32001D0856

2001/856/CE: Decisione della Commissione, del 4 ottobre 2000, relativa agli aiuti di Stato in favore di Verlipack — Belgio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 2926]

Gazzetta ufficiale n. L 320 del 05/12/2001 pag. 0028 - 0043


Decisione della Commissione

del 4 ottobre 2000

relativa agli aiuti di Stato in favore di Verlipack - Belgio

[notificata con il numero C(2000) 2926]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/856/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) In seguito a denunzie ricevute nel 1997 in merito agli aiuti accordati dalla Regione vallona in favore di Verlipack, la cui compatibilità con le regole che disciplinano gli aiuti di Stato non sembrava accertata, il 18 novembre 1997, la Commissione aveva registrato il caso nell'elenco degli aiuti non notificati.

(2) Il 16 settembre 1998, sulla base delle informazioni trasmesse ufficialmente dal Belgio, la Commissione, dopo aver esaminato le misure alla luce delle disposizioni degli articoli 87 e seguenti del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE(1), ha deciso di non sollevare obiezioni in merito agli interventi della Regione vallona, ritenendoli compatibili con gli orientamenti in materia di apporti di capitali dello Stato(2) ("gli orientamenti"), ed ha concluso in particolare che l'apporto della Regione vallona è stato quello di un finanziatore di capitale di rischio nelle normali condizioni di un'economia di mercato. Inoltre l'impegno contestuale, maggioritario ed effettivo di un investitore privato, il gruppo Heye-Glas (di seguito "Heye"), dimostrava che esistevano prospettive di redditività a termine e di risanamento del gruppo Verlipack.

(3) Secondo la stampa e i vari denunzianti, gli impianti produttivi di Verlipack hanno subito nuove perdite nel corso del 1998. Inoltre uno di essi sostiene che l'apporto privato al capitale della società Holding Verlipack I(3) effettuato in data 11 aprile 1997 proverrebbe in realtà da fondi originari della Regione vallona, la SRIW(4), sotto forma di due prestiti.

(4) Con lettere del 14 dicembre 1998 e del 13 gennaio 1999 la Commissione si è rivolta al Belgio per ottenere informazioni sull'evoluzione di Verlipack e sulle asserzioni riguardanti la concessione dei due prestiti ad Heye.

(5) Con lettera del 25 febbraio 1999, protocollata il 1o marzo 1999, il Belgio ha apportato le precisazioni chieste in base alle quali la Commissione ha dovuto riesaminare nel loro insieme le misure accordate nel 1997 dalla Regione vallona in favore di Verlipack.

(6) Il 19 maggio 1999 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento nei riguardi degli interventi in favore di Verlipack conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 CE(5).

(7) Con lettera del 1o luglio 1999 la Commissione ha comunicato al Belgio la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

(8) Detta decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(6). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sull'aiuto in causa.

(9) La Commissione ne ha ricevuto alcune che, con lettera del 3 dicembre 1999, ha trasmesso alle autorità belghe invitandole a commentarle e ne ha ricevuto i commenti con lettera del 22 dicembre 1999, protocollata il 3 gennaio 2000.

II. DESCRIZIONE DELLE MISURE

II.1. Il beneficiario

(10) La SA Verlipack è stata, fino al 18 gennaio 1999 quando è stata dichiarata fallita, il maggiore produttore belga di vetro cavo da imballaggio, con una quota di mercato del 20 % in Belgio e del 2 % nell'Unione europea. L'impresa impiegava 735 persone nei suoi stabilimenti di Ghlin, Jumet e Mol. I due siti valloni, Ghlin e Jumet, si trovano in zone di intervento in base al regime di aiuti a finalità regionale, la legge belga 30 dicembre 1970(7). Le società per azioni Verlipack Ghlin, Verlipack Jumet e Verlipack Mol sono state costituite nel 1985, con una partecipazione del 49 % della Société nationale pour la restructuration du secteur du verre creux approvata dalla Commissione(8).

(11) Nel 1989 la Regione vallona ha acquisito, conformemente alla legge speciale 15 gennaio 1989, i titoli senza diritto di voto dei siti di Ghlin e di Jumet, mentre i titoli del sito di Mol sono stati ceduti alla Regione fiamminga. Dopo vari aumenti di capitale realizzati dall'azionista privato (Imcopack Wallonie e Imcopack Vlaanderen del gruppo Beaulieu), la partecipazione pubblica è stata ulteriormente ridotta. Infine, nel dicembre 1996 la Regione vallona ha ceduto al gruppo Beaulieu le sue partecipazioni nei due siti valloni, valutate a 113712000 BEF. In tal modo i siti valloni di Verlipack diventano temporaneamente società senza partecipazione pubblica.

(12) In settembre 1996 il gruppo industriale tedesco Heye-Glas ha concluso con il Gruppo Verlipack un accordo d'assistenza tecnica, esteso successivamente ad un'assistenza alla gestione e ad un'assistenza finanziaria l'11 aprile 1997. Alla stessa data Heye ha preso una partecipazione al capitale della società Holding Verlipack I, costituita il 24 gennaio 1997 dal gruppo Beaulieu, di 515 milioni di BEF, acquisendo, dopo l'aumento del capitale della società Holding I a 1030 miliardi di BEF, un titolo supplementare rispetto al gruppo Beaulieu. L'11 aprile 1997 viene costituita fra gli azionisti della società Holding Verlipack I e la Regione vallona (apporto di 350 milioni di BEF, ossia il 25,35 %) la società Holding Verlipack II con un capitale di 1380500000 BEF.

(13) Tenuto conto dell'ingresso di Heye, leader mondiale nella tecnologia del vetro cavo, del suo impegno finanziario, di un piano strategico che prevedeva un programma di investimenti importanti nonché dell'orientamento verso mercati promettenti, la Regione vallona poteva contare su prospettive di redditività a termine e di efficienza dell'impresa.

(14) Orbene le nuove perdite registrate nel 1998 dovute, secondo i dirigenti di Verlipack, ad un eccesso di capacità sul mercato considerato, hanno smentito le favorevolissime previsioni fatte in occasione dell'accordo di assistenza tecnica e finanziaria e di assistenza alla gestione concluso con Heye.

(15) Il 7 gennaio 1999 sono stati annunciate la cessazione delle attività di Mol (Fiandra) e la domanda di concordato per gli stabilimenti di Jumet e di Ghlin (Vallonia).

(16) L'11 gennaio 1999 il Tribunale di commercio di Turnhout ha dichiarato il fallimento del sito Verlipack di Mol (Fiandra) mentre il Tribunale di commercio di Mons ha dichiarato, il 18 gennaio 1999, il fallimento delle sei società del gruppo Verlipack (i siti di Ghlin e Jumet, Verlipack Belgium, Verlipack Engineering, Verlimo e Imcourlease).

II.2. Gli aiuti

II.2.1. Misure coperte dalla decisione della Commissione del 16 settembre 1998

(17) Quando è stata costituita la società Holding Verlipack II, il cui azionista è la società Holding Verlipack I con un capitale di 1030 miliardi di BEF, detenuto in parti uguali dal gruppo Beaulieu e dal gruppo tedesco Heye (che ne detiene un'azione supplementare), la Regione vallona ha preso una partecipazione di 200 milioni di BEF. Dopo la conversione del prestito partecipativo di 150 milioni di BEF la sua quota è salita a 350 milioni di BEF pari al 25,35 % del capitale della società Holding Verlipack II.

II.2.2. Misure non coperte dalla decisione della Commissione del 16 settembre 1998

(18) Dalle precisazioni inviate dal Belgio in data 25 febbraio 1999 risulta che la Regione vallona ha adottato delle misure supplementari in occasione dell'ingresso in Verlipack del Gruppo Heye. Conformemente alle decisioni adottate l'8 gennaio e il 12 marzo 1997 dal consiglio d'amministrazione della SRIW, sono stati concessi a Heye due prestiti di 250 milioni di BEF "pari all'ammontare dell'apporto in denaro di Heye nella holding A (peraltro apportato anche alla holding B e poi alle società di gestione Verlipack)".

(19) Nella fattispecie si tratta:

(20) - di un prestito obbligazionario, emesso il 27 marzo 1997, di 250 milioni di BEF della durata di cinque anni ad un tasso fissato al 5,10 % più 1 % di premio di rischio, destinato a finanziare, a debita concorrenza, operazioni di capitalizzazione dei siti di Ghlin e di Jumet e l'investimento nei tre insediamenti del gruppo Verlipack, compreso il sito di Mol in Fiandra.

(21) Una clausola di rinuncia di credito condizionale stipula che "nell'ipotesi in cui, alla data di scadenza convenzionale di una rata del prestito, la società Holding 2 ... e le tre società di sviluppo, SA Verlipack Jumet, SA Verlipack Ghlin e SA Verlipack Mol, fossero dichiarate in fallimento, le somme dovute dall'Impresa dalla data di scadenza di cui sopra non dovranno più essere rimborsate alla SRIW, giacché quest'ultima si impegna, in tale circostanza, a rinunciare ai crediti corrispondenti purché l'Impresa abbia regolarmente onorato fino a tale data le rate del debito, tanto a titolo di capitale che di interessi. Tuttavia tale clausola non sarà applicata se il fallimento è il risultato di una politica deliberata dell'azionista di maggioranza Heye che avesse la conseguenza di dislocare la produzione in paesi terzi".

(22) - Di un prestito concesso il 28 marzo 1997, decennale con un "interesse al tasso BIBOR a sei mesi, in vigore il primo giorno lavorativo di ogni semestre per il quale è dovuto ..., maggiorato dell'1,5 % ... Tuttavia L'Impresa potrà, in qualsiasi momento, a decorrere dal sesto anno, decidere di optare per un tasso di interesse fisso del 7 % all'anno invariabile per tutta la durata residua del prestito".

(23) La clausola di destinazione dei fondi della convenzione di prestito prevede che "l'integralità dell'importo ... è destinata a finanziare, a debita concorrenza, la realizzazione delle operazioni descritte negli schemi allegati alla presente convenzione". Tale clausola doveva "portare ad un aumento di capitale della SA Verlipack Ghlin in denaro di 400 milioni di BEF al minimo e ... della SA Verlipack Jumet in denaro di 300 milioni di BEF al minimo nonché ad investimenti, da parte delle tre società di sviluppo del gruppo, conformi al piano di investimento ...".

(24) La clausola di immediata esigibilità della convenzione di prestito autorizza la SRIW ad esigere il rimborso immediato del prestito anche "nei casi di notevole inesattezza delle informazioni fornite; d'inadempimento, anche parziale, da parte dell'Impresa, di un obbligo legale o contrattuale inerente al prestito; d'inosservanza, al più tardi il 31 luglio 1997, della clausola di destinazione (operazioni di finanziamento) o, se gli investimenti previsti non erano stati realizzati alla data del 31 dicembre 2000 almeno all'80 % degli importi previsti ...; di liquidazione volontaria delle società SA Verlipack Jumet, SA Verlipack Ghlin e SA Verlipack Mol ...".

(25) - Agevolazioni di pagamento accordate al Gruppo Beaulieu dalla Regione vallona per il riacquisto di 25911 azioni e quote del Gruppo Verlipack secondo la convenzione di dicembre 1996. Il pagamento si effettua in rate del 20 % dal 2001 al 2005 e inoltre non sarà calcolato nessun interesse sugli importi dovuti alle date previste dalla convenzione succitata.

II.3. Ragioni addotte dalla Commissione per avviare il procedimento

(26) In seguito alla comunicazione del Belgio del 25 febbraio 1999 che confermava la concessione, da parte delle autorità vallone, di due prestiti di 250 milioni di BEF ciascuno, concessi a Heye per finanziare il suo apporto in Verlipack, la Commissione ha dubitato che, nell'acquisire la partecipazione di 350 milioni di BEF nel capitale di Verlipack, la Regione vallona abbia rispettato il principio dell'investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato.

(27) La mancanza di informazioni d'importanza determinante per la valutazione di un apporto di capitale pubblico ai sensi degli orientamenti può indurre la Commissione a revocare la sua decisione in virtù dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999. Di fatto, l'apporto di capitale delle autorità vallone non è più contestuale con quello di un azionista privato in quanto quest'ultimo ha fatto ricorso a risorse pubbliche.

(28) Un investitore privato non avrebbe preso, come ha fatto la Regione vallona, una partecipazione di 350 milioni di BEF (25,35 %) né prestato 500 milioni di BEF a Heye per finanziare il suo ingresso in qualità di azionista maggioritario di Verlipack. Tenuto conto della concessione dei due prestiti, l'intervento delle autorità vallone in favore di Verlipack ammonta a 850 milioni di BEF.

(29) Per quanto riguarda la destinazione dei due prestiti per un totale di 500 milioni di BEF, le due convenzioni nonché le delibere del consiglio d'amministrazione della SRIW dell'8 gennaio 1997 stabiliscono che le somme prestate sono finalizzate ad un aumento di capitale dei siti di Ghlin e di Jumet e ad investimenti conformi al piano di investimento da realizzare in due fasi (1997-1999 e 2000-2001). La Commissione, nella sua decisione del 19 maggio 1999, ha ritenuto che il beneficiario degli aiuti corrispondenti ai due prestiti sia stato il gruppo Verlipack.

(30) Secondo la Commissione neppure le condizioni di concessione dei due prestiti rientrano nel comportamento di un investitore privato operante in un'economia di mercato. Si tratta infatti della concessione del prestito obbligazionario, contenente una clausola di rinuncia al credito in caso di fallimento, e della concessione del secondo prestito il cui rimborso effettivo avrebbe dovuto iniziare solo dal quarto anno, cioè dal 28 marzo 2000.

(31) La Commissione ha altresì constatato che gli interventi del Belgio non possono essere assimilati ad un aiuto al salvataggio dal momento che non soddisfano le condizioni stabilite(9).

(32) Inoltre mancando un piano di ristrutturazione e ipotesi realistiche sulle condizioni di sviluppo futuro di Verlipack, soprattutto per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti in favore di Verlipack non potevano essere approvati a titolo degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(10).

(33) Sulla base degli elementi a disposizione della Commissione, gli aiuti in favore di Verlipack non possono neppure essere considerati come aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche.

(34) Infatti, il mercato del vetro cavo da imballaggio in cui opera Verlipack è oggetto di scambi intracomunitari nel quadro dei quali esiste una certa concorrenza. Inoltre, secondo le dichiarazioni dei dirigenti di Verlipack, la presentazione dei libri contabili è una conseguenza del crollo dei prezzi dovuto ad una sovraccapacità produttiva di vetro sul mercato europeo. Infine la Commissione aveva constatato che gli aiuti accordati dal Belgio possono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

(35) La Commissione inoltre ha espresso dei dubbi quanto all'eventuale beneficio che il gruppo Beaulieu otterrebbe dalle agevolazioni di pagamento in occasione del riacquisto delle azioni privilegiate, senza diritto di voto, e delle quote di partecipazione per un importo di 113723000 BEF. Dopo la dichiarazione di fallimento di Verlipack, il gruppo Beaulieu non ha, di fatto, effettuato nessun versamento alla Regione vallona.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(36) In seguito all'invito a presentare osservazioni, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha ricevuto le osservazioni di tre denunzianti e dell'investitore privato.

(37) Il primo interessato, nella speranza che si faccia piena luce sul caso, ha trasmesso un documento del 27 febbraio 1997, firmato da Robert Collignon, all'epoca ministro-presidente dell'economia del governo vallone, il cui oggetto è il "montaggio della holding: Gruppo Beaulieu (Verlipack), Heye Glas e Regione vallona in base alla riserva budgetaria di 350 milioni di BEF (decisione del governo vallone del 12 dicembre 1996)".

(38) Dal documento risulta che la situazione dei due siti valloni al 31 agosto 1996 è in perdita e le perdite, valutate a fine 1996 a 184 milioni di BEF, vengono così spiegate:

- persistente debolezza del mercato in Europa con conseguente indebolimento dei prezzi di vendita,

- cattiva qualità dei prodotti fabbricati da Verlipack da alcuni anni, dovuta principalmente al cattivo funzionamento di alcuni forni,

- gestione inadeguata,

- perdita di mercati importanti connessa al problema succitato della qualità e perdita di fiducia nella società e negli azionisti attuali, ritenuti interessati a disimpegnarsi dal settore.

(39) Dal documento risulta inoltre che, malgrado apporti di capitale superiori a 2 miliardi di BEF ed investimenti consistenti, il Gruppo Beaulieu, azionista di maggioranza, non è riuscito ad ottenere una qualità e una produttività adeguate. L'accordo concluso il 1o settembre 1996 fra il Gruppo Beaulieu e Heye mentre ha permesso un miglioramento spettacolare della qualità del vetro prodotto e della produttività dei due siti valloni, ha conseguito risultati che sono rimasti molto negativi.

(40) Tuttavia le osservazioni inviate alla Commissione non contengono nessun elemento che permetta alla Commissione di valutare la compatibilità dei due prestiti di 500 milioni di BEF con il mercato comune.

(41) Un secondo interessato ha manifestato le sue continue preoccupazioni per gli aiuti a Verlipack già accordati in passato ed eventualmente prevedibili per il futuro, in particolare per il fatto che il sito di Ghlin è stato rilevato da Dominique Balcaen, che ne ha consentito così la continuazione delle attività(11). A dire dall'interessato, la sostituzione di un forno sarebbe inevitabile entro uno o due anni per poter continuare la produzione a medio termine, con un costo che richiederebbe un investimento di 200-300 milioni di BEF, ma non è certo che il nuovo proprietario del sito di Ghlin sia in grado di finanziare un tale investimento senza un nuovo aiuto di Stato.

(42) L'attenzione della Commissione è richiamata al fatto che il settore dell'imballaggio di vetro continua ad avere problemi di eccesso di capacità ed è caratterizzato da un'aspra concorrenza e da notevoli scambi intracomunitari. Ogni nuovo aiuto accordato a Verlipack produrrebbe effetti dannosi per le altre imprese del settore. Infine, considerate le vicende degli aiuti pubblici a Verlipack e i tentativi evidenti delle autorità vallone di dissimulare un aiuto di Stato accordando prestiti ad un terzo, la Commissione è invitata a segnalare a tutti i governi e ai beneficiari degli aiuti l'impossibilità di tollerare un siffatto comportamento.

(43) L'investitore privato, Heye, osserva innanzi tutto di aver avuto, nell'ambito della procedura, conoscenza della decisione della Commissione del 16 settembre 1999 soltanto attraverso l'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 ottobre 1999 senza però avere accesso al testo originale.

(44) In secondo luogo osserva che i due prestiti per un totale di 500 milioni di BEF accordati il 27 e 28 marzo 1997 dalla Regione vallona "dovevano obbligatoriamente essere trasferiti integralmente alle società Verlipack Jumet SA e Verlipack Ghlin SA, che gestivano rispettivamente i siti di Jumet e Ghlin, secondo le clausole stesse dei contratti di mutuo. I fondi sono pervenuti alle filiali operative attraverso due aumenti di capitale a cascata, dapprima della società Verlipack Holding I e poi della società Verlipack Holding II. Infine sono stati assegnati ad altri aumenti di capitale delle filiali operative".

(45) Heye afferma di aver manifestato le sue apprensioni alla regione fin dal marzo 1997 (ossia prima della conclusione delle convenzioni di prestito) per l'eventuale definizione come aiuti di Stato delle misure previste e per la necessità di notificarle alla Commissione e riassume l'atteggiamento delle autorità vallone con le seguenti parole: "hanno sostenuto che nella fattispecie non esisteva aiuto di Stato e che, diversamente, era loro abitudine notificare alla Commissione i progetti di aiuti di Stato e che se ne curavano loro".

(46) Inoltre le autorità vallone sostengono che, tenuto conto degli interessi richiesti per la remunerazione dei due prestiti, almeno per i primi anni, non poteva trattarsi assolutamente di aiuti di Stato, ma piuttosto di un intervento simile a quello di un investitore privato e che erano applicabili regole di deroga al diritto comune del controllo degli aiuti di Stato data l'ubicazione delle unità di produzione del gruppo Verlipack.

(47) Heye non aveva motivo di dubitare di tali dichiarazioni fatte da rappresentanti di una società detenuta dalle pubbliche autorità, né aveva l'obbligo di informarsi del contenuto esatto della notifica, obbligo che non incombe al beneficiario né, a fortiori, ai terzi(12).

(48) L'investitore sostiene di aver avuto soltanto un ruolo limitato nella preparazione della notificazione alla Commissione e di aver fornito tutte le informazioni richieste alle autorità vallone. Sempre a suo dire "dal momento in cui la notificazione è effettuata, il beneficiario può legittimamente confidare nella sua completezza ed esattezza, tanto più che è opera di pubbliche autorità, tenute da un dovere di leale collaborazione con le istituzioni comunitarie in virtù dell'articolo 10 del trattato CE". Di conseguenza ritiene che non gli si possa fare nessun rimprovero, come pure alle società beneficiarie, dal momento che le autorità vallone non avevano svelato alla Commissione, nella notificazione che ha condotto alla decisione del 16 settembre 1998, l'esistenza dei due prestiti.

(49) Quanto al merito della decisione della Commissione del 16 settembre 1998 di non sollevare obiezioni riguardo all'apporto di capitale effettuato dalle autorità vallone, egli osserva che l'affermazione secondo cui "... Heye, nell'acquisire una partecipazione al capitale di Verlipack, non ha voluto impegnare fondi propri", non corrisponderebbe a verità. Di fatto, nel concedere i prestiti, avrebbe dovuto impegnarsi a che la società Holding II effettuasse investimenti nei tre siti del gruppo Verlipack per un totale di 2,452 miliardi di BEF, secondo un piano scaglionato fino al 2002 e di cui copia è allegata alle sue osservazioni. Tali fondi previsti per gli investimenti rappresentano una cifra nettamente superiore ai 500 milioni di BEF che gli sono stati prestati dalla SRIW

(50) Oltre all'apporto di capitale di 500 milioni di BEF prestati dalle autorità vallone, Heye ha iniziato ad eseguire il piano e ha investito 100 milioni di BEF in data 27 marzo 1998 e 200 milioni di BEF in data 19 giugno 1998. Sono allegate alle osservazioni le prove del pagamento proveniente da fondi propri e da crediti accordati dalla sua banca a condizioni di mercato. L'investitore avrebbe così contribuito agli aumenti di capitale del gruppo Verlipack per un totale di 800 milioni di BEF.

(51) Secondo Heye non esisteva nessun altro impegno delle autorità vallone oltre ai due prestiti di 500 milioni di BEF e all'apporto di capitale di 350 milioni di BEF.

(52) Tenuto conto del rispetto degli impegni assunti, e cioè, da una parte, l'investimento nel gruppo Verlipack secondo un piano articolato nel tempo e, dall'altra, il trasferimento di un forno con una produzione annua di 50000 t dalla Germania verso un sito della Vallonia, Heye ritiene di aver dimostrato la credibilità del piano di ristrutturazione elaborato all'epoca. Questo piano avrebbe avuto ragionevoli possibilità di successo riuscendo a risanare Verlipack. Le difficoltà in cui si è imbattuta successivamente Verlipack e che l'hanno condotta nel gennaio 1999 alla dichiarazione di fallimento della maggior parte delle società del gruppo sarebbero derivate da circostanze esterne e più precisamente dall'evoluzione sfavorevole e rapida dei prezzi del vetro cavo da imballaggio.

(53) Secondo Heye nel 1997 non era possibile prevedere questa evoluzione dei prezzi che, nell'opinione generale del settore, avevano toccato il minimo proprio quell'anno. Heye fornisce poi delle cifre riservate per sostenere i prezzi scontati nel 1997.

(54) Infine, tenuto conto del suo impegno di realizzare un piano di investimenti per un totale di 1,8 miliardi di BEF circa per i soli siti valloni, Heye ritiene che "l'intervento delle autorità vallone in favore del gruppo Verlipack avrebbe potuto essere attuato da un investitore privato di dimensione comparabile a quella degli organismi che gestiscono il settore pubblico"(13).

(55) Heye sottolinea la distinzione che è opportuno fare tra le imprese utilizzate unicamente come veicolo per il transito dei fondi, come nell'esempio presente, e quelle che ne hanno ricavato un utile tale da conferir loro la qualità di beneficiari ai sensi del controllo comunitario degli aiuti di Stato(14). Heye, che peraltro deplora le perdite significative in occasione dell'operazione Verlipack, sostiene che un'eventuale decisione della Commissione che ingiungesse al Belgio di ricuperare l'aiuto non potrebbe essere presa nei suoi confronti in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.

(56) Infine Heye ha allegato alle sue osservazioni una "descrizione degli avvenimenti" depositata al Tribunale di commercio di Mons nel gennaio 1999 che costituiva uno degli allegati della richiesta di concordato.

IV. COMMENTI DEL BELGIO

IV.1. Commenti sull'avvio del procedimento

(57) I commenti del Belgio del 29 settembre 1999 richiamano innanzitutto le circostanze dell'intervento della SRIW, ossia la concessione dei due prestiti non notificati alla Commissione nel corso dell'indagine che ha portato alla decisione del 16 settembre 1998. A suo dire "nel contesto delle trattative con il gruppo Beaulieu e poi con la Regione vallona, il gruppo Heye si è rivolto nel 1996 alla SRIW per sollecitare il finanziamento dei suoi apporti di capitale al gruppo Verlipack. All'epoca la SRIW aveva ricordato a Heye che il suo ruolo 'è di contribuire al finanziamento di attività industriali o commerciali e non di dare sussidi, ruolo che spetta alla Regione vallona attraverso i vari meccanismi di cui dispone(15)'".

(58) Il Belgio sottolinea poi i numerosi elementi di credibilità, tra cui i finanziamenti accordati dai due azionisti privati e dalle banche, la conclusione dell'accordo di assistenza, la reputazione e la competenza professionale di Heye nonché il piano di ristrutturazione per Verlipack e le prospettive favorevoli relative, a dimostrazione che la SRIW, come la Regione vallona, aveva dato prova di prudenza e di diligenza prima di prendere la sua decisione.

(59) Secondo il Belgio se il fallimento è una conseguenza spiacevole e difficilmente prevedibile di fattori di degrado manifestatisi successivamente agli interventi pubblici e privati in favore di Verlipack, nessun nuovo elemento consentirebbe di affermare che i partner belgi, tanto privati che pubblici, che si sono fidati di Heye, hanno commesso un errore di valutazione atto a stabilire che all'epoca non hanno agito secondo i criteri di giudizio di un investitore privato operante in economia di mercato.

(60) Il Belgio si riferisce, a questo riguardo, alla succitata lettera della SRIW a Heye segnalante che "non si tratterà più di una società ad alto rischio" (Verlipack) e che "di conseguenza non ci sembra eccessivo chiedere a Heye di coprire il 50 % del rischio che Heye stessa reputa poco importante".

(61) Il Belgio si chiede poi se "Heye non abbia dimostrato leggerezza nei confronti dei suoi partner non appartenenti al settore del vetro presentando loro proiezioni industriali, commerciali e finanziarie troppo ottimistiche o gravemente erronee". I poteri pubblici, così come il gruppo Beaulieu e le banche, sarebbero stati ingannati dal loro nuovo partner, "il che non può essere ovviamente loro rimproverato nella loro valutazione del caso che era stato loro sottoposto". Il Belgio conclude i suoi commenti sulla decisione della SRIW di finanziarie Heye sostenendo che le autorità pubbliche si sono comportate come un investitore privato nell'esaminare il caso e tenuto conto delle informazioni fornite da Heye che si presentavano del tutto credibili per il futuro di Verlipack. Il sopraggiunto fallimento 22 mesi dopo la realizzazione degli interventi pubblici non può dimostrare, secondo il Belgio, che nel marzo 1997 la SRIW e la Regione vallona non abbiano agito come un investitore privato.

(62) Quanto alle condizioni del prestito e del mutuo obbligazionario la cui concessione non era stata comunicata alla Commissione nel corso dell'indagine conclusasi con la decisione del 16 settembre 1998, il Belgio commenta innanzitutto il tasso di riferimento del 7,21 % che vi si applicava nel primo semestre 1997.

(63) Il tasso del mutuo obbligazionario, emesso il 27 marzo 1997 dalla SRIW in favore di Heye di 250 milioni di BEF della durata di 5 anni, è di 5,10 % maggiorato dell'1 % di premio di rischio.

(64) Il tasso del prestito decennale accordato il 28 marzo 1997, con una franchigia di rimborso di 3 anni, è equivalente al tasso BIBOR a 6 mesi in vigore il primo giorno lavorativo di ogni semestre per il quale è dovuto, maggiorato dell'1,5 % (il che corrisponde a un tasso di 4,92 % per il periodo 28 marzo 1997-31 settembre 1997, di 5,30 % per il periodo 1o ottobre 1997-30 settembre 1998).

(65) Il Belgio ricorda che da uno studio realizzato, su richiesta della Commissione, da KPMG su "Il metodo di fissazione dei tassi di riferimento nel contesto dei regimi di aiuto alle imprese dell'UE", il tasso di riferimento particolarmente elevato non corrispondeva, all'epoca, ai tassi praticati sul mercato. A seguito dello studio la Commissione, con la lettera agli Stati membri del 18 agosto 1997(16), ha modificato il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e ha constatato che "il tasso di un prestito pubblico della durata di 5 anni può essere inferiore al tasso IME senza per questo contenere un elemento d'aiuto". Il tasso di riferimento applicabile dal 1o agosto 1997 era del 5,55 %(17).

(66) Per quanto riguarda le condizioni dei prestiti, secondo le autorità belghe questi non contengono nessun elemento di aiuto e il fallimento delle società industriali di Verlipack non incide né sulla loro remunerazione né sul loro ricupero poiché il debitore è solvibile. Del resto, i prestiti saranno oggetto di un'azione di ricupero dinanzi al Tribunale del commercio di Liegi.

(67) Quanto alla clausola di rinuncia al credito che accompagna il mutuo obbligazionario del 17 marzo 1997, il Belgio invoca l'obbligo di Heye di rimborsare integralmente il mutuo (capitale, interessi e penali) per inosservanza della clausola di destinazione dei fondi. Secondo il Belgio la rinuncia al credito è condizionale in forza dell'articolo 2 della convenzione relativa al mutuo obbligazionario. La clausola di destinazione prevede che "l'integralità della somma è destinata a finanziare nel limite dovuto la realizzazione delle operazioni descritte nelle tabelle allegate alla convenzione" e doveva "condurre ad un aumento in denaro del capitale della SA Verlipack Ghlin di 400 milioni di BEF almeno e ... della SA Verlipack Jumet di 300 milioni di BEF almeno, nonché ad investimenti per le tre società industriali del gruppo conformemente al piano di investimento ...". Il Belgio fa inoltre valere la valida risoluzione del contratto succitato(18) prima che fossero soddisfatte le condizioni di esigibilità immediata del mutuo, vale a dire il fallimento di Verlipack Holding II. Al riguardo, secondo i commenti del Belgio, la clausola di rinuncia al credito non è applicabile in quanto "attualmente Verlipack Holding II non è in fallimento"(19).

(68) Quanto al fatto se la clausola di rinuncia al credito costituisca un aiuto o meno, il Belgio sottolinea che la copertura di 250 milioni di BEF ottenuta da Heye tramite la SRIW comportava soltanto un "rischio poco elevato" che giustifica l'applicazione di un premio di rischio dell'1 %, e riconosce che il tasso convenuto del 6,10 % avrebbe potuto essere al massimo del 6,50 %.

(69) Infine, a proposito dei prestiti accordati dalla SRIW a Heye, il Belgio conclude che "nulla fa pensare che Heye, dati i suoi risultati e la sua solvibilità, non avrebbe potuto finanziare il suo apporto di capitale in Verlipack ricorrendo ad altri enti finanziari che non fossero la SRIW e a condizioni equivalenti salvo eventualmente per quanto riguarda la remunerazione del mutuo obbligazionario".

(70) Secondo il piano di investimento, almeno l'80 % degli investimenti doveva essere realizzato entro il 31 dicembre 2000. Come risulta dall'allegato 14 dei commenti del Belgio, nel corso degli anni 1997 e 1998 nei tre siti di Mol, Jumet e Ghlin sono stati investiti 438,4 milioni di BEF conformemente ad un impegno di Heye di realizzarvi investimenti per un totale di 2452 miliardi di BEF. Tuttavia, secondo gli stessi commenti, gli investimenti realizzati a Jumet e Ghlin ammontano a 294,5 milioni esclusi i 143,9 milioni di BEF per gli investimenti a Mol nelle Fiandre, che erano compresi nel totale degli investimenti.

(71) Quanto all'impegno delle banche di finanziare gli investimenti, il Belgio rinvia alle sue successive comunicazioni in data 28 agosto 1997, 2 aprile 1998 e 25 febbraio 1999, secondo le quali il credito del gruppo Verlipack presso le banche al 30 settembre 1997 ammontava a 995 milioni di BEF. Le lettere cui il Belgio fa riferimento sono a disposizione della Commissione (Crédit Lyonnais Belgique di Verlico, 29 novembre 1996; Kredietbank di Verlico, 22, 23 agosto e 29 novembre 1996). Il sostegno finanziario di Verlico (gruppo Beaulieu) è confermato, in data 11 aprile 1997, a 1 miliardo di BEF.

(72) Il Belgio commenta poi la conclusione cui era giunta la Commissione in base alle informazioni di cui disponeva, nella sua decisione del 19 maggio 1999 nel valutare se l'aiuto di 500 milioni di BEF poteva essere considerato come un aiuto alla ristrutturazione del gruppo Verlipack. Invoca il rispetto, nella fattispecie e all'epoca, delle condizioni stabilite dagli orientamenti ed infatti si riferisce ad un piano di ristrutturazione realistico e preciso, un piano commerciale per il periodo 1997-2000 capace di risanare Verlipack in modo durevole, comprendente una riorganizzazione strutturale, una nuova strategia industriale, una sinergia di gruppi, il miglioramento della qualità e un programma di investimenti di 2,452 miliardi di BEF. Infine il Belgio richiama l'attenzione sull'ubicazione dei due siti valloni di Verlipack in una zona assistita in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(73) Quanto alla valutazione preliminare fatta dalla Commissione delle misure non coperte dalla sua decisione del 16 settembre 1998, le autorità belghe sostengono che la Commissione "deve applicare individualmente a ciascuna forma di intervento", vale a dire i due prestiti accordati dalla SRIW a Heye, "i criteri necessari per valutare la loro rispettiva regolarità e, per ognuno degli investimenti, l'eventuale presenza di un aiuto ed in caso affermativo se l'aiuto sia o no compatibile con la normativa europea". Ciò "tanto più in quanto il beneficiario dei fondi prestati è una società sana e non in ristrutturazione".

(74) Il Belgio esprime poi la propria opinione secondo cui la Regione vallona, con i suoi apporti di capitale, ha assunto il rischio di un azionista il cui investimento è legato ai risultati della società a cui partecipa: Verlipack Holding II. Da parte sua la SRIW, accordando dei prestiti a Heye, si è assunta anch'essa un rischio per la solvibilità del suo debitore Heye.

(75) Secondo la sentenza Cityflyer del 30 aprile 1998(20) menzionata dal Belgio esiste un'importante differenza tra i due poiché un apporto di capitale è trasferito durevolmente mentre un prestito, essendo rimborsabile, è messo a disposizione soltanto temporaneamente. Le autorità belghe ritengono che Heye dovrà rimborsare le somme prese a prestito anche dopo aver perso l'intero apporto in Verlipack che i prestiti gli hanno permesso di finanziare.

(76) Secondo il Belgio, Heye non ha mai dubitato dell'interesse del suo investimento in Verlipack poiché considerava il rischio poco elevato e in periodo di difficoltà ha continuato a sostenere Verlipack, in particolare con due nuovi apporti di capitale di 100 milioni di BEF il 30 marzo 1998 (aumento del capitale a 1330500000 BEF) e di 200 milioni di BEF il 26 giugno 1998 (aumento del capitale a 1630500000 BEF). I rogiti degli aumenti di capitale sono allegati alla comunicazione del Belgio. Dall'atto del 26 giugno 1998 risulta che, oltre a Heye, la SA Worldwide Investors, con sede a Lussemburgo, ha sottoscritto il capitale di Verlipack Holding II per 100 milioni di BEF.

(77) Quanto ai dubbi della Commissione sul comportamento della Regione vallona da investitore privato operante nelle condizioni normali di un'economia di mercato, consistente nell'acquisire una partecipazione al capitale di Verlipack e nel concedere prestiti a Heye per finanziare il suo apporto di capitale, il Belgio sostiene che "un investitore privato poteva benissimo investire il proprio capitale in Verlipack e accordare prestiti ad un'altra società (Heye) senza dover unificare il rischio dal momento che si tratta di due 'debitori' distinti", di cui l'uno è solvibile e l'altro in fallimento.

(78) Il Belgio contesta l'opinione della Commissione secondo cui il beneficiario effettivo degli aiuti corrispondenti ai due prestiti accordati dalla SRIW è stato Verlipack e sostiene che la clausola di destinazione contenuta nella convenzione del mutuo obbligazionario riguarda un apporto di capitale fatto dal debitore nonché la relativa utilizzazione per investimenti. Secondo il Belgio, Heye aveva tutto l'interesse a prendere a prestito i fondi propri che avrebbe apportato al capitale di Verlipack mentre la SRIW aveva tutto l'interesse ad ottenere un rendimento finanziario da una società che investiva nella Regione vallona.

(79) Del resto, le autorità belghe sostengono che Heye avrebbe preso l'iniziativa della ristrutturazione di Verlipack e avrebbe sollecitato ed ottenuto i prestiti della SRIW per finanziare il suo apporto di capitale. Infine, "la tesi secondo cui Verlipack sarebbe il beneficiario effettivo dei prestiti contrasterebbe col fatto che qualora fosse necessario rimborsare gli aiuti la SRIW non dispone di alcun mezzo per rivalersi su Verlipack giacché il suo debitore effettivo è Heye".

(80) Per quanto riguarda la cessione della partecipazione della Regione vallona a Beaulieu, il Belgio calcola a 10000 BEF il valore nominale di sottoscrizione delle azioni senza diritto di voto e delle azioni di godimento detenute dalla Regione vallona nella società Verlipack Ghlin e Verlipack Jumet. Dal contratto di cessione del 18 dicembre 1996 risulta che la SOWAGEP(21) deteneva 5087 azioni privilegiate senza diritto di voto e 3937 azioni di godimento cat. I nel sito di Ghlin nonché 2923 azioni privilegiate senza diritto di voto e 2267 azioni di godimento cat. I nel sito di Jumet. Il gruppo Beaulieu, tramite la SA Ter Lembeek International, ha acquistato le partecipazioni di Ghlin per 72192000 BEF e le partecipazioni di Jumet per 41520000 BEF, per un totale di 113720000 BEF. Dal contratto succitato risulta che questa cifra è pagabile al 31 dicembre 2001 netto-netto, senza interessi.

(81) Riguardo ai risultati al 30 aprile 1998, corrispondenti a 1,195 miliardi di BEF di vendite, a 269,3 milioni di BEF di perdite e a 107,3 milioni di BEF di cash-drain, la tesoreria del gruppo Verlipack indicava un deficit di 376,8 milioni di BEF, scaduto, non estinto e non riducibile a breve termine. Per far fronte a questa situazione Heye, Beaulieu, i rappresentanti della Regione vallona e varie banche si sono riuniti per esaminare diverse soluzioni destinate a rilanciare il piano di ristrutturazione di Verlipack. Il 5 giugno 1998 è intervenuto un accordo in tal senso(22).

(82) L'accordo prevedeva che le banche rimettessero debiti per 73 milioni di BEF e aprissero un nuovo credito di 100 milioni di BEF. Heye apportava 200 milioni di BEF in denaro in occasione dell'aumento di capitale del 26 giugno 1998 e la Regione vallona convertiva il suo prestito partecipativo di 150 milioni di BEF(23). La Sowagep si è impegnata a trovare un investitore per un apporto in denaro di 100 milioni di BEF. L'investitore, Worldwide International, è stato infine trovato dal gruppo Beaulieu e ha partecipato all'aumento di capitale di Verlipack Holding II il 26 giugno 1998. Infine, il gruppo Beaulieu ha accettato una rinuncia a crediti, capitale e interessi, di 600 milioni di BEF salvo ritorno a tempi migliori dopo il 1o gennaio 2002. L'impatto finanziario degli ulteriori sforzi di Heye e di Verlipack può essere calcolato a 1450 milioni di BEF.

(83) Il capitale totale di Verlipack Holding II ammonta, dopo l'aumento del 26 giugno 1998, a 1 630500000 BEF, per 158224 azioni, di cui 19408 sono detenuti dalla regione vallona, 29112 da Heye, 9704 da Worldwide Investors, 100000 dalla società Holding Verlipack I (Beaulieu, Heye).

(84) La Sowagep non presentava un nuovo azionista che doveva sostituirsi a Worldwide Investors. Il 20 novembre 1998, con una clausola addizionale alla convenzione di cessione del 18 dicembre 1996, Beaulieu e la Sowagep hanno convenuto che il prezzo di cessione delle azioni, dell'importo di 113712000 BEF, poteva essere pagato direttamente o mediante dazione in pagamento delle 9704 azioni ordinarie di Verlipack Holding II che erano state emesse in contropartita dell'apporto di Worldwide Investors.

(85) Nel dicembre 1998, dopo aver acquisito le azioni sottoscritte da Worldwide Investors, Ter Lembeek International (gruppo Beaulieu) ha ceduto le 9704 azioni ordinarie di Verlipack Holding II alla Regione vallona per estinguere il suo debito di 113712000 BEF.

(86) Il Belgio sostiene quindi che "la Sowagep ha rimborsato a Beaulieu l'aumento di capitale cui si era impegnata". La differenza di 13712000 BEF rispetto al saldo del debito di Ter Lembeek International è dovuta, da un lato, alla remunerazione dell'intervento che Ter Lembeek International ha accettato di effettuare e dall'altro al fatto che la dazione in pagamento, avvenuta in dicembre 1998, costituisce un rimborso anticipato rispetto alla scadenza fissata al 31 dicembre 2001 di rimborso del solo capitale senza interessi.

(87) Infine il Belgio ritiene che "il nuovo intervento della Regione vallona in favore di Verlipack effettuato in dicembre 1998(24)" costituisca in pratica un nuovo aumento di capitale di Verlipack di 100 milioni di BEF (9704 azioni), finanziato da Beaulieu mediante rimborso del debito che aveva con la Regione vallona. Questo nuovo intervento della Regione vallona è avvenuto 15 mesi dopo i suoi primi interventi, nel contesto di un piano di rilancio cui i partner privati di Verlipack hanno contribuito in maniera consistente e maggioritaria.

(88) L'evoluzione del capitale di Verlipack dall'entrata di Heye figura nella seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

IV.2. Commenti sulle osservazioni degli interessati

(89) Il 22 dicembre 1999 il Belgio ha trasmesso i suoi commenti alle osservazioni degli interessati dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della lettera della Commissione del 1o luglio 1999.

(90) Il Belgio commenta dapprima i rapporti fra la Regione vallona ed Heye. A suo avviso, trattandosi di un apporto di capitale della Regione vallona in favore di Verlipack, una diretta collaborazione con i rappresentanti di Heye "non risultava necessaria dal momento che la società non era, all'epoca, interessata dal procedimento della Commissione europea". Heye avrebbe invece "partecipato attivamente tramite la sua dirigenza e il suo consiglio" attraverso Verlipack che ormai faceva parte del gruppo Heye. Dagli allegati ai commenti risulta che la corrispondenza relativa al caso è stata scambiata fra la Regione vallona, tramite il suo avvocato, e Verlipack Belgium. Le autorità belghe si stupiscono al proposito che Heye "non fosse tenuto al corrente dalla sua filiale degli sviluppi del procedimento dinanzi alla Commissione europea e che non sia venuto a conoscenza della decisione favorevole della Commissione del 16 settembre 1998".

(91) Quanto alla mancata notificazione degli interventi pubblici da parte del Belgio e al fatto che Heye non sapesse che poteva trattarsi di aiuti di Stato da notificare alla Commissione europea, il Belgio giustifica il suo comportamento come quello di un investitore privato. Quanto ai due prestiti della SRIW, il Belgio ritiene che "fossero stati concessi a condizioni conformi a quelle praticate sul mercato".

(92) Il Belgio considera inoltre che la sua comunicazione del 2 aprile 1998 con la quale ha risposto alla richiesta d'informazioni della Commissione, "non possa in nessun caso essere equiparata alla notificazione preventiva di un progetto d'aiuto". Di conseguenza, Heye "non può invocare la tutela del legittimo affidamento nella legalità dell'aiuto in quanto gli interventi pubblici non sono stati accordati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 88 del trattato se, per assurdo, la Commissione dovesse qualificarli come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune".

(93) Il Belgio condivide, invece, le osservazioni di Heye circa la conformità degli interventi pubblici valloni con il comportamento di un investitore privato.

(94) Quanto all'affermazione di Heye che non avrebbe tratto nessun beneficio dai fondi pubblici prestati dalla SRIW, il Belgio ricorda la sua tesi sul beneficiario effettivo dell'eventuale elemento d'aiuto contenuto nei due prestiti. Inoltre ritiene che "questa tesi è manifestamente utilizzata da Heye per evitare di dover restituire l'eventuale aiuto ...".

(95) Per quanto riguarda le osservazioni di un interessato preoccupato dalla continuazione delle attività di Ghlin dopo che il sito è stato rilevato, le autorità belghe affermano che "ove la Regione vallona intenda intervenire in favore della nuova società operante sul vecchio sito della società Verlipack Ghlin, applicherà le regole di procedura di cui all'articolo 88 del trattato precisate dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 93 del trattato CE".

(96) Infine il Belgio considera che la "Commissione dovrebbe puramente e semplicemente ignorare il documento inviato(25) anonimamente, innanzitutto perché non è possibile identificarne l'autore e di conseguenza non lo si può considerare parte interessata alla procedura e poi perché la circostanza stessa dell'invio anonimo induce, sotto il profilo etico, ad ignorarlo".

(97) Al riguardo, la Commissione richiama l'attenzione delle autorità belghe sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 secondo il quale "se un interessato ne fa richiesta, adducendo un danno potenziale, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato".

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(98) L'apporto di capitale effettuato dalla Regione vallona nell'aprile 1997 in favore di Verlipack e la concessione dei due prestiti da parte della SRIW in marzo 1997 in favore di Heye per finanziarne l'apporto di capitale a Verlipack provengono da risorse pubbliche. In virtù dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, gli aiuti accordati dagli Stati o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidono sugli scambi fra Stati membri.

(99) Conformemente agli orientamenti sugli apporti di capitale realizzati dallo Stato esiste una presunzione di aiuto quando l'acquisizione di partecipazione è abbinata ad altre modalità d'intervento che devono essere notificate ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Si può presumere che la concessione da parte dalla SRIW dei due prestiti a Heye per finanziarne l'apporto di capitale a Verlipack costituisca un aiuto e, insieme all'apporto di capitale della Regione vallona, avrebbe dovuto essere notificato. La Commissione deplora che il Belgio non le abbia notificato i due prestiti, per un totale di 500 milioni di BEF, affinché potesse valutarli conformemente alle disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Non notificando dette misure, il Belgio ha mancato agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del trattato.

(100) Inoltre la mancanza di un'informazione così determinante ha impedito alla Commissione di garantire un'applicazione corretta ed efficace delle regole in materia di aiuti di Stato e potrebbe indurla a revocare la sua decisione del 16 settembre 1998.

V.1. Compatibilità con il principio dell'investitore privato

(101) In virtù degli orientamenti sugli apporti di capitale dello Stato, non vi è aiuto pubblico quando l'apporto di capitale nuovo in imprese si verifica in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato. Questa era la conclusione della Commissione nella sua decisione del 16 settembre 1998 sulla base delle informazioni trasmesse ufficialmente dal Belgio in occasione dell'esame del suo intervento, contestuale e minoritario, di 350 milioni di BEF in favore di Verlipack. Orbene, secondo le informazioni di cui la Commissione ha potuto disporre dopo la precitata decisione, Heye non aveva apportato un capitale di rischio ma fondi provenienti da risorse statali.

(102) Viceversa qualsiasi aiuto accordato da uno Stato che non corrisponda al comportamento di un investitore privato favorisce l'impresa beneficiaria e può incidere sugli scambi fra Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(103) Conformemente agli orientamenti si avrebbe questo caso quando, in occasione di un apporto di capitale in imprese il cui capitale è suddiviso fra azionisti privati e azionisti pubblici, la partecipazione pubblica raggiunge una proporzione sensibilmente superiore a quella iniziale e il disimpegno relativo degli azionisti privati è essenzialmente imputabile alle cattive prospettive di redditività dell'impresa. Inoltre può trattarsi di un aiuto se la situazione finanziaria dell'impresa, in particolare la struttura e il volume dell'indebitamento, è tale da fare apparire ingiustificata la previsione di un rendimento normale dei capitali investiti entro un termine ragionevole di tempo.

(104) I risultati ottenuti dai siti di Ghlin e di Jumet rivelavano perdite operative significative ed un fatturato, per il 1996, molto inferiore a quello degli anni precedenti. La Commissione constata, tuttavia, che l'intervento della Regione vallona nell'aprile 1997 era accompagnato da contributi di banche e che poteva basarsi su un piano economico e un ampio programma d'investimenti, elaborati da Heye. Sembra che al momento dell'intervento la Regione vallona potesse prevedere una redditività a termine per Verlipack. La Commissione si stupisce che il Belgio oggi si chieda se Heye non abbia ingannato i suoi partner, compresa la Regione vallona "non appartenente al settore del vetro". Al riguardo la Commissione constata che la Regione vallona è stata azionista dei siti valloni di produzione di Verlipack, detenendo all'epoca il 49 % del loro capitale dal 1989 e pertanto del tutto a conoscenza sia dei risultati ottenuti successivamente da Verlipack sia della persistente debolezza del mercato in Europa(26).

(105) La Regione vallona era tuttavia consapevole della mancanza di un apporto privato di capitale di rischio, in quanto quest'ultimo proveniva da una società pubblica vallona.

(106) La Commissione constata al riguardo il disimpegno relativo di Heye al momento di entrare nella società Holding II nell'aprile 1997. Secondo il Belgio l'iniziativa di prendere a prestito quella somma è di Heye. La SRIW, nella lettera del 21 novembre 1996 chiede a Heye "di coprire il 50 % di un rischio che Heye stessa considera poco importante". Infatti, tenuto conto dell'affidabilità di Heye, la Commissione si chiede perché il gruppo sia ricorso ad un istituto finanziario pubblico per finanziare il suo ingresso in Verlipack, se non al solo scopo di evitare un massimo di rischi grazie alle condizioni accordategli dalla SRIW nelle convenzioni di prestiti.

(107) La Commissione dubita che Heye, il cui rapporto con Verlipack era in precedenza limitato ad un'assistenza tecnica, si sarebbe in concreto impegnato finanziariamente in quella società senza l'intervento pubblico che copriva la quasi totalità del suo apporto. In proposito la Commissione osserva che la situazione finanziaria di Verlipack prima dell'ingresso di Heye non poteva definirsi efficiente e redditizia.

(108) Si deve concludere che l'apporto di capitale di 350 milioni di BEF è stato realizzato in favore di Verlipack mentre il mutuo e il prestito sono stati accordati a Heye per finanziarne l'acquisizione di una partecipazione in Verlipack. Le clausole di destinazione delle due convenzioni stipulano expressis verbis che Heye s'impegna i) a ricapitalizzare i siti di produzione di Ghlin e di Jumet e ii) a finanziare investimenti nei tre siti di Verlipack, compreso quello di Mol (Fiandra).

(109) La Commissione constata poi che Heye non ha potuto utilizzare i fondi pubblici per fini diversi dal loro immediato trasferimento, tramite la società Holding II, ai siti di Verlipack e non ne ha quindi avuto il godimento.

(110) Il beneficiario di un aiuto, che rischia di dover essere restituito, non è necessariamente l'impresa a cui le autorità pubbliche hanno versato i fondi direttamente, bensì quella che ne ha avuto il godimento effettivo. Lo conferma la giurisprudenza della Corte di giustizia(27) che distingue le imprese fra quelle che hanno servito da veicolo per il passaggio dei fondi e quelle che ne hanno tratto un vantaggio, per cui possono essere definite beneficiarie ai sensi del controllo comunitario degli aiuti di Stato.

(111) Tenuto conto delle clausole di destinazione il cui obiettivo era quello di finanziare, con fondi prestati a Heye, la ricapitalizzazione di Verlipack, la Commissione ritiene che i fondi siano soltanto transitati per Heye e per la società Holding II verso Verlipack la quale quindi deve essere considerata beneficiaria dei prestiti di cui sola ha avuto il godimento. Nella stessa logica la Commissione deve applicare la giurisprudenza precitata anche alla società Holding II.

(112) Alla luce di quanto precede la Commissione considera che un finanziatore non avrebbe assunto una partecipazione di 350 milioni di BEF né prestato un capitale di rischio di 500 milioni di BEF, coprendone il 50 %, se le prospettive di redditività di Verlipack non si fossero dimostrate favorevoli.

(113) Tuttavia secondo il punto 3.2, ultimo trattino, degli orientamenti, un apporto di capitale nuovo in un'impresa sarebbe accettabile per un investitore privato "quando le possibilità di sviluppo dell'impresa beneficiaria del conferimento di capitale imputabili alla capacità innovativa risultante da investimenti di ogni tipo consentono di considerare l'operazione alla stregua di un investimento ad alto rischio ma che sarà con ogni probabilità redditizio a termine". Il piano d'investimento (1997-2001) prevedeva l'installazione di forni nuovi, di macchine, di impianti cold end e di misure di tutela dell'ambiente per un totale di 1,754 miliardi di BEF per i due siti valloni il cui 16 % è stato realizzato in giugno 1998. Dal piano d'investimento non risulta che i nuovi forni sostituiscano forni esistenti. Il Belgio non ha neppure fornito prove che gli investimenti previsti abbiano portato, oltre ad una razionalizzazione e a un miglior controllo dei processi e dei prodotti, ad una capacità innovativa. La deroga succitata prevista dagli orientamenti non può quindi applicarsi al presente caso.

(114) La Commissione conclude che il Belgio, nell'effettuare un apporto di capitale nuovo in favore di Verlipack e nel concedere i due prestiti non si è comportato come un investitore privato operante nelle condizioni normali di un'economia di mercato.

V.2. I prestiti accordati dalla SRIW

(115) Il mutuo obbligazionario di 250 milioni di BEF contiene la clausola di rinuncia in caso di fallimento di Verlipack. Heye non ha perciò corso alcun rischio per questo importo, pari alla metà del suo apporto di capitale a Verlipack. La Commissione non condivide l'opinione del Belgio secondo cui Heye, malgrado un'affidabilità e solvibilità riconosciute, avrebbe ottenuto "condizioni equivalenti" sul mercato. Infatti, nessun investitore avrebbe sottoscritto la rinuncia a 250 milioni di BEF trattandosi di finanziare indirettamente la ricapitalizzazione di Verlipack i cui risultati operativi prima dell'ingresso di Heye dimostrano senza alcun dubbio le difficoltà del gruppo.

(116) Di conseguenza il mutuo obbligazionario di 250 milioni di BEF accordato a Heye per finanziare il suo apporto al capitale di Verlipack costituisce un aiuto in favore di Verlipack ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(117) La Commissione constata che il prestito di 250 milioni di BEF è stato accordato nel marzo 1997 al tasso del 4,92 % per il periodo che va dal 28.3 al 31.9.1997 e del 5,30 % per il periodo dall'1.10.1997 al 30.9.1998. Il confronto delle condizioni di mercato con quelle dei prestiti in esame va fatto con riferimento al momento della concessione dei prestiti, vale a dire il 27 e 28 marzo 1997. Il tasso di riferimento allora applicabile in Belgio era del 7,21 %. Sulla base di una durata di 10 anni, di un rimborso differito di 3 anni e nella misura in cui l'abbuono d'interesse è variabile, questo prestito contiene un elemento di aiuto del 2,85 % lordo, corrispondente a 7,125 milioni di BEF. La Commissione constata inoltre che la convenzione di prestito non prevede nessuna costituzione di garanzia da parte di Heye per la somma presa a prestito dalla SRIW. Quindi, pur prendendo atto della lettera della banca di Heye che ne conferma la solvibilità, la Commissione dubita che senza una garanzia un istituto finanziario privato avrebbe preso tale rischio.

(118) Considerato quanto precede, la Commissione ritiene che il comportamento della SRIW, relativamente al prestito concesso, non può essere equiparato a quello di un investitore privato e che il prestito contiene un elemento d'aiuto.

V.3. Deroghe di cui all'articolo 87

(119) Gli orientamenti, stabiliscono che, qualora il comportamento dei pubblici poteri in occasione di apporti di capitale sotto forma di assunzione di partecipazione in un'impresa non risulta corrispondere a quello di un investitore di capitale di rischio operante nelle condizioni normali di un'economia di mercato, s'impone una valutazione del caso in relazione all'articolo 87 del trattato CE.

(120) L'apporto di 350 milioni di BEF in favore di Verlipack e il mutuo obbligazionario di 250 milioni di BEF accordato a Heye in favore di Verlipack provengono da risorse statali e costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, cui occorre aggiungere un elemento di aiuto di 7,125 milioni di BEF. Questi aiuti non sono compatibili con il mercato comune in forza delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato perché non costituiscono aiuti a carattere sociale accordati ai singoli consumatori e non sono destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Non è neppure applicabile la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Allo stesso modo gli aiuti non possono essere considerati compatibili con il mercato comune in forza delle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) e d), non essendo destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione in cui il tenore di vita è anormalmente basso o in cui esiste una grave forma di sottoccupazione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e della comunicazione della Commissione sul metodo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali(28). Peraltro, gli aiuti non sono destinati a promuovere la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro né a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(121) La Commissione deve quindi esaminare la compatibilità degli aiuti sotto il profilo della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Pertanto occorre esaminare l'applicazione della deroga alla luce delle discipline e degli orientamenti mediante i quali la Commissione ha reso nota, in maniera trasparente, la sua interpretazione della deroga in questione.

V.4. Aiuto alla ristrutturazione

(122) Nella decisione di avviare il procedimento, adottata il 19 maggio 1999, la Commissione aveva già esaminato la compatibilità degli aiuti in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato nonché l'applicazione della deroga sulla base degli orientamenti comunitari per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà(29) (di seguito "orientamenti comunitari"). Secondo detti orientamenti la Commissione considera che gli aiuti alla ristrutturazione possano contribuire allo sviluppo di attività economiche senza alterare gli scambi in misura contraria all'interesse comune in presenza di determinate condizioni: i) un piano di ristrutturazione che soddisfi tutte le condizioni generali, e in particolare il ripristino della redditività a lungo termine, ii) non si creino indebite distorsioni di concorrenza, iii) l'aiuto sia proporzionato ai costi e ai vantaggi della ristrutturazione e iv) il piano sia completamente attuato.

(123) Secondo gli orientamenti comunitari, un aiuto alla ristrutturazione dovrebbe essere necessario una sola volta e permettere all'impresa in difficoltà, una volta ristrutturata, di non ricorrere più allo Stato e di affrontare la concorrenza contando unicamente sulle proprie forze. Alla luce di quanto precede, Verlipack ha ottenuto, nell'aprile 1997, un apporto di capitale di 350 milioni di BEF, un finanziamento di 500 milioni di BEF mediante concessione ad Heye del mutuo e del prestito nonché, in dicembre 1998, un nuovo apporto di capitale di 100 milioni di BEF mediante l'estinzione del debito del gruppo Beaulieu nei confronti della Regione vallona.

(124) Il Belgio sostiene che le condizioni stabilite dagli orientamenti comunitari allora in vigore erano soddisfatte e ricorda che i siti valloni di Verlipack si trovavano in una zona assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(125) Il Belgio non ha mai presentato un piano di ristrutturazione realistico e preciso, a parte un piano economico e un piano d'investimento di 1,8 miliardi di BEF per i due siti valloni, relativi al periodo 1997/2001, e dei finanziamenti accordati dalle banche relativi ad una diminuzione del tasso d'interesse e ad una nuova rateizzazione dei rimborsi dei prestiti in corso. Il piano economico prevedeva un risultato operativo positivo a partire dal 1998. Ora, le previsioni non si sono basate su ipotesi realistiche, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo del mercato. Una "strategia del gruppo Heye riguardante Verlipack", allegata alla nota della SRIW del 18 dicembre 1996 su cui si basava il finanziamento dell'intervento finanziario di Heye-Glas, proponeva di riorientare il mix di prodotti verso segmenti e/o nicchie particolarmente promettenti. Dalle informazioni disponibili risulta inoltre che gli investimenti previsti in Verlipack dovevano aumentare la produzione dei tre siti del 26 % in media nel periodo 1997-2001 rispetto a quella del 1996. Orbene in un mercato caratterizzato da eccesso di capacità, un piano di ristrutturazione avrebbe dovuto prevedere una riduzione delle capacità produttive per evitare qualsiasi indebita distorsione di concorrenza.

(126) Infine il piano economico, sul quale il Belgio aveva basato la sua partecipazione al capitale di Verlipack e l'ulteriore finanziamento indiretto tramite i due prestiti accordati a Heye, non è stato attuato integralmente come dimostra la dichiarazione di fallimento di Verlipack in gennaio 1999. Questi aiuti non possono essere considerati compatibili con il mercato comune alla luce degli orientamenti comunitari.

V.5. Aiuti all'investimento

(127) Gli aiuti possono essere analizzati come aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche. I siti di Ghlin e di Jumet si trovano infatti in una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che beneficia di un massimale del 25 % netto, 35 % lordo(30).

(128) Conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(31) (di seguito "orientamenti per gli aiuti regionali"), un aiuto individuale ad hoc accordato ad una sola impresa può avere un effetto importante sulla concorrenza nel mercato interessato, mentre gli effetti sullo sviluppo regionale potrebbero essere troppo limitati.

(129) Senza alcun dubbio le misure accordate dal Belgio in favore di Verlipack costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi fra Stati membri. Per poter beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti devono agevolare lo sviluppo della regione assistita senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(130) Verlipack operava sul mercato del vetro cavo da imballaggio di cui aveva una quota del 20 % in Belgio e del 2 % nell'Unione europea. Con una quota di mercato del 13 % l'industria del vetro da imballaggio si colloca al terzo posto nel settore degli imballaggi, dietro la plastica che rappresenta il 35 % e la carta-cartone, che rappresenta il 32 %(32). Gli anni 1996, 1997 e 1998, vale a dire il periodo durante il quale il Belgio ha accordato gli aiuti a Verlipack, hanno registrato cadute di prezzo che secondo Heye e il settore in generale non erano prevedibili nel 1997. L'evoluzione sfavorevole e rapida dei prezzi del vetro cavo da imballaggio è proseguita a causa della concorrenza di altri prodotti da imballaggio (PET, cartone e bottigliette) e del crollo del mercato russo. In questa congiuntura l'investimento in Verlipack ne ha aumentato la produzione. Ogni aiuto all'impresa rischiava quindi d'incidere sulla posizione di Verlipack rispetto a quella dei suoi concorrenti nell'Unione europea.

(131) Il costo totale degli investimenti previsti nei siti valloni ammontava a 1,8 miliardi di BEF. Secondo il Belgio e Heye negli anni 1997 e 1998 sono stati investiti 294,5 milioni di BEF, risorse che secondo quest'ultimo provengono dai suoi fondi propri. Ne consegue che gli aiuti accordati dalla Regione vallona (apporto di 350 milioni di BEF) e dalla SRIW (mutuo e prestito per un totale di 500 milioni di BEF), non hanno potuto essere destinati agli investimenti in Verlipack. Gli aiuti non possono quindi beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(132) L'aiuto non può neppure essere considerato come un investimento iniziale né come un aiuto alla creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di un investimento iniziale in virtù degli orientamenti precitati.

(133) Gli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati(33), ma possono essere accordati in via eccezionale nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché la loro entità sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. La Commissione constata tuttavia che la regione nella quale i due siti valloni si trovano non rientra nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e la deroga non si può applicare.

(134) Alla luce delle precedenti considerazioni gli aiuti in favore di Verlipack non possono beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato.

V.6. Nuovo intervento pubblico nel quadro del rilancio, di giugno 1998

(135) Nell'ambito del procedimento avviato il 19 maggio 1999 il Belgio ha descritto lo sviluppo di Verlipack nei mesi precedenti e in quelli successivi alla decisione della Commissione del 16 settembre 1998. La Commissione constata che, considerato il degrado della situazione di Verlipack a fine maggio 1998, si sono resi necessari nuovi sforzi da parte dei partner (banche, gruppo Beaulieu e Heye) nel quadro di un accordo concluso il 5 giugno 1998. Il 26.6.1998 è stato deciso un nuovo aumento di capitale con un apporto di Heye(34) di 200 milioni di BEF per 19408 nuove azioni, e un apporto di Worldwide Investors Lussemburgo, trovato dal gruppo Beaulieu, di 100 milioni di BEF per 9704 nuove azioni.

(136) Nell'autunno 1998 l'impegno dell'investitore privato Worldwide Investors si è estinto con la cessione delle azioni al gruppo Beaulieu che, a sua volta, le ha cedute alla Regione vallona. La cessione è avvenuta come dazione in pagamento(35) ad estinzione del debito del gruppo Beaulieu con la Regione vallona per le azioni acquisite in dicembre 1996, valutate a 113712000 BEF e il cui rimborso, senza interessi, doveva iniziare soltanto dal 31 dicembre 2001. La Commissione constata che il ritiro dell'investitore privato nonché la dazione in pagamento del debito, il cui rimborso inizierà il 31 dicembre 2001, sono intervenuti qualche settimana prima della presentazione dei libri contabili da parte di Verlipack.

(137) Secondo il Belgio la dazione in pagamento effettuata in dicembre 1998 per estinguere il debito del gruppo Beaulieu con la Regione vallona può essere considerata un nuovo aumento di capitale di Verlipack di 100 milioni di BEF.

(138) Stante la situazione la Commissione tiene a ricordare che il Belgio, nella sua comunicazione del 10 aprile 1998 in risposta alla lettera della Commissione del 26 gennaio 1998, aveva manifestato l'intenzione di erogare a Verlipack 100 milioni di BEF sotto forma o di apporto di capitale o di prestito a lungo termine. Inoltre teneva "a precisare che non attuerà il suo progetto senza la previa notificazione alla Commissione e senza autorizzazione". Se il Belgio ritiene che questo nuovo intervento della Regione vallona in favore di Verlipack, effettuato nel dicembre 1998, costituisca in realtà un nuovo aumento di capitale di 100 milioni di BEF, non ha rispettato il suo impegno di non eseguire nessun progetto senza la previa notificazione alla Commissione e senza autorizzazione.

(139) Al proposito la Commissione richiama anche la sua lettera del 14 dicembre 1998 in cui si è riservata "di pronunciarsi riguardo a qualsiasi altro eventuale intervento delle autorità vallone in favore di Verlipack", posizione ribadita nella lettera del 13 gennaio 1999. Il 4 febbraio 1999 il Belgio dichiara che "non ha mai inteso finanziare il periodo di concordato, tenuto conto in particolare dei termini dell'ultima decisione della Commissione europea(36)". La Commissione rileva altresì che il Belgio, rispondendo alle osservazioni degli interessati comunicate alla Commissione, ha annunciato la stessa intenzione qualora intendesse accordare un intervento in favore della nuova società operante sul vecchio sito della società Verlipack Ghlin.

(140) Poiché si tratta di un nuovo intervento della Regione vallona connesso al rimborso del debito del gruppo Beaulieu nei confronti della medesima per la cessione dei titoli dei siti di Ghlin e di Jumet nel 1996 e i cui elementi non sono stati portati a conoscenza delle parti interessate, la Commissione non dispone a questo stadio di tutte le informazioni necessarie per valutare la compatibilità della misura con l'articolo 87 del trattato. Pertanto, con lettera del 5 luglio 2000 ha informato il Belgio di aver iscritto questo nuovo intervento nel registro degli aiuti non notificati con il n. NN 73/2000 per esaminarne la compatibilità con il mercato comune.

VI. CONCLUSIONI

(141) L'apporto di capitale della Regione vallona di 350 milioni di BEF (8676273 EUR ) in favore di Verlipack, insieme alla concessione di due prestiti provenienti anch'essi da fondi pubblici è considerato un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato per non essersi realizzato in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle condizioni normali di un'economia di mercato.

(142) La concessione a Heye del mutuo di 250 milioni di BEF (6197338 EUR) da parte della SRIW, il cui beneficiario è stato tuttavia Verlipack, costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato per il fatto che l'accettazione di una clausola di rinuncia al credito in caso di fallimento non può essere considerata alla stregua del comportamento di un investitore privato.

(143) La concessione a Heye del prestito di 250 milioni di BEF da parte della SRIW, il cui beneficiario è stato tuttavia Verlipack, contiene un elemento di aiuto di 7,125 milioni di BEF. Tenuto conto della mancanza di una garanzia, il comportamento della SRIW non può essere equiparato a quello di un investitore privato.

(144) Gli aiuti non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in forza degli orientamenti comunitari per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà in quanto il Belgio non ha presentato un piano di ristrutturazione preciso e dettagliato, basato su ipotesi realistiche e il piano economico nonché il piano d'investimento non sono stati attuati integralmente.

(145) Gli aiuti non possono neppure essere considerati aiuti all'investimento dato che gli investimenti sono stati realizzati con fondi propri di Heye e non possono beneficiare di deroghe in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato.

(146) L'aiuto ammonta a 350 milioni di BEF di apporto di capitale, a 250 milioni di BEF di mutuo, vale a dire 600 milioni di BEF a cui va aggiunto l'elemento d'aiuto di 7,125 milioni di BEF contenuto nel prestito di 250 milioni di BEF pari quindi ad un totale di 607125000 BEF.

(147) Alla luce delle precedenti considerazioni, risulta che l'apporto di capitale di 350 milioni di BEF realizzato dalla regione vallona non può più essere considerato concomitante con quello di Heye, poiché dei 515 milioni di BEF 500 milioni di BEF provenivano da fondi pubblici ed erano destinati a Verlipack che ne è stato il solo beneficiario. Di conseguenza la decisione della Commissione del 16 settembre 1998 di non sollevare obiezioni nei confronti dell'apporto di capitale della regione vallona in favore di Verlipack deve essere revocata in forza dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione della Commissione del 16 settembre 1998 di non sollevare obiezioni nei riguardi dell'apporto di capitale in favore di Verlipack è revocata in forza dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità d'applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

Articolo 2

L'aiuto di Stato dell'importo di 8676273 EUR (350 milioni di BEF) posto in esecuzione dal Belgio in favore del gruppo Verlipack è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 3

L'aiuto di Stato dell'importo di 6197338 EUR (250 milioni di BEF) posto in esecuzione dal Belgio in favore del gruppo Verlipack è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 4

L'aiuto di Stato dell'importo di 6197338 EUR (250 milioni di BEF) posto in esecuzione dal Belgio in favore del gruppo Verlipack contiene un elemento di aiuto di 176624 EUR (7,125 milioni di BEF) che è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 5

1. Il Belgio adotta tutte le misure necessarie per ricuperare dal beneficiario gli aiuti di cui agli articoli 2-4 già messi illegalmente a sua disposizione.

2. Il ricupero avviene conformemente alle norme di diritto nazionale. Le somme da ricuperare producono interessi dalla data alla quale sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro ricupero effettivo. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 6

Il Belgio comunica alla Commissione, entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 7

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2000.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU C 29 del 4.2.1999, pag. 13.

(2) Bollettino delle CE 9-1984.

(3) Costituita il 24 gennaio 1997 dal gruppo Beaulieu, senza partecipazione della Regione vallona.

(4) Société Régionale d'Investissement de Wallonie, società per azioni di interesse pubblico.

(5) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(6) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 24.

(7) GU L 312 del 9.11.1982, pag. 18.

(8) Aiuto N 123/85.

(9) Ottava relazione sulla politica di concorrenza, punto 228.

(10) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(11) Manifattura del vetro.

(12) C-39/94, SFEI, sentenza dell'11.7.1996, Racc. pag. I-3579, punto 73.

(13) C-305/89, Alfa Romeo, sentenza del 21.3.1991, Racc. pag. I-1603, punti di motivazione 18 e 19.

(14) C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania/Commissione, sentenza del 24.10.1996, Racc. pag. I-5151, punto 56.

(15) La lettera della SRIW del 21 gennaio 1996 a Heye è allegata ai commenti.

(16) SG (97) D/7114.

(17) Rispetto al 7,21 % precedente.

(18) Il 20 gennaio 1999 secondo la nota del 25 febbraio 1999 trasmessa in occasione delle indagini della Commissione che ha portato all'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(19) Sentenza del 31 maggio 1999 del Tribunale del commercio di Mons che rigetta la dichiarazione di fallimento.

(20) Causa T-16/96, Racc. pag. II-757.

(21) Società per la gestione delle partecipazioni della Regione vallona in società commerciali.

(22) Mentre l'esame del caso era ancora in corso alla Commissione che ha adottato una decisione il 16 settembre 1998.

(23) Cfr. anche la decisione della Commissione del 16 settembre 1998.

(24) Quindi alcune settimane prima della dichiarazione di fallimento di gennaio 1999.

(25) Documento del 27 febbraio 1997, firmato da R. Collignon, allora ministro presidente del governo vallone relativo al montaggio di holding: gruppo Beaulieu, Heye Glas e Regione vallona.

(26) Cfr. documento del 27.2.1997.

(27) C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania/Commissione, sentenza del 24.10.1996, Racc. I-pag. 5151, punto 56.

(28) GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2.

(29) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(30) Nella provincia del Hainaut, programmazione dell'obiettivo 1, 1994/1999.

(31) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(32) Vetro-futuro: le cifre chiave dell'industria del vetro da imballaggio.

(33) Cfr. punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti regionali.

(34) In "perfetta cognizione dello statuto e della situazione finanziaria della società per azioni Verlipack Holding II".

(35) Appendice del 20.11.1998 alla convenzione di cessione del 18.12.1996 fra la Regione vallona e il gruppo Beaulieu relativa all'acquisizione di 14214 azioni.

(36) Decisione del 16 settembre 1998.