32001D0828

2001/828/CE: Decisione della Commissione, del 23 novembre 2001, che modifica le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE con riguardo agli equidi vaccinati contro la febbre del Nilo occidentale (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3709]

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 27/11/2001 pag. 0041 - 0042


Decisione della Commissione

del 23 novembre 2001

che modifica le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE con riguardo agli equidi vaccinati contro la febbre del Nilo occidentale

[notificata con il numero C(2001) 3709]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/828/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 19, punto i),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 92/260/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/619/CE(4), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati.

(2) La decisione 93/197/CEE della Commissione(5), modificata da ultimo dalla decisione 2001/619/CE, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione.

(3) Negli ultimi due anni, gli Stati Uniti d'America hanno registrato casi di febbre del Nilo occidentale negli equidi. Un vaccino inattivato con formalina è stato recentemente oggetto di un'approvazione condizionale delle autorità competenti. Dato che gli equidi vaccinati contro l'infezione da virus della febbre del Nilo occidentale non presentano rischi per la salute umana o animale, le importazioni di tali equidi nella Comunità devono essere autorizzate, nel rispetto di determinate condizioni.

(4) Al fine di autorizzare le importazioni di equidi vaccinati contro il virus della febbre del Nilo occidentale dai paesi che, in ordine ai pertinenti requisiti di polizia sanitaria, sono inclusi nel gruppo C, è necessario adattare le condizioni di polizia sanitaria modificando di conseguenza le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte C, sezione III, della decisione 92/260/CEE è inserito un nuovo paragrafo:

>PIC FILE= "L_2001308IT.004102.TIF">

Articolo 2

Nell'allegato II, parte C, sezione III, della decisione 93/197/CEE è inserito un nuovo paragrafo:

>PIC FILE= "L_2001308IT.004201.TIF">

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(2) GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63.

(3) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.

(4) GU L 215 del 9.8.2001, pag. 55.

(5) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.