32001F0413

2001/413/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 02/06/2001 pag. 0001 - 0004


Decisione quadro del Consiglio

del 28 maggio 2001

relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

(2001/413/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Le frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti spesso avvengono su scala internazionale.

(2) L'attività svolta in tale campo da varie organizzazioni internazionali (tra cui, il Consiglio d'Europa, il G8, l'OCSE, l'Interpol e l'ONU) è importante ma ha bisogno di essere integrata da interventi dell'Unione europea.

(3) Il Consiglio ritiene che la gravità e lo sviluppo di determinate forme di frode relative ai mezzi di pagamento diversi dai contanti esigano soluzioni globali. La raccomandazione n. 18 del piano d'azione contro la criminalità organizzata(3), approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, nonché il punto 46 del piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia(4), approvato dal Consiglio europeo di Vienna l'11 e il 12 dicembre 1998, richiedono un intervento in tale campo.

(4) Dato che gli obiettivi della presente decisione quadro, vale a dire che in tutti gli Stati membri le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti siano considerati illeciti penali passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, vista la dimensione di tali fattispecie, e possono dunque essere realizzati meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(5) La presente decisione quadro dovrebbe contribuire alla lotta contro le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, assieme ad altri strumenti già adottati dal Consiglio, quali l'azione comune 98/428/GAI sull'istituzione di una rete giudiziaria europea(5), l'azione comune 98/733/GAI relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea(6), l'azione comune 98/699/GAI sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato(7) e la decisione del Consiglio, del 29 aprile 1999, che estende il mandato dell'Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento(8).

(6) Il 1o luglio 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione dal titolo "Un quadro d'azione per la lotta alla frode ed alla falsificazione a danno dei mezzi di pagamento diversi dai contanti", nella quale si caldeggia una politica dell'Unione in grado di agire a livello sia preventivo che repressivo.

(7) La comunicazione comporta un progetto di azione comune che è uno degli elementi di questa impostazione globale e costituisce il punto di partenza della presente decisione quadro.

(8) Una descrizione dei vari comportamenti perseguibili in quanto frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti deve coprire l'intera serie delle attività che insieme costituiscono una minaccia della criminalità organizzata in questo campo.

(9) Questi comportamenti devono essere considerati illeciti penali in tutti gli Stati membri e devono essere previste sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che commettono o sono responsabili di tali illeciti. A questi illeciti devono essere applicate le misure legislative contro il riciclaggio di denaro.

(10) Tutelando in base al diritto penale gli strumenti di pagamento contenenti una forma speciale di protezione dall'imitazione o dagli abusi, si intendono incoraggiare gli operatori a fornire tale protezione agli strumenti di pagamento che emettono, aggiungendo così un elemento di prevenzione allo strumento.

(11) Gli Stati membri devono prestarsi la massima assistenza reciproca e consultarsi a vicenda qualora uno stesso reato ricada sotto la giurisdizione di più Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, valgono le seguenti definizioni:

a) "strumento di pagamento", uno strumento materiale, diverso dalla moneta a corso legale (vale a dire banconote e monete), che, in virtù della sua particolare natura, da solo o in associazione ad un altro strumento (di pagamento), consenta al titolare/utente di trasferire denaro o valore monetario, come ad esempio carte di credito, carte eurocheque, altre carte emesse da istituti finanziari, travellers' cheque, eurocheques, altri assegni e cambiali, protetti contro imitazioni o uso fraudolento, per esempio mediante disegno, codice o firma;

b) "persona giuridica", qualsiasi ente che sia tale in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 2

Illeciti commessi con strumenti di pagamento

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché le seguenti fattispecie intenzionali siano considerate illeciti penali, almeno per quanto riguarda carte di credito, carte eurocheque, altre carte emesse da istituti finanziari, travellers cheque, eurocheque, altri assegni o cambiali:

a) furto o altra appropriazione indebita di uno strumento di pagamento;

b) contraffazione o falsificazione di strumento di pagamento ai fini dell'utilizzazione fraudolenta;

c) ricezione, ottenimento, trasporto, vendita o cessione ad altri o detenzione di strumento di pagamento rubato o altrimenti ottenuto mediante appropriazione indebita, oppure contraffatto o falsificato ai fini dell'utilizzazione fraudolenta;

d) utilizzazione fraudolenta di strumento di pagamento rubato o altrimenti ottenuto mediante appropriazione indebita, oppure contraffatto o falsificato.

Articolo 3

Illeciti commessi con computer

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché le seguenti fattispecie intenzionali siano considerate illeciti penali:

effettuare o indurre un trasferimento di denaro o valore monetario e quindi causare una perdita non autorizzata di proprietà a carico di un'altra persona, allo scopo di procurare un vantaggio economico non autorizzato per la persona che commette l'illecito o per terzi, mediante:

- introduzione, variazione, soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare dati personali, oppure

- interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

Articolo 4

Illeciti commessi con dispositivi appositamente allestiti

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché le seguenti fattispecie intenzionali siano considerate illeciti penali:

produrre, ricevere, ottenere, vendere o cedere fraudolentemente ad altri:

- strumenti, articoli, programmi di computer e altri mezzi appositamente allestiti per la perpetrazione degli illeciti di cui all'articolo 2, lettera b),

- programmi di computer il cui scopo sia la perpetrazione degli illeciti di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Partecipazione, istigazione, tentativo di illecito

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia passibile di sanzioni la partecipazione agli illeciti di cui agli articoli 2, 3 e 4 e l'istigazione a commetterli, oppure il tentativo intenzionale di comportamento di cui agli articoli 2, lettere a), b) e d) e 3.

Articolo 6

Sanzioni

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli da 2 a 5 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti, almeno nei casi gravi, pene anche privative della libertà che possono comportare l'estradizione.

Articolo 7

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei comportamenti di cui agli articoli 2, lettera b), c) e d), 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona, che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata:

- sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o

- sull'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o

- sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica,

nonché della complicità o dell'istigazione a commettere tale illecito.

2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di un atto di cui agli articoli 2, lettere b), c) e d), 3 e 4 a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici dei comportamenti di cui agli articoli 2, lettere b), c) e d), 3 e 4.

Articolo 8

Sanzioni per le persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o amministrativa ed eventualmente altre sanzioni, tra cui:

a) l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico;

b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;

c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

d) provvedimenti giudiziari di scioglimento.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 9

Competenza giurisdizionale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per definire la sua competenza giurisdizionale per quanto riguarda gli illeciti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 commessi:

a) interamente o in parte nel suo territorio; o

b) da un suo cittadino, fermo restando che il diritto dello Stato membro può prevedere che tale condotta sia altresì punibile nel paese in cui ha avuto luogo; o

c) per conto di una persona giuridica con sede nel territorio di detto Stato membro.

2. Fatto salvo l'articolo 10, uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze la norma di competenza di cui al:

- paragrafo 1, lettera b),

- paragrafo 1, lettera c).

3. Gli Stati membri informano il Segretariato generale del Consiglio qualora decidano di applicare il paragrafo 2, ove opportuno indicando i casi o le circostanze particolari in cui si applica la decisione.

Articolo 10

Estradizione e azione penale

1. a) Ciascuno Stato membro che, in virtù della propria legislazione, non procede all'estradizione dei propri cittadini adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale per gli illeciti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, commessi da un suo cittadino al di fuori del proprio territorio.

b) Ciascuno Stato membro che, ove uno dei propri cittadini sia sospettato di aver commesso in un altro Stato membro un illecito implicante un comportamento di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, non procede all'estradizione di questa persona verso l'altro Stato membro unicamente a motivo della cittadinanza, sottopone il caso al giudizio delle autorità nazionali competenti ai fini di un'eventuale azione penale. Per consentire l'esercizio dell'azione penale, i fascicoli, gli atti istruttori e gli oggetti riguardanti il reato sono inoltrati secondo le procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. Lo Stato membro richiedente è informato in merito alle azioni penali avviate e ai loro risultati.

2. Ai fini del presente articolo, la nozione di "cittadino" di uno Stato membro va interpretata conformemente a qualsiasi dichiarazione resa da tale Stato in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione europea di estradizione.

Articolo 11

Cooperazione tra Stati membri

1. Secondo le convenzioni e gli accordi od intese multilaterali e bilaterali pertinenti, gli Stati membri si prestano reciprocamente la più ampia assistenza in rapporto ai procedimenti relativi agli illeciti di cui alla presente decisione quadro.

2. Ove più Stati membri siano competenti per uno degli illeciti previsti dalla presente decisione quadro, essi si consultano per coordinare le loro iniziative, nell'intento di pervenire a un'azione penale efficace.

Articolo 12

Scambio di informazioni

1. Gli Stati membri designano punti di contatto operativi o possono utilizzare strutture operative esistenti per lo scambio di informazioni e per altri contatti fra Stati membri ai fini dell'applicazione della presente decisione quadro.

2. Ogni Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il suo servizio o i suoi servizi che svolgono il ruolo di punti di contatto ai sensi del paragrafo 1. Il Segretariato generale notifica tali punti di contatto agli altri Stati membri.

Articolo 13

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 14

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 2 giugno 2003.

2. Entro il 2 giugno 2003 gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee il testo delle disposizioni che recepiscono nel diritto nazionale gli obblighi che impone loro la presente decisione quadro. Entro il 2 settembre 2003 ottobre 2002 il Consiglio, sulla base di una relazione messa a punto sulla scorta di tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per adeguarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Bodström

(1) GU C 376 E del 28.12.1999, pag. 20.

(2) GU C 121 del 24.4.2001, pag. 105.

(3) GU C 251 del 15.8.1997, pag. 1.

(4) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

(5) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

(6) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(7) GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1.

(8) GU C 149 del 28.5.1999, pag. 16.