano essere autorizzate.

(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 70/387/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o ottobre 2001, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- vietare la vendita, l'immatricolazione e la messa in circolazione dei veicoli,

per motivi riguardanti le porte, se detti veicoli sono conformi alla prescrizioni della direttiva 70/387/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1o dicembre 2001, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un nuovo tipo di veicolo per motivi riguardanti le porte se le prescrizioni della direttiva 70/387/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono soddisfatte.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2001.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(2) GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

(3) GU L 176 del 10.8.1970, pag. 5.

(4) GU L 337 del 12.12.1998, pag. 29.

ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 70/387/CEE è modificato come segue: 1) Al punto 1.2 è aggiunta la seguente frase: "Quest'ultimo requisito non si applica alla distanza tra il predellino superiore e il pavimento della cabina del conducente".

2) Il settimo trattino del punto 1.3 è sostituito dal testo seguente: "- sovrapposizione longitudinale (J) tra due predellini successivi nella stessa rampa oppure tra il predellino superiore e il pavimento della cabina del conducente: 200 mm".

3) Al punto 2.2.3 , l'alinea è sostituito dal testo seguente: "Inoltre, la distanza minima (P) tra il bordo superiore del mancorrente o delle maniglie o dei dispositivi equivalenti e il pavimento della cabina del conducente deve essere la seguente:".