2001/890/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2001, relativa al riconoscimento dell'"Hellenic Register of Shipping" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 94/57/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4218]
Gazzetta ufficiale n. L 329 del 14/12/2001 pag. 0072 - 0072
Decisione della Commissione del 13 dicembre 2001 relativa al riconoscimento dell'"Hellenic Register of Shipping" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 94/57/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 4218] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/890/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime(1), da ultimo modificata dalla direttiva 97/58/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, viste le lettere del 3 e 30 agosto 2001 del ministero greco della Marina mercantile con le quali si chiede il riconoscimento dell'"Hellenic Register of Shipping" (HRS) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 (riconoscimento limitato), considerando quanto segue: (1) Il riconoscimento limitato a tre anni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 94/57/CE è un riconoscimento concesso ad organismi (società di classificazione) che soddisfano tutti i criteri diversi da quelli stabiliti ai punti 2 e 3 della sezione "Criteri generali" dell'allegato, ma che è limitato nel tempo e nella portata affinché gli organismi in questione acquisiscano esperienza. (2) Nella prospettiva del riconoscimento, la Commissione ha effettuato una valutazione dell'HRS tra il 4 e il 6 settembre 2001 nella sede di questo organismo al Pireo sulla base degli elementi di prova presentati dall'amministrazione greca e dallo stesso HRS. Nella valutazione la Commissione ha tenuto conto delle risultanze di altre recenti ispezioni effettuate presso gli uffici dell'HRS (nei giorni 26 e 30 marzo 2001 al Pireo e il giorno 2 aprile 2001 presso l'ufficio di Nicosia, a Cipro). In base agli elementi acquisiti, la Commissione ha accertato che l'HRS possiede tutti i requisiti prescritti dalla citata direttiva diversi da quelli di cui ai punti 2 e 3 della sezione "Criteri generali" dell'allegato. (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7 della direttiva 94/57/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'"Hellenic Register of Shipping" è riconosciuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 94/57/CE per un periodo di tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Articolo 2 Gli effetti del riconoscimento sono limitati alla Grecia. Articolo 3 La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2001. Per la Commissione Loyola De Palacio Vicepresidente (1) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. (2) GU L 274 del 7.10.1997, pag. 8.