32001D0854

2001/854/CE: Decisione della Commissione, del 3 dicembre 2001, che approva i programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati dagli Stati membri per il 2002 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità [notificata con il numero C(2001) 3819]

Gazzetta ufficiale n. L 318 del 04/12/2001 pag. 0054 - 0057


Decisione della Commissione

del 3 dicembre 2001

che approva i programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati dagli Stati membri per il 2002 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità

[notificata con il numero C(2001) 3819]

(2001/854/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(2), in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di una partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali.

(2) Gli Stati membri hanno presentato programmi per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(3) Dall'esame dei programmi è risultato che essi rispettano tutti i criteri comunitari relativi all'eradicazione delle malattie animali, secondo quanto stabilito dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE(4).

(4) I programmi suddetti sono inclusi nell'elenco prioritario dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2002, quale fissato dalla decisione 2001/730/CE della Commissione(5).

(5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1326/2001(7), fissa nuove norme per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(6) Data l'importanza che i suddetti programmi rivestono per il conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di sanità pubblica e salute degli animali appare indicato compensare, in questo caso, le spese sostenute dagli Stati membri nella prima fase del programma per l'acquisto dei kit di analisi, nei limiti di un importo massimo per kit di analisi e per programma.

(7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(8), i programmi per la sorveglianza e l'eradicazione delle zoonosi sono finanziati dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.

(8) Il contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 4850000 EUR.

Articolo 2

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 2860000 EUR.

Articolo 3

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 20710000 EUR.

Articolo 4

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 1300000 EUR.

Articolo 5

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 10700000 EUR.

Articolo 6

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 34900000 EUR.

Articolo 7

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 10630000 EUR.

Articolo 8

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 10850000 EUR.

Articolo 9

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 350000 EUR.

Articolo 10

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 5800000 EUR.

Articolo 11

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 1640000 EUR.

Articolo 12

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 2750000 EUR.

Articolo 13

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 500000 EUR.

Articolo 14

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dalla Svezia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 600000 EUR.

Articolo 15

1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato ad un importo massimo di 5560000 EUR.

Articolo 16

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi approvati a norma degli articoli da 1 a 15 copre il 100 % (IVA esclusa) delle spese di acquisto dei kit di analisi, fino a un importo massimo di 15 EUR per kit per i test eseguiti dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002 sui capi di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2, 3 e 4, e parte II, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001, nei limiti degli importi massimi stabiliti per ciascun programma nella presente decisione.

Articolo 17

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi approvati a norma degli articoli da 1 a 15 è concesso alle seguenti condizioni:

a) alla data del 1o gennaio 2002 gli Stati membri interessati devono aver messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del programma;

b) ogni mese deve essere presentata alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute; tale relazione deve pervenire entro quattro settimane dal termine del periodo su cui verte; le spese sostenute devono essere fornite su supporto informatizzato conformemente alla tabella riportata in allegato;

c) anteriormente al 1o giugno 2003 deve essere presentata una relazione finale sull'esecuzione del programma sotto il profilo tecnico, corredata della documentazione probante in ordine alle spese sostenute e ai risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002; le spese sostenute devono essere fornite su supporto informatizzato conformemente alla tabella riportata in allegato;

d) il programma deve essere attuato in maniera efficace,

e purché sia rispettata la vigente normativa veterinaria comunitaria.

Articolo 18

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19.

(2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

(3) GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27.

(4) GU L 268 del 18.10.1997, pag. 11.

(5) GU L 274 del 17.10.2001, pag. 20.

(6) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(7) GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60.

(8) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

ALLEGATO

>PIC FILE= "L_2001318IT.005702.TIF">