32001D0825

2001/825/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 2001, relativa all'aiuto di Stato C 67/99 (ex NN 148/98) al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo tedesco Dampfkesselbau Hohenturm (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2382]

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 27/11/2001 pag. 0028 - 0036


Decisione della Commissione

del 25 luglio 2001

relativa all'aiuto di Stato C 67/99 (ex NN 148/98) al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo tedesco Dampfkesselbau Hohenturm

[notificata con il numero C(2001) 2382]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/825/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni(1) conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(2),

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 27 dicembre 1996 la Commissione ha approvato un aiuto per un importo di 32,53 milioni di DEM nell'ambito della privatizzazione e della ristrutturazione dell'impresa Dampfkesselbau Hohenturm GmbH(3). Allo stesso tempo la Germania è stata incaricata di presentare alla Commissione, a scadenza annuale, una relazione sulla ristrutturazione. La Germania ha trasmesso la relazione del 1997 con lettera del 20 novembre 1998.

(2) In occasione dell'invio della relazione del 1997, la Germania ha informato la Commissione sul fallimento dell'originario piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione. Nella medesima comunicazione, è stata data notizia di una sostanziale modifica del predetto piano di ristrutturazione. In tale contesto sono state previste misure di ristrutturazione che includerebbero anche aiuti di Stato per un importo pari a 13,825 milioni di DEM. Con lettera del 31 marzo 1999 la Germania ha trasmesso alla Commissione informazioni supplementari.

(3) Con lettera del 25 ottobre 1999 la Commissione ha comunicato alla Germania la decisione di avviare in merito all'aiuto in oggetto il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Dell'avvio del procedimento è stata data notizia nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(4). Nello stesso avviso la Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni. La Commissione non ha tuttavia ricevuto alcuna osservazione da parte di terzi interessati.

(4) Dopo che con lettera del 27 gennaio 2000 la Germania aveva preso posizione in merito all'avvio del procedimento, con lettera del 22 febbraio 2000 la Commissione ha richiesto informazioni supplementari, che le sono state trasmesse con lettera del 14 aprile 2000. Nel corso di una riunione svoltasi a Bruxelles il 16 maggio 2000 la Commissione ha esposto alla Germania le proprie riserve sul caso. Con lettera del 22 novembre 2000 la Germania ha fornito informazioni supplementari. Con lettera dell'8 gennaio 2001 la Commissione ha posto alcune domande conclusive, alle quali è stata data risposta con lettera del 15 febbraio 2001.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

1. Il beneficiario

(5) Beneficiario dell'aiuto è il gruppo Dampfkessel Hohenturm, unità economica costituita da diverse persone giuridiche di diritto tedesco tra loro separate(5). Sono queste imprese che proseguono l'attività della Dampfkessel Hohenturm GmbH, impresa statale della ex-Rdt. Con decisione del 1996 la Commissione aveva autorizzato la privatizzazione e la ristrutturazione del gruppo Dampfkessel Hohenturm (di seguito "la decisione del 1996")(6).

(6) Un elemento fondamentale della ristrutturazione dell'ex Dampfkessel Hohenturm GmbH era costituito all'epoca dalla trasformazione dell'impresa in una società di partecipazione, la DH Industrieholding GmbH ("DH Holding"), e dalla costituzione di cinque unità operative. Tutto l'attivo della ex Dampfkessel Hohenturm GmbH è stato trasferito alla società di partecipazione. Le unità operative avrebbero dovuto prendere in locazione gli impianti necessari per la loro attività dalla DH Holding.

(7) Dalla ex Dampfkessel Hohenturm GmbH sono state pertanto scorporate le seguenti cinque controllate operative: DH Dampfkesselbau GmbH & Co. KG ("DHD"), DH Kraftwerksservice GmbH & Co. KG ("DHKS"), DH Werkstoffprüfung GmbH & Co. KG ("DHW"), DH Schweißtechnik & Service GmbH ("DHSS") e DH Bio-Energieanlagen GmbH ("DHBio"). Nel frattempo l'originaria quota di partecipazione del 50 % di DH Holding in DHBio è stata ceduta. Le altre controllate appartengono da sempre al 100 % a DH Holding.

(8) Le aree di attività del gruppo Dampfkessel Hohenturm comprendevano lo sviluppo, la fabbricazione, l'assemblaggio e la commercializzazione di attrezzature ed impianti di generazione di energia, nonché di prodotti per la tutela dell'ambiente, la produzione di tubazioni e la relativa riparazione e manutenzione. Nel 1998 le imprese, appartenenti ad un gruppo di investitori privati, contavano all'incirca 160 addetti e un fatturato di circa 28 milioni di DEM. Anche se si considera il gruppo nel suo complesso siamo in presenza di una PMI.

(9) Nel maggio 1998, DHD, la maggiore controllata di DH Holding, è stata costretta a presentare istanza di fallimento. Nell'agosto 1998, per consentire la continuazione dell'attività di questa controllata soggetta a procedimento concorsuale, la DH Holding ha costituito una nuova controllata, la DH Dampfkessel- und Behälterbau Hohenturm GmbH ("DHDB"). 50 degli 80 addetti della DHD sono passati alle dipendenze della nuova impresa.

(10) Nell'aprile 2000 la Germania ha comunicato alla Commissione che gli investitori intendevano cedere DHDB al gruppo DIM Industriemontagen (DIM). Secondo quanto dichiarato dalla Germania la cessione dovrà avvenire alle condizioni di mercato sotto la supervisione di un consulente esterno. La cessione diverrà effettiva solo dopo che la Commissione avrà autorizzato le misure di ristrutturazione, ma avrà valore retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2000. Già nel 1999, un'altra controllata di DH Holding, la DHKS, era stata ceduta a DIM secondo le stesse modalità.

(11) Il gruppo DIM è sotto il controllo diretto e indiretto degli stessi investitori privati che detengono la partecipazione di maggioranza in DH Holding. Grazie alle sue numerose controllate DIM è in grado di offrire una gamma completa di servizi industriali, ivi compresa la produzione di tutti i macchinari necessari per determinate applicazioni industriali. Nel 1999 DIM contava più di 700 addetti e ha realizzato un fatturato di 125 milioni di DEM, che prevedeva di aumentare a 150 milioni di DEM nel 2000. DIM non è pertanto una PMI.

(12) A sua volta DIM fa parte di un gruppo ancora più grande, Hydraulik Nord GmbH, controllato dagli stessi investitori. Quest'ultimo conta più di 1700 addetti e nel 1999 ha realizzato un fatturato pari a circa 400 milioni di DEM. Grazie alle sue numerose controllate, il gruppo Hydraulik Nord GmbH opera nei settori edilizio, metalmeccanico e dei servizi industriali. Inoltre il gruppo detiene alcune partecipazioni di rischio. Il gruppo Hydraulik Nord GmbH non è una PMI.

(13) In passato gli investitori privati che detengono il controllo di tutte queste imprese hanno dimostrato, in varie occasioni, di essere in grado di ristrutturare con successo le ex imprese statali della ex Rdt.

(14) Le imprese appartenenti al gruppo Dampfkessel Hohenturm hanno sede a Hohenturm, nel Land Sassonia-Anhalt, regione che presenta un forte tasso di disoccupazione (20,4 %). La Sassonia-Anhalt è una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

2. Il piano di ristrutturazione approvato nel 1996

(15) Secondo l'originario piano di ristrutturazione approvato nel 1996 il gruppo Dampfkessel Hohenturm avrebbe offerto impianti completi sia di generazione di energia che di caldaie di piccole e medie dimensioni e i relativi macchinari. Il gruppo avrebbe così soddisfatto la prevista domanda di tali prodotti da parte delle aziende comunali e degli operatori di piccole e medie dimensioni.

(16) Per consentire l'attuazione di questo primo piano di ristrutturazione, con la decisione del 1996, la Commissione aveva approvato aiuti alla ristrutturazione per un ammontare complessivo di 32,5 milioni di DEM. Oltre allo scorporo della ex Dampfkessel Hohenturm GmbH, il piano di ristrutturazione prevedeva soprattutto notevoli investimenti per la costruzione di nuovi impianti di produzione e l'attuazione di varie misure di riduzione dei costi. Su suppose all'epoca che, una volta ristrutturato, il gruppo Dampfkessel Hohenturm sarebbe tornato in attivo al più tardi entro il 1999.

3. Il fallimento del piano di ristrutturazione del 1996

(17) La Germania ha addotto varie cause che avrebbero portato al fallimento dell'originario piano di ristrutturazione e quindi al procedimento concorsuale nei confronti di DHD. Determinante per il fallimento del piano di ristrutturazione del 1996 è stato comunque il fatto che la riconversione del gruppo Dampfkessel Hohenturm in fornitore di impianti completi di piccole e medie dimensioni sia di generazione di energia che di caldaie era un'idea errata. Sin dall'inizio il gruppo non disponeva né delle competenze tecniche e dell'esperienza operativa necessarie né di sufficienti mezzi finanziari per poter gestire con successo tutte le attività connesse con contratti di tale complessità.

(18) A ciò si aggiunge che a partire dal 1995/1996 il mercato degli impianti e dei macchinari ha registrato un generale andamento negativo, andando incontro a cambiamenti strutturali. Questa evoluzione viene fatta risalire da un lato alla crisi economica in Asia e dall'altro alle incerte prospettive per il settore delle centrali energetiche nel quadro della liberalizzazione del mercato elettrico. I cambiamenti avvenuti sul mercato hanno costretto numerosi grandi costruttori di centrali energetiche (quali Babcock, Steinmüller, Lentjes, EVT) ad attuare ristrutturazioni o fusioni e a cercare un nuovo posizionamento sul mercato. Tali grandi operatori, attivi da sempre sul mercato delle centrali energetiche di grandi dimensioni, si sono visti costretti ad entrare anche sul mercato delle centrali energetiche di dimensioni relativamente minori, mercato sul quale stava tentando di posizionarsi il gruppo Dampfkessel Hohenturm dopo la ristrutturazione. La pressione competitiva sul mercato di riferimento del gruppo Dampfkessel Hohenturm si presentava pertanto più elevata che all'epoca in cui era stato elaborato il piano di ristrutturazione.

(19) Prima dell'acquisizione, agli investitori era stata offerta la possibilità di sottoporre la Dampfkessel Hohenturm GmbH ad un attento esame. La Germania ha dichiarato però che per mancanza di tempo essi hanno dovuto prestare fede alle dichiarazioni dell'impresa. Alcuni dei dati così ottenuti si sono in seguito rivelati falsi o ingannevoli.

(20) A privatizzazione avvenuta gli investitori privati hanno dovuto constatare che il volume delle commesse scontato dall'impresa superava la domanda reale esistente sul mercato. Mentre da un lato l'impresa aveva dichiarato offerte potenziali per un valore superiore ai 180 milioni di DEM, dall'altro invece è riuscita ad concludere contratti per un valore pari solo a 1 milione di DEM. A ciò si aggiunge che gli investitori privati del gruppo Dampfkessel Hohenturm non avevano tenuto conto delle perdite derivanti da precedenti contratti conclusi da Dampfkessel Hohenturm GmbH prima della privatizzazione, la cui esecuzione ha comportato perdite dell'ordine dei 5,5 milioni di DEM. Gli investitori hanno inoltre dichiarato di essere stati mal informati in origine circa le richieste di risarcimento presentate nei confronti di Dampfkessel Hohenturm GmbH in forza di precedenti contratti.

(21) Per quanto riguarda l'andamento del fatturato e del risultato di esercizio, la situazione nel dicembre 1998 mostrava un chiaro scostamento dall'obiettivo fissato dal piano di ristrutturazione approvato. L'80 % delle perdite registrate dal momento della privatizzazione dell'intero gruppo Dampfkessel, pari a 24 milioni di DEM, sono da ascrivere al comparto degli impianti. L'esito di questa situazione è stato il procedimento concorsuale a carico della DHD, la più importante controllata del gruppo operante su tale mercato.

4. Il piano di ristrutturazione modificato

(22) A causa di tali difficoltà, nel 1998, gli investitori privati del gruppo Dampfkessel Hohenturm hanno deciso di procedere ad una sostanziale modifica del piano di ristrutturazione, che tenesse maggiormente conto delle - limitate - possibilità del gruppo DH e delle mutate condizioni di mercato.

4.1. Le misure interne all'impresa

(23) Poiché l'esperienza passata ha mostrato che a causa della sua struttura aziendale il gruppo Dampfkessel Hohenturm non è in grado di offrire soluzioni complete per intere centrali energetiche, il nuovo piano di ristrutturazione ha previsto come elemento portante il riposizionamento del gruppo, con l'abbandono dell'originario obiettivo di trasformare l'impresa in fornitore di impianti completi.

(24) Il gruppo Dampfkessel Hohenturm opera adesso come subfornitore di imprese di maggiori dimensioni. È così diminuita la pressione sulle sue capacità ingegneristiche e sulle sue risorse finanziarie, con un dimensionamento a livelli più adeguati alle capacità del gruppo. Il gruppo sarà inoltre sempre più attivo come fornitore di componenti e di servizi sul mercato delle centrali energetiche. Oltre a ciò in futuro verranno offerte sempre più soluzioni appositamente studiate per specifiche esigenze dei clienti, come la riparazione e la modifica degli impianti esistenti, un segmento di mercato in cui le grandi imprese sono infatti meno presenti, dato che la loro offerta si concentra piuttosto sui prodotti standard.

(25) Importante in questo contesto è stata la creazione di una nuova impresa, la DHDB, per consentire il proseguimento dell'attività della ex DHD. Gli investitori privati hanno messo a disposizione di questa nuova impresa un capitale iniziale di 1 milione di DEM. Dato che tutti gli attivi utilizzati dalla DHD per la propria attività erano rimasti alla DH Holding, la nuova impresa DHDB ha potuto rilevare solo il personale non però gli elementi dell'attivo. Per l'operazione non è stato pagato alcun pezzo.

(26) Tuttavia gli investitori privati sono stati costretti a riconoscere che nonostante queste misure DHDB non sarebbe ancora stata in grado di generare profitti nell'ambito del gruppo Dampfkessel Hohenturm. Hanno perciò deciso di integrare DHDB in DIM, gruppo redditizio soggetto ugualmente al loro controllo. Sperano che l'operazione consenta di generare consistenti sinergie: DHDB potrebbe trarre vantaggio dalle competenze tecniche e dai contratti del gruppo DIM nel settore generale dei servizi industriali. Si tratta di competenze tecniche di importanza fondamentale sia a livello gestionale che ingegneristico. Il gruppo DIM provvederà inoltre a dotare DHDB di sufficienti mezzi finanziari.

(27) Per quanto riguarda le altre controllate di DH Holding è emerso che DHSS sta sviluppando una nuova tecnica di saldatura che dovrebbe essere lanciata sul mercato nel 2000. DHW ha avuto perdite nel 1999, spera però di tornare in attivo nel 2000.

4.2. Le misure finanziarie

(28) Il piano di ristrutturazione modificato presentato alla Commissione nel 1998 prevedeva inoltre tre misure dello Stato a favore del gruppo Dampfkessel Hohenturm. Si tratta di misure suscettibili di contenere elementi di aiuto di Stato.

4.2.1. Garanzia della BvS per un valore di 3 milioni di DEM

(29) Nella sua comunicazione originaria la Germania aveva dichiarato che la BvS avrebbe accordato alla nuova impresa DHDB una garanzia cambiaria per un valore di 3 milioni di DEM. In attesa della decisione definitiva della Commissione sul caso la misura non era stata ancora attuata.

(30) La Germania dichiara ora che la misura è stata resa superflua dal previsto inserimento di DHDB in DIM, gruppo di dimensioni sostanzialmente maggiori. Lo stesso gruppo DIM potrà mettere a disposizione i necessari mezzi finanziari per un importo di 3 milioni di DEM. Di conseguenza, con lettera datata 22 novembre 2000, la Germania ha formalmente ritirato la parte della notifica relativa a questo aspetto.

4.2.2. Partecipazione azionaria pubblica

(31) La seconda misura a favore del gruppo Dampfkessel consiste in una partecipazione azionaria del Land Sassonia-Anhalt per un importo di 825000 DEM, già pagata alla nuova impresa DHDB. La partecipazione azionaria era finalizzata ad accrescere l'attivo circolante di DHDB, che, data la difficile situazione economica del gruppo, aveva difficoltà a reperire il capitale sul mercato privato. La Germania sostiene che tale partecipazione pubblica si inquadra in un regime di aiuti autorizzato(7).

4.2.3. Modifica e estensione di una garanzia esistente

(32) La terza misura prevista del piano di ristrutturazione modificato consiste in una serie di modifiche e estensioni ad una garanzia già esistente. Secondo quanto dichiarato dalla Germania, la garanzia è stata accordata all'impresa nel 1995, prima della privatizzazione, dall'ente tedesco-orientale competente per le privatizzazioni. La misura era stata autorizzata dalla Commissione in virtù di un regime di aiuti autorizzato(8). Originariamente la garanzia copriva rischi per un valore massimo di 15 milioni di DEM e aveva struttura rotativa. Le modalità della garanzia sono state in seguito ripetutamente modificate.

(33) In primo luogo l'originario contratto di privatizzazione obbligava gli investitori privati acquirenti del gruppo Dampfkessel ad assumersi, al più tardi entro il 1998, tutti i rimanenti rischi ancora coperti dalla garanzia. Il contratto di privatizzazione prevedeva inoltre sanzioni nel caso in cui l'obbligo non fosse stato rispettato: l'ultima tranche dell'aiuto(9) già autorizzato per un importo di 5 milioni di DEM sarebbe stata erogata solo qualora gli investitori si fossero assunti, entro il termine convenuto, la responsabilità per i rischi coperti dalla garanzia. In caso contrario la BvS avrebbe potuto utilizzare la rimanente tranche di 5 milioni di DEM per estinguere la garanzia, riducendo così notevolmente la propria esposizione.

(34) Nel 1998 emerse tuttavia che gli investitori avevano potuto raccogliere solo 5 milioni di DEM. Pertanto la BvS dovette continuare temporaneamente a supplire alla parte restante della garanzia a copertura dei rischi per un valore fino a 10 milioni di DEM. A seguito di due ulteriori accordi il termine per l'estinzione della garanzia da parte degli investitori venne prorogato fino alla fine del 2000. Nella sua ultima comunicazione del 15 febbraio 2001 la Germania ha confermato che nel frattempo gli investitori hanno provveduto ad estinguere per intero la garanzia.

(35) La Commissione constata che la condizione fissata dal contratto di privatizzazione per il pagamento dell'ultima tranche di aiuto, ossia l'assunzione da parte degli investitori di tutti i rischi coperti dalla garanzia, non era stata soddisfatta entro il termine convenuto. Ciononostante la BvS ha deciso di erogare la tranche di aiuti agli investitori invece di utilizzarla per ridurre i rischi cui essa stessa era esposta in virtù della garanzia, come previsto dal contratto di privatizzazione(10). Secondo quanto dichiarato dalla Germania, all'inizio del 1998, i rischi coperti dalla garanzia equivalevano a 9,961 milioni di DEM.

(36) In secondo luogo la struttura della garanzia è stata successivamente modificata. Inizialmente la garanzia si basava su un meccanismo rotativo, in base al quale, entro il limite dell'importo massimo, la garanzia copriva sempre tutte le obbligazioni, anche nuove, assunte in qualsiasi momento dal gruppo Dampfkessel Hohenturm. A partire dal settembre 1998, a seguito di un accordo, era stato annullato il carattere rotativo della garanzia. Si voleva in tal modo evitare che la garanzia della BvS si estendesse alle nuove obbligazioni, e ridurre così progressivamente anche l'esposizione della BvS.

(37) In terzo luogo, a seguito di un ulteriore accordo nel dicembre 1998 la garanzia è stata modificata anche sotto un altro punto di vista. La garanzia della BvS era originariamente una fideiussione. I creditori potevano pertanto rivolgersi al garante (in questo caso la BvS) solo nel caso in cui i loro sforzi per ottenere l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore principale fossero risultati vani. La conseguenza era che i creditori del gruppo potevano rivolgersi alla BvS solo dopo aver reclamato il pagamento al gruppo Dampfkessel. Data la costante carenza di liquidità del gruppo una simile richiesta di pagamento ne avrebbe determinato inevitabilmente l'insolvenza. Nel dicembre 1998 la garanzia copriva rischi per un importo pari ancora a 6,3 milioni di DEM.

(38) Per impedire che il gruppo Dampfkessel venisse a trovarsi in una tale situazione, che sarebbe diventata costosa per la BvS a causa della garanzia prestata, a partire dal dicembre 1998 venne in parte attenuato il carattere fideiussorio della garanzia. I creditori potevano quindi rivolgersi direttamente alla BvS per un importo fino a 5 milioni di DEM senza dover prima esigere il pagamento al gruppo Dampfkessel. Un tale ricorso diretto era però consentito solo qualora, in mancanza, la situazione di liquidità del gruppo DH fosse messa in pericolo. In forza del nuovo accordo la BvS ha soddisfatto direttamente obbligazioni per un importo di 2,55 milioni di DEM, riuscendo a evitare la procedura concorsuale a carico del gruppo Dampfkessel.

(39) Per controbilanciare questa modifica la BvS e gli investitori privati hanno concordato le modalità di rimborso degli importi anticipati dalla BvS in forza della garanzia. In base a quanto concordato, il gruppo Dampfkessel Hohenturm avrebbe trasferito alla BvS un terzo del cash-flow annuale nel 2001 e due terzi negli anni seguenti (regola del Besserungsschein). L'accordo rimarrà in vigore fino a quando il gruppo Dampfkessel avrà rimborsato l'importo totale anticipato dalla BvS a fronte della garanzia.

4.2.4. Contributo degli investitori

(40) Nel quadro del piano di ristrutturazione modificato gli investitori privati hanno già apportato alla DHDB, l'impresa di nuova costituzione, un capitale proprio di 1 milione di DEM. Inoltre hanno acquisito una partecipazione al capitale sociale di DH Holding tramite un prestito dei soci per un importo di 3,5 milioni di DEM, dei quali 1,6 milioni di DEM sono stati impiegati da DH Holding per coprire le perdite incorse da altre controllate del gruppo Dampfkessel Hohenturm nel corso del procedimento concorsuale a carico di DHD. Bisogna ricordare inoltre che DHDB, non appena verrà perfezionata la sua vendita al gruppo DIM, otterrà da questo una garanzia di 3 milioni di DEM.

5. Motivi che giustificano l'avvio del procedimento formale di indagine

(41) All'atto dell'avvio del procedimento formale d'indagine la Commissione ha espresso riserve sul fatto che il piano di ristrutturazione modificato possa consentire il ripristino della redditività. In concreto è stata posta la questione se la nuova controllata DHDB possa ottenere sufficienti risorse all'interno del gruppo Dampfkessel. Inoltre la Commissione ha constatato che all'epoca le informazioni disponibili erano insufficienti per giustificare una deroga al principio generale in base al quale l'aiuto può essere accordato solo una tantum. Infine restava anche da chiarire se nell'attuazione dei precedenti aiuti alla ristrutturazione la Germania si fosse attenuta alla decisione del 1996.

III. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

1. Applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(42) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE gli aiuti di Stato a favore di singole imprese sono incompatibili con il mercato comune quando ostacolano gli scambi commerciali tra gli Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza nel mercato comune.

1.1. Misure attinenti alla garanzia della BvS

(43) Nel 1995 l'ente di cui la BvS ha rilevato le funzioni aveva concesso a Dampfkessel Hohenturm GmbH una garanzia per un valore di 15 milioni di DEM, garanzia che la BvS ha ripetutamente modificato negli anni successivi. Secondo quanto dichiarato dalla Germania in questo modo venne ridotta l'esposizione della BvS. Pertanto non si configurerebbe in questo caso un aiuto di Stato. Per stabilire se le misure in oggetto costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, è necessario procedere ad un esame separato delle singole misure.

(44) Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia le misure di un ente pubblico non costituiscono aiuto di Stato qualora tale ente agisca alla stregua di un investitore privato che cerchi di riscuotere i crediti vantati nei confronti di un debitore che versi in difficoltà finanziarie(11). Va pertanto esaminato se le misure adottate dalla BvS a partire dal 1997 erano finalizzate a ridurne l'esposizione conseguente alla garanzia.

(45) La Commissione constata in primo luogo che, ai sensi del contratto di privatizzazione del 1995, l'ultima tranche di aiuti di 5 milioni di DEM, autorizzata con la decisione del 1996, avrebbe dovuto essere erogata agli investitori a condizione che questi rilevassero l'intera garanzia, in origine pari a 15 milioni di DEM. Questa condizione non è stata soddisfatta dato che gli investitori hanno potuto rilevare solo 5 milioni di DEM. Per quanto la condizione fissata dal contratto di privatizzazione non fosse stata rispettata la BvS decise di erogare comunque i restanti 5 milioni di DEM. In tal modo la BvS rinunciò a ridurre sensibilmente la sua esposizione conseguente alla garanzia.

(46) La Germania ha addotto come spiegazione che in mancanza di tale sovvenzione il gruppo Dampfkessel sarebbe diventato insolvente. Se ciò si fosse verificato i creditori di Dampfkessel si sarebbero avvalsi della garanzia della BvS, che a sua volta avrebbe dovuto far fronte ad obbligazioni per un importo di 9,961 milioni di DEM. La Germania ha inoltre precisato che, nell'eventualità di un procedimento concorsuale, la BvS avrebbe potuto recuperare dalla massa fallimentare una somma stimata in 3,9 milioni di DEM.

(47) La BvS aveva quindi di fronte due opzioni: erogare i 5 milioni di DEM oppure utilizzare tale importo per estinguere la garanzia, così da ridurre notevolmente la sua esposizione. Un confronto tra le due opzioni porta a concludere che la BvS, decidendo di erogare la tranche di 5 milioni di DEM, non ha scelto di ridurre efficacemente la sua esposizione: a seguito dell'erogazione della somma agli investitori l'esposizione della BvS continuava ad essere pari a 10 milioni di DEM. Optando per l'altra possibilità, la BvS avrebbe potuto ridurre la propria esposizione a 5 milioni di DEM, nonché, in seguito, recuperare almeno in parte le somme dovutele dalla massa fallimentare del gruppo Dampfkessel.

(48) La decisione della BvS di erogare la tranche di 5 milioni di DEM era pertanto motivata in primo luogo dal desiderio di preservare l'attività del gruppo Dampfkessel e non certo dalla volontà di minimizzare i propri rischi. Pertanto la BvS non ha agito alla stregua di un investitore privato.

(49) La Commissione constata inoltre che la decisione di erogare l'ultima tranche di 5 milioni di DEM non era conforme alle modalità fissate dalla Commissione con la decisione 1996 con cui aveva autorizzato l'aiuto. La Germania stessa ha dichiarato(12) che lo stanziamento doveva servire ad accrescere l'attivo circolante del gruppo Dampfkessel. Si tratta pertanto di un aiuto di tesoreria e non certo di un aiuto all'investimento.

(50) A tale proposito la Commissione rammenta che con la decisione del 1996 erano stati autorizzati aiuti all'investimento per un importo di 32,5 milioni di DEM a condizione che circa 11,9 milioni di DEM fossero destinati al finanziamento delle misure di ristrutturazione della ex Dampfkessel Hohenturm GmbH. La Germania ha tuttavia precisato(13) che a tale scopo è stata destinata solo una somma di 6,2 milioni di DEM. Il restante importo degli aiuti alla ristrutturazione furono in sostanza erogati al gruppo Dampfkessel per operazioni di tesoreria. La decisione del 1996 non aveva però autorizzato ulteriori aiuti di tesoreria per un importo di 5 milioni di DEM.

(51) In secondo luogo è necessario verificare se la decisione della BvS di prorogare il termine concesso agli investitori per rilevare la restante parte della garanzia configuri un nuovo aiuto di Stato. La garanzia era stata originariamente concessa nel quadro di un regime di aiuti autorizzato. La Germania ha fornito alla Commissione prove dettagliate del fatto che, considerata la minaccia di procedimento concorsuale a carico del gruppo Dampfkessel, senza tale misura la BvS non sarebbe stata in grado di recuperare una parte ingente della somma per cui si era portata garante. A prescindere dalla questione generale se, considerate le circostanze, una tale condotta possa definirsi la condotta di un investitore privato, la Germania non è riuscita a dimostrare alla Commissione che nelle stesse circostanze un garante privato avrebbe prorogato il termine per rilevare la garanzia senza qualsivoglia contropartita finanziaria. La Commissione ritiene pertanto che la BvS, nel prorogare il termine, non abbia agito alla stregua di un garante privato che miri a ridurre i propri rischi nel medio termine.

(52) Simili considerazioni valgono anche per l'accordo del dicembre 1998 con il quale si rinunciò alla fideiussione, consentendo così ai creditori del gruppo Dampfkessel di far ricorso direttamente alla BvS. Sebbene anche quest'accordo abbia consentito di scongiurare il procedimento concorsuale a carico del gruppo, e quindi il ricorso diretto alla BvS per l'intero ammontare della garanzia, non vi sono prove che in simili circostanze un investitore privato avrebbe preso una tale misura senza alcuna contropartita. Deve pertanto presumersi che la misura contenga un elemento di aiuto di Stato.

(53) L'accordo del settembre 1998, con il quale è stato annullato il carattere rotativo della garanzia, non configura invece un aiuto di Stato. Infatti, grazie a tale misura è stata effettivamente ridotta in maniera duratura l'esposizione della BvS, senza che il gruppo Dampfkessel ovvero i suoi creditori ne abbiano tratto alcun vantaggio economico.

1.2. La partecipazione azionaria del Land Sassonia-Anhalt

(54) La partecipazione azionaria del Land Sassonia-Anhalt per un importo di 825000 DEM ha apportato al beneficiario un vantaggio economico. Date le difficoltà economiche in cui versava all'epoca, l'impresa non avrebbe potuto ottenere tali mezzi da fonti private.

(55) La Germania sostiene che tale misura è stata adottata in conformità di un regime di aiuti autorizzato(14) a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), [ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a)] del trattato CE, vale a dire la "Richtlinie über Konsolidierungsbeteiligungen im Mittelstand" (direttiva sulle partecipazioni di consolidamento nelle piccole e medie imprese) del Land Sassonia-Anhalt. Tuttavia la Commissione deve constatare che una delle condizioni da essa fissate come presupposto per l'autorizzazione del regime, non è stata soddisfatta. La Commissione aveva infatti autorizzato il regime alla condizione esplicita che l'aiuto non venisse cumulato con altri aiuti alla ristrutturazione(15). Nel caso in esame la partecipazione del Land Sassonia-Anhalt è stata attuata contemporaneamente all'erogazione dei 5 milioni di DEM a seguito della proroga dei termini per rilevare la garanzia, un modo di procedere che - come già illustrato - configura un aiuto di Stato. Il regime in oggetto non è pertanto applicabile al caso di specie e la misura deve essere valutata alla luce dell'articolo 87 del trattato CE.

(56) Gli aiuti di Stato summenzionati sono suscettibili di falsare la concorrenza. Viste le modalità di erogazione e le condizioni degli scambi intracomunitari sui mercati sui quali opera il gruppo Dampfkessel, le misure elencate in appresso rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE:

a) l'erogazione dell'ultima tranche di aiuto di 5 milioni di DEM da parte della BvS;

b) la proroga accordata agli investitori privati del termine per rilevare la garanzia della BvS; tuttavia l'elemento di aiuto di Stato di questa misura è probabilmente inferiore al valore nominale della garanzia all'epoca di riferimento;

c) la modifica della garanzia della BvS concordata nel dicembre 1998, in forza della quale i creditori del gruppo Dampfkessel avrebbero potuto ricorrere direttamente alla BvS;

d) la partecipazione azionaria del Land Sassonia-Anhalt per un importo di 825000 DEM.

2. Compatibilità dell'aiuto con il trattato

(57) Le misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono di norma incompatibili con il mercato comune, salvo deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE. In ogni caso, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, gli Stati membri hanno l'obbligo di procedere alla notifica preventiva di tali aiuti di Stato.

(58) Nel caso in esame si applica l'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE il quale stabilisce che la Commissione può, a determinate condizioni, autorizzare aiuti di Stato. Si tratta di aiuti che, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, sono destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(16) del 1994 (di seguito "gli orientamenti del 1994"), la Commissione aveva illustrato nel dettaglio le premesse per il positivo esercizio di questo potere discrezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(59) La Commissione può autorizzare aiuti di Stato anche ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, qualora essi siano destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. I nuovi Länder federali tedeschi rientrano tra tali regioni. Nel caso in esame l'aiuto mira soprattutto alla ristrutturazione di un'impresa in difficoltà e non a favorire lo sviluppo economico di una regione. Per quanto un'impresa la cui ristrutturazione si sia conclusa con successo possa contribuire allo sviluppo di una regione, l'aiuto dovrebbe essere valutato alla luce del disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), piuttosto che alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(60) Le condizioni di ammissibilità sono illustrate al paragrafo 3.2 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Le misure di aiuto menzionate al considerando 56 soddisfano tutte le condizioni ivi citate.

2.1. Ammissibilità del beneficiario all'aiuto

(61) In conformità degli orientamenti del 1994 gli aiuti alla ristrutturazione possono essere accordati unicamente ad imprese in difficoltà. Un'impresa di recente costituzione è in linea di principio non ammissibile all'aiuto, dato che tali imprese non sono di norma considerate imprese in difficoltà. Tale regola vale anche per le nuove imprese costituite a seguito della liquidazione di una precedente impresa. L'unica eccezione a tale regola è data dalle imprese beneficiarie di aiuti della BvS nel quadro della privatizzazione delle imprese statali della ex Rdt. Questa eccezione, che tiene conto dell'eccezionale situazione della Germania orientale, si applica esclusivamente alle privatizzazioni attuate dalla BvS prima della fine del 1999(17).

(62) Nel caso in esame tutte le misure di aiuto a favore del gruppo Dampfkessel sono state attuate prima della fine del 1999. Considerate le perduranti difficoltà finanziarie in cui si trova, il gruppo Dampfkessel - nonché la DHDB, sua controllata di recente costituzione - può essere considerato un'impresa in difficoltà ammissibile agli aiuti alla ristrutturazione.

(63) A norma del paragrafo 3.2.2. i) degli orientamenti del 1994 gli aiuti alla ristrutturazione dovrebbero di norma essere concessi solo una tantum. Nel caso di specie, sulla base del piano di ristrutturazione modificato, il gruppo Dampfkessel ha ricevuto, oltre agli aiuti oggetto della decisione del 1996, un secondo pacchetto di aiuti. Tuttavia bisogna altresì considerare il contesto economico, ossia i profondi cambiamenti intervenuti negli anni '90 nell'economica tedesco-orientale. Il principio secondo il quale gli aiuti devono essere concessi di norma solo una tantum non deve pertanto essere applicato con la stessa rigidità(18).

2.2. Ripristino della redditività a lungo termine

(64) Un presupposto fondamentale per l'applicazione degli orientamenti del 1994 è che venga ripristinata l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche. Il piano di ristrutturazione risolve i problemi in cui DHD si dibatteva in precedenza. A tale impresa, oggetto ora di procedimento concorsuale, mancavano i mezzi tecnici e finanziari nonché le necessarie qualità manageriali per eseguire con successo i contratti relativi a centrali energetiche complete. La DHDB, la nuova impresa succeduta alla precedente, ha concentrato la sua attività su un segmento del mercato in cui gode di opportunità nettamente migliori. DHDB opererà in futuro come fornitore di altri costruttori di centrali energetiche e offrirà inoltre un servizio di assistenza e manutenzione. Per contratti di tal genere sono richieste competenze tecniche e mezzi finanziari più ridotti. L'offerta di soluzioni appositamente studiate per le specifiche esigenze del cliente contribuirà tra l'altro a sottrarre DHDB alla pressione concorrenziale proveniente da concorrenti più forti la cui offerta si concentra in genere sui prodotti standard.

(65) DHDB, in quanto ultima grande controllata del gruppo Dampfkessel, trarrà grande vantaggio dall'integrazione nel gruppo DIM, che la doterà della necessaria esperienza oltre a fornirle accesso ai clienti. È prevedibile che tale integrazione in una grande impresa, operante con successo su numerosi mercati collegati, consentirà di ottenere importanti sinergie. Inoltre DIM metterà a disposizione della nuova controllata DHDB i mezzi finanziari necessari per aggiudicarsi i contratti e eseguirli.

(66) La Commissione rammenta tra l'altro che gli investitori che detengono il controllo del gruppo DIM hanno dimostrato in passato di essere in grado di portare a termine con successo la privatizzazione di ex imprese manifatturiere statali in settori affini nella Germania orientale. Le cause del fallimento dell'originario piano di ristrutturazione sono senz'altro da ritrovare in una serie di circostanze particolari. Le riserve espresse dalla Commissione tra l'altro in occasione dell'avvio dell'indagine formale in merito alle risorse che il gruppo Dampfkessel avrebbe potuto mettere a disposizione di DHDB possono ritenersi superate alla luce della prevista integrazione di DHDB nel gruppo DIM.

2.3. Assenza di indebite distorsioni della concorrenza

(67) I beneficiari non possono destinare gli aiuti ad un aumento di capacità e in caso di sovraccapacità settoriale devono ridurre le proprie capacità. Per quanto tale regola si applichi di norma anche alle ristrutturazioni nelle regioni assistite, in tali regioni è possibile un'applicazione più flessibile di tale principio(19). Ciò vale soprattutto per gli aiuti alle PMI che incidono in misura minore sugli scambi rispetto agli aiuti concessi alle grandi imprese e per i quali è più facile che l'eventuale distorsione della concorrenza sia controbilanciata da vantaggi di natura economica(20).

(68) La Commissione, sulla base dei dati a sua disposizione, constata che le misure di aiuto statale nel quadro del piano di ristrutturazione modificato non porteranno ad alcun aumento di capacità. Dato che DHDB ha rilevato solo 50 degli 80 addetti di DBD è persino ipotizzabile una riduzione di capacità. Il tipo di attività del gruppo - costruzione di impianti di centrali energetiche e fornitura dei servizi relativi secondo le esigenze del cliente - rende però difficile quantificare le capacità del gruppo Dampfkessel.

(69) Infine la Commissione rammenta che il gruppo Dampfkessel, operando nel mercato della costruzione di impianti di centrali energetiche, deve affrontare la concorrenza di operatori decisamente più forti. Gli aiuti al gruppo Dampfkessel avranno pertanto con ogni probabilità uno scarso effetto distorsivo della concorrenza. Alla luce dei vantaggi derivanti dagli aiuti alla ristrutturazione, le misure non avranno alcun indebito effetto distorsivo della concorrenza. Per quanto attiene a questo aspetto è pertanto soddisfatto il disposto degli orientamenti del 1994.

2.4. Proporzionalità dell'aiuto

(70) Gli aiuti devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai costi complessivi di questa. Il beneficiario deve contribuire in maniera significativa ai costi di ristrutturazione del gruppo Dampfkessel.

(71) A questo proposito la Commissione constata che una delle misure statali prevista nel piano originario (ossia la garanzia di 3 milioni di DEM) è ora finanziata dagli stessi investitori privati. Tale contributo va considerato tenendo conto dei notevoli mezzi finanziari già messi a disposizione del gruppo Dampfkessel dagli investitori nel quadro del piano di ristrutturazione modificato. Gli investitori hanno costituito il capitale proprio della DHDB pari a 1 milione di DEM e hanno concesso alla DH Holding un prestito per 3,5 milioni di DEM. Nel complesso l'apporto di capitale privato alle imprese del gruppo Dampfkessel ammonta a 7,5 milioni di DEM. Tale somma è commisurata al finanziamento pubblico di 5,825 milioni di DEM oltre agli aiuti in forma di proroga dei termini per rilevare la garanzia della BvS. La Commissione è pertanto convinta che gli investitori diano un apporto significativo ai costi di ristrutturazione.

2.5. Piena attuazione del piano di ristrutturazione

(72) L'impresa destinataria degli aiuti alla ristrutturazione deve dare piena attuazione al piano di ristrutturazione autorizzato dalla Commissione. L'attuazione del piano verrà monitorata per mezzo di relazioni annuali che la Germania trasmetterà alla Commissione.

IV. CONCLUSIONI

(73) La Commissione constata che la Germania ha ritirato la notifica relativa alla prevista garanzia a favore del gruppo Dampfkessel Hohenturm per un importo di 3 milioni di DEM.

(74) La Commissione constata inoltre che le misure di cui al considerando 56 a favore del gruppo Dampfkessel costituiscono aiuti di Stato. La Germania ha adottato tali misure in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Ciononostante esse sono conformi ai criteri fissati negli orientamenti del 1994 e sono pertanto compatibili con il mercato comune, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione constata che la Germania ha ritirato la notifica relativa alla prevista garanzia a favore del gruppo Dampfkessel Hohenturm per un importo di 3 milioni di DEM.

Articolo 2

Gli aiuti ad hoc alla ristrutturazione in forma di:

a) un contributo della Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) per un importo di 5 milioni di DEM;

b) una proroga del termine per rilevare la garanzia concessa dalla BvS agli investitori;

c) la modifica della garanzia della BvS nel dicembre 1998, in forza della quale i creditori del gruppo Dampfkessel avrebbero potuto ricorrere direttamente alla BvS; nonché

d) una partecipazione azionaria del Land Sassonia-Anhalt per un importo di 825000 DEM,

concessi dalla Germania nel 1998 e nel 1999 a favore del gruppo Dampfkessel Hohenturm, sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 3

1. Il piano di ristrutturazione deve essere attuato integralmente. Devono essere adottate tutte le adeguate misure per garantirne l'attuazione.

2. L'attuazione del piano verrà monitorata per mezzo di relazioni annuali che la Germania trasmetterà alla Commissione.

3. Qualora le condizioni fissate al presente articolo non venissero rispettate, si potrà procedere alla revoca della deroga.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU C 379 del 31.12.1999, pag. 4.

(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(3) Aiuto di Stato n. 729/96; lettera della Commissione del 27 dicembre 1996 [SG (96) D/11702].

(4) Cfr. nota 1.

(5) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione di impresa è sempre riferita ad un'unità economica anche qualora tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche (sentenza del 12 luglio 1984, nella causa 170/83, Hydrotherm Gerätebau GmbH/Firma Compact, Racc. 1984, pag. 2999); sentenza del Tribunale di primo grado del 29 giugno 2000, nella causa T-234/95, DSG Dradenauer Stahlgesellschaft/Commissione, punto 124, Racc. 2000, pag. II-2603)

(6) Cfr. nota 3.

(7) Cfr. nota 14.

(8) Aiuto di Stato N 768/94, terzo regime della Treuhand, autorizzato dalla Commissione con lettera SG(95) D/1062 del 1o febbraio 1995.

(9) Sulla base dell'autorizzazione della Commissione, cfr. nota 3.

(10) La Germania ha confermato nella sua comunicazione del 15 febbraio 2001 che tale linea di condotta sarebbe stata conforme alla legge.

(11) Sentenza del 29 aprile 1999, nella causa C-342/96, Spagna/Commissione, Racc. 1999, pag. I-2459, punto 46, e sentenza del 29 giugno 1999, nella causa C-256/97, DMT, Racc. 1999, pag. I-3913, punto 24.

(12) Nella comunicazione del 15 febbraio 2001.

(13) Nella comunicazione del 27 gennaio 2001.

(14) Aiuto di Stato N 337/97, lettera della Commissione SG(97) D/6876 del 12 agosto 1997.

(15) Cfr. punto 7 della decisione di autorizzazione della Commissione dell'aiuto di Stato N 337/97.

(16) GU C 368 del 23.12.1994. Gli orientamenti sono stati riveduti nel 1999 (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2). La versione del 1999 non è applicabile al caso in esame in quanto le misure di aiuto furono adottate prima della sua pubblicazione (vedi paragrafo 7 degli orientamenti del 1999).

(17) Cfr. nota 10 degli orientamenti del 1999.

(18) Per quanto riguarda le ristrutturazioni in Germania orientale notificate prima della fine del 2000, gli orientamenti del 1999 sono esplicitamente flessibili in merito al principio che gli aiuti debbano essere accordati di norma solo una tantum.

(19) Vedi paragrafo 3.2.3. degli orientamenti del 1994.

(20) Vedi paragrafo 3.2.4. degli orientamenti del 1994.