32001D0848

2001/848/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 2001, che modifica per la terza volta la decisione 2001/740/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3816]

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 01/12/2001 pag. 0064 - 0070


Decisione della Commissione

del 30 novembre 2001

che modifica per la terza volta la decisione 2001/740/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2001) 3816]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/848/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/740/CE della Commissione(4), modificata da ultimo dalla decisione 2001/789/CE(5), reca misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.

(2) Talune contee della Gran Bretagna, elencate nell'allegato III, non hanno registrato focolai di afta epizootica durante questa epidemia, mentre altre sono rimaste indenni dalla malattia per più di tre mesi. Appare pertanto opportuno estendere la zona da cui si autorizza la spedizione di talune carni e includere tra queste ultime, in aggiunta alle carni suine, anche carni provenienti da altre specie e carni di selvaggina d'allevamento e di selvaggina in libertà di specie sensibili all'afta epizootica.

(3) Per motivi di chiarezza si ritengono necessarie alcune lievi correzioni.

(4) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 4 e 5 dicembre 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/740/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), il testo del quinto trattino è sostituito dal testo seguente: "- dopo l'abbattimento degli animali, le carcasse sono state manipolate conformemente alle disposizioni dell'allegato I, capitolo III, della direttiva 92/45/CEE e sono state trasportate direttamente ad uno stabilimento (centro di raccolta per la selvaggina in libertà o impianto di trasformazione riconosciuto) ai fini della refrigerazione;".

2) Il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente: "a) il trasporto di animali vivi delle specie sensibili è subordinato all'autorizzazione preventiva dell'autorità competente del luogo di spedizione, la quale provvede a notificare il trasporto e il porto di entrata alle competenti autorità veterinarie centrali del Regno Unito con un preavviso di almeno tre giorni;".

3) Il paragrafo 2 dell'articolo 10 è soppresso.

4) All'articolo 16, la data del 31 dicembre 2001 è sostituita dal "31 gennaio 2002".

5) L'allegato III è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(4) GU L 277 del 20.12.2001, pag. 30.

(5) GU L 295 del 13.11.2001, pag. 25.

ALLEGATO

"ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ADNS= Codice del sistema di notifica delle malattie (decisione 2000/807/CE)

GIS= Codice dell'unità amministrativa

B= carne bovine

S/G= carne ovine e caprine

P= carni suine

FG= selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica

WG= selvaggina in libertà di specie sensibili all'afta epizootica"