32001G0306(03)

Risoluzione del Consiglio del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale

Gazzetta ufficiale n. C 073 del 06/03/2001 pag. 0006 - 0007


Risoluzione del Consiglio

del 12 febbraio 2001

sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale

(2001/C 73/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

desideroso di migliorare la qualità dell'ambiente di vita quotidiano dei cittadini europei,

I.

1. RICORDANDO gli obiettivi assegnati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 151 del trattato;

2. RICORDANDO che la direttiva 85/384/CEE(1) indica, in particolare, che "la creazione architettonica, la qualità edilizia, il loro inserimento armonico nell'ambiente circostante e il rispetto del paesaggio e dell'assetto urbano nonché del patrimonio collettivo e privato rivestono un interesse pubblico";

3. RICORDANDO le conclusioni del Consiglio, del 10 novembre 1994 relative alla comunicazione della Commissione sull'azione comunitaria nel settore culturale(2);

4. RICORDANDO le conclusioni del Consiglio del 21 giugno 1994 sugli aspetti culturali e artistici dell'istruzione(3);

5. RICORDANDO la risoluzione del Consiglio del 4 aprile 1995 sulla cultura e i mezzi multimediali(4);

6. RICORDANDO le conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 1999 sulle industrie culturali e l'occupazione in Europa(5);

7. PRENDENDO ATTO delle conclusioni della presidenza in occasione della riunione informale dei ministri dell'Ambiente tenutasi a Porto il 15 e 16 aprile 2000, che sottolineano l'importanza della qualità degli spazi edificati;

8. PRENDENDO ATTO dello svolgimento di un Forum europeo sulle politiche architettoniche, il 10 e 11 luglio 2000, che ha riunito i rappresentanti delle categorie e amministrazioni responsabili dell'architettura dei quindici Stati membri;

9. COMPIACENDOSI per i lavori avviati da diversi anni a livello comunitario e intergovernativo in materia di patrimonio architettonico e ambiente edificato, spaziale e sociale e più in particolare:

a) del Quinto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo (PQRS) che prevede, per la prima volta, un'"azione chiave" sul tema "città del futuro e patrimonio culturale" e che studia la possibilità di creare un ambiente edificato di qualità;

b) del "Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea", presentato dalla Commissione, che iscrive, tra gli obiettivi dell'Unione europea, la tutela e il miglioramento del patrimonio architettonico;

c) dello schema di sviluppo dello spazio comunitario (SDEC), che enuncia il concetto di "gestione creativa del patrimonio architettonico" includendo l'architettura contemporanea in un approccio di tutela del patrimonio culturale ed architettonico,

AFFERMA CHE:

a) l'architettura è un elemento fondamentale della storia, della cultura e del quadro di vita di ciascuno dei nostri paesi; essa rappresenta una delle forme di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana dei cittadini e costituisce il patrimonio di domani;

b) la qualità architettonica è parte integrante dell'ambiente tanto rurale quanto urbano;

c) la dimensione culturale e la qualità della gestione concreta degli spazi devono essere prese in considerazione nelle politiche regionali e di coesione comunitarie;

d) l'architettura è una prestazione intellettuale, culturale ed artistica, professionale. È quindi un servizio professionale al contempo culturale ed economico.

ESPRIME L'IMPORTANZA CHE PER ESSO RIVESTONO:

a) le caratteristiche comuni presenti nelle città europee, come l'alto valore della continuità storica, la qualità degli spazi pubblici, nonché la convivenza di vari strati sociali e la ricchezza della diversità urbana;

b) il fatto che un'architettura di qualità, migliorando il quadro di vita ed il rapporto dei cittadini con il loro ambiente, sia esso rurale o urbano, può contribuire efficacemente alla coesione sociale, nonché alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo culturale e allo sviluppo economico regionale.

II.

INCORAGGIA GLI STATI MEMBRI:

a) ad intensificare gli sforzi per una migliore conoscenza e promozione dell'architettura e della progettazione urbanistica, nonché per una maggiore sensibilizzazione e formazione dei committenti e dei cittadini alla cultura architettonica, urbana e paesaggistica;

b) a tener conto della specificità delle prestazioni nel campo dell'architettura nelle decisioni e azioni che lo richiedono;

c) a promuovere la qualità architettonica attraverso politiche esemplari nel settore della costruzione pubblica;

d) a favorire lo scambio di informazioni e di esperienze in campo architettonico.

III.

INVITA LA COMMISSIONE:

a) a far sì che nelle sue politiche, azioni e programmi si tenga conto della qualità architettonica e della specificità delle prestazioni nel campo dell'architettura;

b) a ricercare, di concerto con gli Stati membri e in conformità dei regolamenti dei Fondi strutturali, in che modo tener maggiormente conto della qualità architettonica e della tutela del patrimonio nell'attuazione di detti fondi;

c) nel quadro dei programmi esistenti:

- a incoraggiare azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione alle culture architettoniche e urbane nel rispetto della diversità culturale,

- ad agevolare la cooperazione ed il collegamento in rete delle istituzioni per la valorizzazione del patrimonio e dell'architettura e a sostenere l'organizzazione di eventi di dimensione europea,

- ad incoraggiare in particolare la formazione e la mobilità degli studenti e dei professionisti e a favorire in tal modo la diffusione delle buone prassi;

d) ad informare il Consiglio sull'attuazione delle misure succitate.

(1) Direttiva 85/384/CE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15).

(2) GU C 348 del 9.12.1994, pag. 1.

(3) GU C 229 del 18.8.1994, pag. 1.

(4) GU C 247 del 23.9.1995, pag. 1.

(5) GU C 8 del 12.1.2000, pag. 10.