32001D0796

2001/796/PESC: Decisione del Consiglio, del 15 novembre 2001, che proroga e modifica la decisione 1999/730/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 17/11/2001 pag. 0001 - 0002


Decisione del Consiglio

del 15 novembre 2001

che proroga e modifica la decisione 1999/730/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia

(2001/796/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista l'azione comune 1999/34/PESC, del 17 dicembre 1998, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere(1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 novembre 1999 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/730/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia(2) intesa ad attuare l'azione comune 1999/34/PESC.

(2) Taluni obiettivi non hanno potuto essere conseguiti fino al 15 novembre 2001, data di scadenza della decisione 1999/730/PESC, mentre altri obiettivi dovrebbero essere consolidati ed estesi dopo tale data.

(3) Il proseguimento del contributo dell'Unione europea si inserisce nella proroga del programma d'azione inteso a prevenire, combattere ed eliminare il commercio illegale delle armi leggere sotto tutti i suoi aspetti, adottato dalla conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (New York, 9-20 luglio 2001). Ciò dovrebbe incoraggiare altri finanziatori ad appoggiare gli sforzi di riduzione e di controllo delle armi leggere e delle armi portatili e consentire, se del caso, l'esecuzione di progetti congiunti con altri finanziatori.

(4) È opportuno di conseguenza prorogare e modificare la decisione 1999/730/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 1999/730/PESC è modificata come segue:

a) all'articolo 3, paragrafo 1, l'importo di riferimento finanziario è sostituito da quello di 1768200 EUR;

b) all'articolo 4, secondo comma, la data del "15 novembre 2001" è sostituita da quella del "15 novembre 2002";

c) l'allegato è sostituito da quello della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il 16 novembre 2001.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Aelvoet

(1) GU L 9 del 15.1.1999, pag. 1.

(2) GU L 294 del 16.11.1999, pag. 5. Decisione prorogata e modificata dalla decisione 2000/724/PESC (GU L 292 del 21.11.2000, pag. 3).

ALLEGATO

MANDATO DEL RESPONSABILE DI PROGETTO

1. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il responsabile di progetto, con il supporto degli esperti in materia, continuerà ad operare a favore dello sviluppo di leggi e regolamenti adeguati. A tal fine, il responsabile di progetto assisterà il governo e il Parlamento nel processo che porterà all'adozione del relativo progetto di legge, contribuirà alla sua applicazione, soprattutto mediante l'elaborazione di leggi e regolamentazioni di diritto derivato. Esso appoggerà altresì i programmi di informazione e di sensibilizzazione del pubblico relativi a detto progetto di legge.

2. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il responsabile di progetto, con la collaborazione delle forze armate cambogiane, proseguirà gli sforzi per la registrazione, gestione e sicurezza dei depositi di armi e per lo sviluppo di politiche, orientamenti e procedure in questo settore. A tal fine, il responsabile di progetto garantirà il controllo del progetto portato avanti nella provincia di Kampong Cham (distretto militare 1), organizzerà un progetto in un altro distretto militare e, a livello nazionale, continuerà gli sforzi intrapresi in materia di formazione, sviluppo di sistemi e registrazione di armi. Provvederà al coinvolgimento diretto delle autorità interessate nella definizione e nell'attuazione del nuovo progetto.

Nel perseguire questi stessi obiettivi, per quanto riguarda in particolare le forze di polizia, il responsabile di progetto, assistito da un esperto in materia, effettuerà uno studio di fattibilità su un progetto per la registrazione, gestione e sicurezza dei depositi di armi. Tale progetto comprenderà lo sviluppo di sistemi di formazione e di registrazione.

3. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), il responsabile di progetto, con il supporto degli esperti in materia, continuerà ad appoggiare e promuovere il programma nazionale del governo riguardante le cerimonie di distruzione pubblica delle armi raccolte e, se del caso, di armi eccedenti dell'esercito e delle forze di polizia e di sicurezza (soprattutto nell'ambito dei programmi di smobilitazione e di reinserimento). Il responsabile di progetto potrà all'occorrenza ed entro certi limiti contribuire a sviluppare le capacità della commissione nazionale per la riforma e la gestione delle armi (National Commission for Weapons Reform and Management). Il responsabile di progetto continuerà ad assicurare il controllo e la valutazione dell'attuazione dei progetti pilota "armi contro sviluppo" a Kracheh e Pursat. Può estendere tali progetti a comuni nei distretti vicini.

4. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), l'assistenza finanziaria sarà destinata dal responsabile di progetto al sostegno di attività di organizzazioni non governative in Cambogia, inclusa la coalizione che costituisce il "gruppo di lavoro per la riduzione delle armi in Cambogia", quali sensibilizzazione, scambio di informazioni e programmi di istruzione e formazione. Queste attività potranno svolgersi in regioni specificamente scelte della Cambogia, in base ad accordi tra il responsabile di progetto e le organizzazioni competenti. Si presterà particolare attenzione ad un coordinamento ed una cooperazione finanziaria rafforzati tra tali organizzazioni.

5. Il responsabile di progetto provvede affinché siano istituite opportune procedure per un controllo e una valutazione efficaci delle attività. A tal fine egli cerca la piena cooperazione del governo della Cambogia e delle forze di polizia e di sicurezza.

6. Il responsabile di progetto incoraggerà ed assisterà altri finanziatori a sostenere gli sforzi per la riduzione e il controllo delle armi leggere e delle armi portatili, mostrandosi eventualmente disposto ad eseguire progetti assieme ad altri finanziatori, entro i limiti dei compiti oggetto del presente mandato. Tenuto conto del ruolo d'avanguardia dell'Unione europea in tale settore, egli svolgerà un ruolo centrale negli sforzi compiuti a livello internazionale ed eventualmente contribuirà alla gestione e all'esecuzione di progetti sostenuti da altri finanziatori.