Direttiva 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 005 del 10/01/2001 pag. 0004 - 0005
Direttiva 2001/2/CE della Commissione del 4 gennaio 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili(1), in particolare l'articolo 14, considerando quanto segue: (1) Il paragrafo 1, articolo 3, della direttiva 1999/36/CE dispone che i recipienti e le cisterne di nuova fabbricazione devono essere conformi alle disposizioni pertinenti della direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada(2), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3), nonché dalla direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia(4), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5). (2) Le disposizioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (qui di seguito denominato "ADR") e del regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (qui di seguito denominato "RID")(6), con le rispettive modifiche, figurano in allegato rispettivamente della direttiva 94/55/CE e della direttiva 96/49/CE. Una nuova versione dell'ADR e del RID entrerà in vigore il 1o luglio del 2001. (3) L'allegato V della direttiva 1999/36/CE contiene i moduli da seguire per la valutazione della conformità dei recipienti e delle cisterne di nuova fabbricazione. Queste disposizioni non sono più conformi alla nuova versione dell'ADR e del RID. Di conseguenza, è opportuno modificare detto allegato. (4) Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della direttiva 1999/36/CE sono adottate, ai sensi dell'articolo 14 della medesima direttiva, conformemente alla procedura prevista all'articolo 15. (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 15 della direttiva 1999/36/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Il testo dell'allegato V della direttiva 1999/36/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono adottate dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2001. Per la Commissione Loyola De Palacio Vicepresidente (1) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20. (2) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. (3) GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 40. (4) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. (5) GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 44. (6) Regolamento contemplato all'allegato 1, appendice B, della convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF). ALLEGATO "ALLEGATO V MODULI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ La tabella seguente indica quali moduli di valutazione della conformità devono essere seguiti ai sensi dell'allegato VI, parte I, per le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 2, punto 1. >SPAZIO PER TABELLA> Nota 1: Le attrezzature a pressione trasportabili devono essere sottoposte ad una delle procedure di valutazione della conformità, che il fabbricante può scegliere tra quelle previste per la categoria in cui sono classificate. Per i recipienti o i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, il fabbricante può parimenti scegliere di applicare una delle procedure previste per le categorie superiori. Nota 2: Nel quadro delle procedure per la garanzia della qualità, l'organismo notificato, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell'attrezzatura dai locali di fabbricazione o di magazzinaggio al fine di effettuare o far effettuare una verifica della conformità ai requisiti della presente direttiva. A tal fine, il fabbricante informa l'organismo notificato del programma di produzione previsto. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante il primo anno di fabbricazione. La frequenza delle visite successive è determinata dall'organismo notificato sulla base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli pertinenti dell'allegato IV, parte I."