32001D0818

2001/818/CE: Decisione della Commissione, del 22 novembre 2001, recante modifica della decisione 95/454/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Repubblica di Corea (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3692]

Gazzetta ufficiale n. L 307 del 24/11/2001 pag. 0020 - 0021


Decisione della Commissione

del 22 novembre 2001

recante modifica della decisione 95/454/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Repubblica di Corea

[notificata con il numero C(2001) 3692]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/818/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato A della decisione 95/454/CE della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Repubblica di Corea(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/641/CE(4), definisce il modello del certificato sanitario per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Repubblica di Corea destinati alla Comunità europea.

(2) La decisione 95/453/CE della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea(5), modificata da ultimo dalla decisione 2001/676/CE(6), autorizza le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati e trasformati originari della Repubblica di Corea. Occorre pertanto completare l'attestato sanitario del certificato sanitario stabilito dalla decisione 95/454/CE con le diciture pertinenti sui requisiti previsti per i molluschi bivalvi.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 95/454/CE è modificata come segue:

La sezione IV dell'allegato A è sostituita dal testo seguente: "IV. Attestato sanitario

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;

7) inoltre, se i prodotti della pesca sono molluschi bivalvi congelati o trasformati: i molluschi provengono da zone di produzione riconosciute di cui all'allegato della decisione 95/453/CE della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea.

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni delle direttive 91/492/CEE, 91/493/CEE e 92/48/CEE e delle decisioni 95/453/CE e 95/454/CE."

Articolo 2

La presente decisione si applica 45 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 264 del 7.11.1995, pag. 37.

(4) GU L 224 del 21.8.2001, pag. 10.

(5) GU L 264 del 7.11.1995, pag. 35.

(6) GU L 18 del 5.9.2001, pag. 18.