32001E0357

Posizione comune del Consiglio, del 7 maggio 2001, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

Gazzetta ufficiale n. L 126 del 08/05/2001 pag. 0001 - 0001


Posizione comune del Consiglio

del 7 maggio 2001

concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

(2001/357/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 marzo 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1343(2001), in seguito denominata UNSCR 1343(2001), che stabilisce le misure da applicare nei confronti della Liberia.

(2) È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Sono vietate la fornitura e la vendita alla Liberia di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, alle condizioni di cui alla UNSCR 1343(2001), siano essi originari o non originari di tale territorio.

2. È vietata la fornitura alla Liberia di formazione o assistenza tecnica pertinenti la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l'uso degli articoli di cui al paragrafo 1 da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo né alla fornitura della relativa assistenza tecnica o formazione, preventivamente autorizzate dal Comitato istituito dal paragrafo 14 della UNSCR 1343(2001), né si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari per uso personale, temporaneamente esportati in Liberia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 2

È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di diamanti greggi in provenienza dalla Liberia, siano essi originari o non originari della Liberia, alle condizioni di cui alla UNSCR 1343(2001).

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di tutti gli alti funzionari del governo della Liberia e del personale delle forze armate e relativi coniugi, nonché di singoli che forniscono sostegno finanziario e militare ai gruppi armati ribelli nei paesi confinanti con la Liberia, in particolare il FUR in Sierra Leone, indicati dal Comitato istituito dal paragrafo 14 della UNSCR 1343(2001), alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 4

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.

Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dall'8 maggio 2001, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di eventuali future decisioni al riguardo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 6

La presente posizione comune si applica sino all'8 maggio 2002, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di eventuali future risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo.

Articolo 7

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Ringholm