32001L0001

Direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 2001, recante modifica della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 035 del 06/02/2001 pag. 0034 - 0035


Direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 22 gennaio 2001

recante modifica della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore(4), è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(5).

(2) La direttiva 70/220/CEE, stabilisce le specifiche per le prove delle emissioni dei veicoli a motore che rientrano nel suo campo di applicazione. Alla luce delle esperienze recenti e della rapida evoluzione delle conoscenze in materia di sistemi diagnostici di bordo, è opportuno adeguare in conseguenza tali specifiche.

(3) I sistemi diagnostici di bordo (OBD) sono in una fase meno evoluta per i veicoli muniti di motore ad accensione comandata che funzionano permanentemente o per parte del tempo con carburanti GPL o GN e non possono essere prescritti per questi nuovi tipi di veicoli prima del 2003.

(4) La direttiva 70/220/CEE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato I della direttiva 70/220/CEE il punto 8.1 è sostituito dal seguente:

"8.1. Veicoli con motore ad accensione comandata

8.1.1. Motori alimentati a benzina

A decorrere dal 1o gennaio 2000 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio 2001 per tutti i tipi, i veicoli della categoria M1 - la cui massa massima non supera 2500 kg - e i veicoli della categoria N1, classe I, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

A decorrere dal 1o gennaio 2001 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio 2002 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N1, classi II e III, e i veicoli della categoria M1, la cui massa massima supera 2500 kg, devono essere dotati di un sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

8.1.2. Veicoli alimentati a GPL e gas naturale

A decorrere dal 1o gennaio 2003 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio 2004 per tutti i tipi, i veicoli della categoria M1 - la cui massa massima non supera 2500 kg - e i veicoli della categoria N1, classe I, alimentati permanentemente o per parte del tempo con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

A decorrere dal 1o gennaio 2006 per i nuovi tipi e dal 1o gennaio 2007 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N1, classi II e III, e i veicoli della categoria M1, la cui massa massima supera 2500 kg, alimentati permanentemente o per parte del tempo con carburanti GPL o gas naturale, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 febbraio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Lindh

(1) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 268.

(2) GU C 204 del 18.7.2000, pag. 1.

(3) Parere del Parlamento europeo del 17 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 10 ottobre 2000 (GU C 329 del 20.11.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2000.

(4) GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/102/CE della Commissione (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 43).

(5) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25).