32001D0924

2001/924/CE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle") agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 21/12/2001 pag. 0055 - 0055


Decisione del Consiglio

del 17 dicembre 2001

che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle") agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica

(2001/924/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Nell'adottare la decisione 2001/923/CE(3), il Consiglio ha previsto che essa produrrà i suoi effetti negli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica.

(2) È necessario tuttavia che gli scambi di informazioni e di personale nonché le misure di assistenza e di formazione attuati a titolo del programma siano omogenee in tutta la Comunità e occorre quindi adottare le disposizioni necessarie per assicurare uno stesso livello di protezione dell'euro anche in quegli Stati membri che non l'hanno adottato,

DECIDE:

Articolo 1

L'applicazione degli articoli da 1 a 13 della decisione 2001/923/CE è estesa agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 124.

(2) Parere espresso il 13 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.