2001/904/CE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2001, che modifica per la settima volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4382]
Gazzetta ufficiale n. L 335 del 19/12/2001 pag. 0021 - 0021
Decisione della Commissione del 18 dicembre 2001 che modifica per la settima volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica [notificata con il numero C(2001) 4382] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/904/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue: (1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti del Regno Unito continua a migliorare e le misure di protezione approvate con la decisione 2001/740/CE della Commissione(3) vengono gradualmente soppresse per i prodotti di origine animale. La spedizione degli animali delle specie sensibili, pur non essendo autorizzata a partire dal territorio della Gran Bretagna, è però autorizzata a partire dall'Irlanda del Nord. (2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla decisione 2001/327/CE della Commissione, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica(4), modificata da ultimo dalla decisione 2001/709/CE(5). (3) Appare opportuno che le suddette misure siano applicate anche nell'Irlanda del Nord. A tale scopo è necessario adattare alcune disposizioni in merito alla comunicazione dei centri di raccolta riconosciuti e prorogare al tempo stesso la loro validità. (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2001/327/CE è modificata come segue: 1) All'articolo 1, il testo del punto 1) è sostituito dal seguente: "1. per 'centri di raccolta riconosciuti' si intendono quelli definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE del Consiglio;". 2) All'articolo 2, paragrafo 1), il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: "1. Fatte salve la direttiva 91/68/CEE e la decisione 2001/740/CE della Commissione, gli Stati membri provvedono affinché gli scambi intracomunitari di ovini e caprini destinati alla riproduzione, all'ingrasso e alla macellazione siano soggetti alle seguenti condizioni:". 3) La data che figura all'articolo 4 è sostituita dal "31 marzo 2002". Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (3) GU L 277 del 20.10.2001, pag. 30. (4) GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12. (5) GU L 261 del 29.9.2001, pag. 69.