2001/779/CE: Decisione della Commissione, del 15 novembre 2000, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore della Solar Tech srl (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 3565]
Gazzetta ufficiale n. L 292 del 09/11/2001 pag. 0045 - 0057
Decisione della Commissione del 15 novembre 2000 relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore della Solar Tech srl [notificata con il numero C(2000) 3565] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/779/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli(1) e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 24 novembre 1999, l'Italia ha notificato alla Commissione l'aiuto in favore della Solar Tech srl, registrato con il numero N 736/99, ed ha inviato informazioni complementari con lettere del 20 dicembre 1999, 4 febbraio 2000 e 17 febbraio 2000. L'Italia ha inoltre trasmesso altri documenti relativi alla notifica con lettere in data 20 maggio 1999, 23 luglio 1999 e 25 ottobre 1999 nonché nel corso di riunioni bilaterali con i servizi della Commissione. (2) Con lettera del 4 aprile 2000 la Commissione ha informato l'Italia della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione. (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto di cui trattasi. (4) La Commissione ha ricevuto al riguardo osservazioni degli interessati, che ha trasmesso all'Italia con lettera del 29 giugno 2000 offrendole la possibilità di commentarle. 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO 2.1. L'IMPRESA BENEFICIARIA 2.1.1. SOLAR TECH SRL (5) L'impresa beneficiaria è la Solar Tech srl (in prosieguo "Solar Tech"), impresa di recente costituzione. La Solar Tech produrrà film di silicio amorfo per la produzione di pannelli solari per coperture (tetti fotovoltaici), facciate, rivestimenti e barriere acustiche. (6) Alla data della notificazione, la Solar Tech non aveva dipendenti, il suo fatturato e la sua situazione patrimoniale e finanziaria non erano significativi. (7) La Solar Tech appartiene per il 76 % a tre persone fisiche: il sig. Colomban (46 %), il sig. Pavan (15 %) e il sig. Bonotto (15 %), e per il 24 % ad un'impresa, la Permasteelisa. 2.1.2. PERMASTEELISA SpA (8) La Permasteelisa SpA è la società capogruppo del gruppo Permasteelisa, che opera nel settore delle facciate continue e altri rivestimenti per grandi opere infrastrutturali civili. (9) Nel 1998, il gruppo Permasteelisa aveva 1261 dipendenti (di cui 520 nel SEE) e un fatturato superiore a 280 milioni di EUR. (10) Dai documenti allegati alla notificazione risulta che Permasteelisa SpA è una società quotata alla borsa di Milano, detenuta per il 48,7 % dalla società holding lussemburghese Bateman & P, per il 3,6 % dalla società holding lussemburghese Holding Bau e per il resto dal mercato (salvo il 6,9 % di azioni proprie). Secondo gli stessi documenti i soci della Solar Tech srl persone fisiche (in particolare il sig. Colomban) detengono il controllo di Permasteelisa SpA(3), ed esercitano tutti funzioni in seno al gruppo: il sig. Colomban è il fondatore di Permasteelisa SpA e ne detiene il 9 %; il sig. Pavan è il presidente; il sig. M. Bonotto è presidente di PM Design srl, società del gruppo Permasteelisa. 2.2. IL PROGETTO DI INVESTIMENTO 2.2.1. NATURA ED AMMONTARE DELL'INVESTIMENTO (11) Il progetto riguarda la costruzione di uno stabilimento per la fabbricazione di un film di silicio amorfo e la produzione di pannelli solari integrati. Lo stabilimento sarà ubicato a Manfredonia (FG). A regime (2003), Solar Tech dovrebbe produrre pannelli per una capacità di 25 MW circa e realizzare un fatturato di 106,5 miliardi di lire (55 milioni di EUR). (12) Il progetto darà luogo ai seguenti investimenti: >SPAZIO PER TABELLA> 2.2.2. CREAZIONE DI OCCUPAZIONE DIRETTA (13) Il progetto creerà, a regime (2003), 280 posti di lavoro diretti (1 dirigente, 114 impiegati e 165 operai)(4). 2.2.3. CREAZIONE DI OCCUPAZIONE INDIRETTA (14) L'Italia prevede che il progetto creerà 204 posti di lavoro indiretti nella regione assistita in questione e nelle regioni assistite limitrofe, secondo lo schema seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 2.3. L'AIUTO IN PROGETTO 2.3.1. LA MISURA (15) L'aiuto (sovvenzione a fondo perduto) è concesso dallo Stato italiano (Cassa depositi e prestiti su fondi CIPE) in base alla legge n. 488/92 e successive disposizioni di attuazione [in particolare legge n. 662/96, articolo 2, comma 203, lettera c) e delibera CIPE 21 marzo 1997]. Tale regime normativo è stato autorizzato dalla Commissione(5). (16) L'aiuto è stato accordato in base al secondo protocollo aggiuntivo del Contratto d'area per l'area di Manfredonia, firmato il 19 marzo 1999. Tale documento precisa che è in corso la notificazione all'UE ai sensi della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento(6) (in prosieguo "la disciplina multisettoriale") e che l'erogazione della prima quota di contributi è subordinata alle decisioni dell'UE(7). 2.3.2. AMMONTARE DELL'AIUTO (17) L'aiuto previsto ammonta a 42788290 EUR, da versare in due quote uguali di 21394150 EUR nel 2000 e nel 2001. Ciò corrisponde ad un valore attualizzato di 41652000 EUR. (18) Secondo l'Italia, l'importo corrisponde all'intensità massima ammissibile, ossia: - 40 % ESN [intensità massima per gli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, fascia B(8) più - 15 % ESL (maggiorazione dell'intensità massima in favore delle PMI). (19) Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, l'intensità dell'aiuto in progetto è pari al 50,14 % ESN. 2.4. AVVIO DEL PROCEDIMENTO (20) Il 4 aprile 2000, la Commissione ha comunicato all'Italia di aver avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei confronti del progetto di aiuto in questione. I dubbi espressi dalla Commissione vertono principalmente sul possesso, da parte della Solar Tech, dei requisiti delle PMI previsti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese del 23 luglio 1996(9) (in prosieguo: "disciplina degli aiuti alle PMI") e sul fatto che Solar Tech non risente degli svantaggi caratteristici delle PMI. 3. VALUTAZIONE 3.1. IL MERCATO INTERESSATO 3.1.1. IL PRODOTTO (21) Il mercato del prodotto è quello dei rivestimenti fotovoltaici integrati per l'edilizia (comprese le infrastrutture civili): coperture, facciate, rivestimenti e barriere acustici stradali e ferroviarie. 3.1.2. DIMENSIONE GEOGRAFICA (22) In base alla notifica, il mercato deve essere analizzato a livello europeo. L'Italia ha indicato che per il calcolo delle quote di mercato e tenuto conto delle caratteristiche dei prodotti, il mercato poteva essere considerato mondiale. Tuttavia, viste le quote di mercato (cfr. oltre), nella fattispecie appare irrilevante determinare se il mercato è mondiale oppure europeo. 3.1.3. EVOLUZIONE DEL MERCATO(10) (23) In linea generale, si può ritenere che il mercato europeo degli impianti fotovoltaici sia un mercato di dimensioni ridotte ma altamente dinamico ed in piena espansione, anche se la percentuale della produzione di energia realizzata con questi sistemi è ancora relativamente modesta in ambito comunitario. Due sono le tecnologie presenti sul mercato: quella del silicio cristallino e quella del film sottile, con una ripartizione di circa 89 % per la prima e 11 % per la seconda(11). Va sottolineato inoltre che questo mercato è caratterizzato dalla presenza di numerose barriere all'accesso di ordine legislativo e tecnologico. (24) Il volume della produzione europea nel 1995 è stato dell'ordine di 13,1 MWp. Questo volume di produzione si è situato fra 30 e 35 MWp nel 1999(12), il che rappresenta una crescita annua dell'ordine del 20 %. Si tratta di un tasso di crescita ampiamente superiore a quello dell'industria manifatturiera (inferiore al 3 %) durante lo stesso periodo. Per quanto riguarda il futuro è difficile formulare previsioni affidabili. Tuttavia, premesso che Frost & Sullivan avevano stimato il volume di produzione pari a 26,4 MWp per il 1999 e a 59,3 MWp per il 2003, appare ragionevole prevedere, oggi, un volume di produzione dell'ordine di 75-85 MWp per il 2003. Occorre inoltre osservare che, tenuto conto del calo costante del prezzo dei moduli fotovoltaici (5,36 EUR/Wp nel 1995; 3,30 EUR/Wp nel 1999), questa forte crescita in termini di volume si traduce in un aumento minore del fatturato del settore. 3.1.4. QUOTE DI MERCATO (25) Dallo studio di Stategies Unlimited risulta che le quote di produzione dei principali fabbricanti sono le seguenti: Produzioni in Europa >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Strategies Unlimited (cfr. nota). (26) Poiché la Solar Tech è una società di recente costituzione, il suo fatturato non è ancora significativo: la sua quota di mercato al momento della presentazione della domanda di aiuto è quindi prossima a zero. Quanto alla Permasteelisa, l'impresa non è attualmente presente sul mercato di cui trattasi. (27) Per quanto riguarda il futuro, le previsioni di produzione della Solar Tech per il 2003 (25 MWp) permettono una stima della quota di mercato europeo dell'ordine del 30-35 % (le quote di mercato a livello mondiale sono, ben inteso, inferiori). La Solar Tech sarà attiva nel sottosettore tecnologico più debole (sottosettore dei film). I suoi concorrenti più diretti (BPSolar e SiemensSolar) possiedono quote di mercato elevate anche in questo sottosettore. 3.2. DETERMINAZIONE DELL'INTENSITÀ MASSIMA AUTORIZZATA 3.2.1. OBBLIGO DI NOTIFICA IN BASE ALLA DISCIPLINA MULTISETTORIALE (28) L'aiuto in questione è concesso nel quadro di un regime di aiuti a finalità regionale approvato dalla Commissione(13) e ricade nella disciplina multisettoriale in quanto: - il progetto ha un costo totale superiore a 50 milioni di EUR: il valore attuale del progetto è di 56 milioni di EUR, - l'intensità cumulativa dell'aiuto, espressa in percentuale dei costi di investimento ammissibili, è superiore al 50 % del massimale degli aiuti regionali alle grandi imprese nella zona considerata: l'aiuto è superiore al 100 % del massimale in quanto l'Italia intende concedere il 100 % di tale massimale maggiorato del 15 % ESL (maggiorazione in favore delle PMI) e - l'aiuto per posto di lavoro creato o salvaguardato è superiore a 40000 EUR: l'ammontare dell'aiuto previsto è di 42788290 EUR (valore nominale), i posti di lavoro (diretti) creati sono 280, il che equivale ad un aiuto per posto di lavoro superiore a 150000 EUR. (29) L'Italia ha notificato alla Commissione l'aiuto in oggetto il 24 novembre 1999, ossia dopo che era stato concesso (19 marzo 1999). Tuttavia non si tratta di un aiuto non notificato in quanto l'atto di concessione ne subordina il versamento al beneficiario all'autorizzazione della Commissione. (30) A norma della disciplina multisettoriale(14) la Commissione determina l'intensità massima ammissibile per un aiuto notificato secondo una formula che tiene conto di diversi fattori. Il calcolo inizia con la determinazione dell'intensità massima di aiuto (massimale di aiuto regionale) di cui una grande impresa può beneficiare nella zona assistita considerata, in base al regime di aiuti a finalità regionale autorizzato e vigente alla data della notifica. Alla percentuale ottenuta saranno poi applicati diversi coefficienti correttori, secondo tre criteri di valutazione specifici per ricavare l'intensità massima ammissibile per il progetto: il fattore concorrenza, il fattore capitale/lavoro e il fattore impatto regionale. 3.2.2. DETERMINAZIONE DELL'INTENSITÀ MASSIMA DI AIUTO ("FATTORE R") 3.2.2.1. Intensità massima dell'aiuto ammesso per le grandi imprese (31) L'intensità massima dell'aiuto autorizzato per le grandi imprese nella zona di Manfredonia (Foggia) in base al regime di aiuto a finalità regionale ammontava, alla data della notifica, al 40 % ESN. 3.2.2.2. Applicabilità della maggiorazione in favore delle piccole e medie imprese Introduzione (32) L'Italia intende concedere alla Solar Tech la maggiorazione degli aiuti in favore delle piccole e medie imprese, pari al 15 % ESL ed indica, a questo proposito, che la Solar Tech risponde ai criteri definiti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI in quanto: - da un lato, la Solar Tech è un'impresa di recente costituzione (quindi non ha personale né fatturato significativo), - d'altro lato, la Solar Tech sembra possedere il requisito dell'indipendenza non essendo detenuta per il 25 % o più (del capitale o dei diritti di voto) da una o più imprese non corrispondenti alla definizione di PMI: l'unica impresa che detiene quote nella Solar Tech è la Permasteelisa, che ne detiene solo il 24 %. La disciplina degli aiuti alle PMI (33) Al fine di verificare l'ammissibilità della maggiorazione dell'ammontare degli aiuti prevista a favore delle PMI nel caso di cui trattasi, occorre riferirsi alla disciplina degli aiuti alle PMI del 23 luglio 1996 [che sostituisce la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese del 20 maggio 1992(15)], nonché alla raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996(16), concernente la definizione di piccole e medie imprese (in prosieguo la raccomandazione). (34) La disciplina degli aiuti alle PMI indica, al punto 1.2, che le piccole e medie imprese, pur svolgendo un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro, si trovano di fronte ad un certo numero di ostacoli che ne possono frenare lo sviluppo. Tra questi figurano le difficoltà di accesso al capitale e al credito, le difficoltà di accesso all'informazione, alle nuove tecnologie, ai mercati potenziali, i costi derivanti dall'applicazione di nuove normative ecc. (35) Pertanto, la maggiorazione dell'ammontare degli aiuti previsti in favore delle PMI è giustificata, oltre che dal contributo fornito da tali imprese ai fini dell'interesse comune, dalla necessità di compensare gli svantaggi di cui soffrono le PMI, considerato il ruolo positivo che queste svolgono. Tuttavia occorre verificare che detta maggiorazione dell'aiuto sia effettivamente destinata ad imprese che soffrono di tali svantaggi. In particolare la definizione di PMI utilizzata deve delimitare la nozione di PMI in modo da comprendervi tutte e soltanto le imprese che producono gli effetti esterni positivi previsti e che soffrono degli svantaggi sopra indicati. Tale definizione non deve dunque spingersi fino a comprendere le numerose imprese di più grande dimensione che non presentano necessariamente gli effetti esterni positivi o gli svantaggi che caratterizzano il settore delle PMI. Infatti gli aiuti accordati a queste ultime imprese rischiano di falsare ulteriormente la concorrenza e gli scambi intracomunitari. Tale principio è enunciato nel considerando 22 della raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, che recita: "considerando quindi che è opportuno fissare soglie piuttosto rigorose per definire le PMI, affinché le misure ad esse destinate avvantaggino effettivamente le imprese che subiscono lo svantaggio della loro dimensione." (36) Pertanto, è alla luce di tali principi che occorre determinare se la Solar Tech rientra nella definizione di PMI. Orbene, questa impresa non soddisfa le condizioni necessarie per poter beneficiare della maggiorazione d'aiuto prevista a favore delle PMI. Tale constatazione discende dalla constatazione che, dal punto di vista economico, Solar Tech deve essere considerata come un impresa facente parte del gruppo Permasteelisa, il quale è una grande impresa, nonostante la Permasteelisa detenga solo il 24 % della Solar Tech. Orbene, grazie ai legami economici, finanziari e organici che esistono tra le due società, la Solar Tech non deve far fronte, se non in scarsa misura, agli svantaggi cui sono di solito esposte le PMI e che costituiscono un motivo fondamentale della maggiorazione del massimale di aiuto consentita a favore di queste imprese. Solar Tech ed il gruppo Permasteelisa (37) La Solar Tech deve essere considerata una società facente parte del gruppo Permasteelisa. Questo elemento risulta chiaramente dalla notifica stessa (pag. 2), laddove è indicato che le ragioni dell'investimento risiedono nel fatto che il gruppo Permasteelisa, leader mondiale nel settore della produzione e del montaggio dei rivestimenti innovativi per grandi opere infrastrutturali civili, con tale iniziativa vuole estendere alle tecnologie solari(17) la sua gamma di prodotti (sottolineatura aggiunta). (38) Inoltre, dal punto 2.1.2 risulta che le persone fisiche che sono soci e/o dirigenti della Solar Tech sono anche soci e/o dirigenti di Permasteelisa: - Il sig. Colomban è il fondatore del gruppo Permasteelisa, ne è l'azionista di riferimento (questo punto viene dichiarato nella notifica stessa; ne detiene direttamente il 9 % più una quota non conosciuta tramite delle società holding lussemburghesi) e vi esercita delle funzioni di direzione generale. Nel contempo, è il principale azionista della Solar Tech (46 % delle quote) e ne è l'amministratore unico. - Il sig. Pavan è presidente del gruppo Permasteelisa. Nel contempo, detiene 15 % della Solar Tech. - Il sig. Bonetto è membro del consiglio di amministrazione della Permasteelisa ed è presidente di una società del gruppo. Nel contempo, detiene 15 % della Solar Tech. (39) Questi elementi si aggiungono al fatto che la Permasteelisa detiene il 24 % della Solar Tech. Svantaggi cui si trovano esposte le PMI (40) Discende da quanto sopra che esistono dei legami molto stretti tra la Solar Tech e la Permasteelisa. Grazie a questi legami, la Solar Tech non patisce degli svantaggi tipici delle PMI: difficoltà di accesso al capitale e al credito, all'informazione, alle nuove tecnologie, ecc. Tali svantaggi possono anche riguardare il costo relativo delle procedure amministrative, la realizzazione di circuiti di distribuzione, la prospezione di nuovi mercati, ecc. (41) Per quanto attiene alle difficoltà d'accesso al capitale ed al credito, l'Italia ha indicato nella notifica che né il gruppo Permasteelisa né i suoi azionisti hanno aiutato o aiuteranno la Solar Tech ad aver accesso alle fonti di finanziamento. Tale affermazione è però in contrasto con i documenti trasmessi nel quadro della notifica, in particolare con i documenti sui quali si è basata l'istruzione del caso a cura dello Stato membro. In tali documenti si legge che, per quanto riguarda i fondi propri, i fondi necessari alla Solar Tech potranno essere reperiti sulla base delle capacità della Permasteelisa(18). (42) Parimenti, la Solar Tech non risente di nessuno degli altri svantaggi tipici delle PME. Grazie ai legami economici, finanziari e organici che esistono con la società Permasteelisa la Solar Tech non ha da superare gli ostacoli frapposti all'accesso sul mercato nel settore in esame (tecnologici e di distribuzione): - la Solar Tech ha accesso a partner in possesso della tecnologia necessaria (Eurosolare, United Solar Systems Corp. ed ENEA) tramite i suoi tre soci persone fisiche, che sono anche dirigenti del Gruppo Permasteelisa, - per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti, l'Italia ha indicato che la Solar Tech venderà una parte della sua produzione (20-30 %) a Permasteelisa e potrà fruire dei contatti di quest'ultima con vari clienti del settore immobiliare. Ciò spiega come la Solar Tech potrà rivolgersi al mercato mondiale, mentre la maggior parte dei piccoli operatori europei è principalmente attiva sul proprio mercato nazionale. (43) Da questo punto di vista, la situazione della Solar Tech è diversa rispetto alla situazione di una impresa che cerca di superare i tipici svantaggi delle PMI nel quadro di una tutorship (assistenza tecnica). Nel presente caso, la Solar Tech è immediatamente esente da questi svantaggi grazie ai legami, preesistenti, con il gruppo (Permasteelisa) o con i suoi dirigenti. 3.2.2.3. Osservazioni dell'Italia (44) In primo luogo l'Italia ricorda che la Solar Tech soddisfa formalmente i requisiti definiti per le PMI dalla raccomandazione della Commissione del 4 aprile 1996 e dalla disciplina del 23 luglio 1996. Giova rilevare a proposito che il rispetto puramente formale dei requisiti comunitari non costituirebbe comunque un elemento sufficiente per giustificare la maggiorazione d'aiuto prevista a favore delle PMI la quale, come segnalato sopra, deve essere riservata alle sole imprese che soffrono degli svantaggi connessi alla loro dimensione. Orbene, la Solar Tech non soffre di tali svantaggi grazie ai suoi legami con la Permasteelisa. (45) In secondo luogo l'Italia sostiene che il fatto che gli azionisti di Solar Tech siano anche dirigenti o azionisti di Permasteelisa non fa venir meno il carattere di PMI della Solar Tech né, in particolar modo, gli svantaggi di cui soffre. In primo luogo, perché tale coincidenza non è un indizio sintomatico di un eventuale legame fra le due società; in secondo luogo, perché la tesi opposta costituirebbe un ostacolo alla libertà degli individui di fondare una PMI. Quanto al primo punto, basta constatare che si tratta di persone che sono nel contempo azionisti "influenti" o alti dirigenti della Solar Tech e della Permasteelisa e che, pertanto, sono in grado di fare approfittare la Solar Tech della dimensione della Permasteelisa. Per esempio, come riportato dall'organismo istruttore nazionale, Solar Tech potrà avvalersi, per il proprio finanziamento, delle capacità di finanziamento della Permasteelisa. Sul secondo punto occorre evidenziare che quel che è in gioco non è la libertà individuale di fondare una PMI. Gli azionisti e i dirigenti di Permasteelisa sono liberi di creare imprese di qualsiasi dimensione. Le libertà individuali non vengono messe in discussione. Altra cosa è determinare se una nuova impresa creata dai dirigenti e dagli azionisti di Permasteelisa, il cui campo di attività è complementare a quello di Permasteelisa e con cui opererà in stretta collaborazione, soffra dei medesimi svantaggi di cui soffrirebbe una PMI che si impegnasse in un'iniziativa analoga. (46) In terzo luogo l'Italia sostiene che le relazioni fra la Solar Tech e Permasteelisa sono di natura commerciale perché una è fornitrice dell'altra come una impresa qualsiasi. Questo punto è diffìcilmente sostenibile in quanto, per l'appunto, i legami che esistono tra la Solar Tech e la Permasteelisa fanno sì che le loro reciproche relazioni siano di natura diversa rispetto alle relazioni che esistono abitualmente tra imprese terze. Giova ricordare a proposito che gli azionisti e/o dirigenti comuni alle due imprese sono azionisti "influenti" e/o alti dirigenti. Questi dispongono (individualmente o collettivamente) di un potere d'influenza sulle due imprese interessate. Si tratta, nel caso in esame, della possibilità che tali persone fisiche esercitino un'influenza decisiva sul comportamento delle due imprese ed è verosimile che queste persone utilizzino tale possibilità in modo razionale e coerente. Ciò potrà tradursi in un coordinamento delle strategie o nello sviluppo di attività comuni, come peraltro si prospettano nel caso di specie. Pertanto il fatto che le stesse persone esercitino funzioni determinanti (sia in qualità di dirigenti che di azionisti) nelle due imprese, i cui settori di attività rispettivi sono, perlomeno in parte, strettamente connessi, produrrà sul comportamento delle imprese lo stesso effetto che si verificherebbe qualora le medesime formassero un solo gruppo. Per questo motivo, la Solar Tech non soffrirà degli svantaggi ai quali sarebbe stata confrontata senza tali legami privilegiati. Per esempio, la Solar Tech disporrà di un mercato "prigioniero", circostanza abitualmente assente nel caso delle PMI. (47) In quarto luogo l'Italia sostiene che la Solar Tech soffre degli stessi svantaggi che caratterizzano tutte le PMI perché il settore dei pannelli solari è innovativo e, pertanto, molto rischioso. Siffatti rischi determinerebbero i sovraccosti tipici che incombono alle PMI. Anche questo argomento non è pertinente. Infatti, come precisato al considerando 35, gli svantaggi che la maggiorazione degli aiuto per le PMI mira a compensare sono quelli di cui le imprese soffrono a causa delle loro dimensioni e non quelli connessi al settore di attività. (48) Infine l'Italia segnala che, a seguito della quotazione in borsa di Permasteelisa, gli azionisti della Solar Tech detengono ora solo il 20 % di tale impresa. Questo argomento non è pertinente perché, secondo quanto risulta dai documenti presentati nel quadro della notifica, gli azionisti di cui trattasi esercitano il controllo su Permasteelisa malgrado la sua quotazione alla borsa di Milano. Ciò deriva dalla struttura giuridica del gruppo (cfr. punto 2.1.2 della presente decisione). Quanto all'eventualità che gli azionisti possano aver perso il controllo di Permasteelisa dopo la notificazione, si tratta di un elemento nuovo, assolutamente irrilevante per l'esame della compatibilità dell'aiuto. Dovendo infatti valutare se la maggiorazione destinata alle PMI sia applicabile ad un beneficiario di un aiuto notificato, la Commissione fa riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della concessione dell'aiuto (19 marzo 1999), così come è stata descritta nella notifica. Questo perché, tenuto conto degli obiettivi degli aiuti alle PMI (e segnatamente la necessità di superare gli svantaggi dovuti alla dimensione), occorre valutare la dimensione dei beneficiari prima che questi effettuino l'investimento. Del resto, se così non fosse (vale a dire se si dovesse tener conto degli sviluppi futuri), la Commissione dovrebbe, ad esempio, considerare che la Solar Tech non è una PMI dato che avrà un fatturato superiore a 50 milioni di EUR (ed è pertanto destinata ad esulare di per sé sola dalla definizione di PMI). (49) È opportuno infine constatare che l'Italia non ha apportato nessun elemento atto a dimostrare che la Solar Tech dispone di un credito proprio, presso le istituzioni bancarie, cioè indipendente dalla affidabilità di Permasteelisa. 3.2.2.4. Conclusione (50) Da quanto precedentemente esposto risulta dunque che la Solar Tech non può beneficiare della maggiorazione d'aiuto a favore delle PMI perché, grazie ai suoi legami economici, finanziari ed organici con Permasteelisa, non soffre degli svantaggi tipici delle PMI ai quali fa riferimento la disciplina comunitaria. Di conseguenza, la maggiorazione del 15 % ESL in favore delle PMI non è applicabile nel caso in esame. 3.2.3. IL FATTORE CONCORRENZA (FATTORE T)(19) (51) Il fattore concorrenza implica un'analisi diretta a stabilire se il progetto notificato sarà realizzato in un settore o sottosettore che soffre di sovraccapacità strutturale. (52) Per determinare l'eventuale esistenza di una sovraccapacità strutturale nel (sotto)settore interessato, la Commissione esamina la differenza, a livello comunitario, tra il tasso medio di utilizzazione della capacità in tutta l'industria manifatturiera ed il tasso medio di utilizzazione della capacità nel (sotto)settore interessato. In mancanza di dati sufficienti sull'utilizzazione della capacità, la Commissione esamina se l'investimento avviene in un settore che si trovi in una fase di contrazione. A tal fine, confronta l'andamento del consumo apparente del prodotto o dei prodotti con il tasso di crescita di tutta l'industria manifatturiera del SEE. (53) Nel caso di specie, i dati relativi al tasso di utilizzazione delle capacità sono insufficienti e altrettanto dicasi di quelli relativi ai consumi apparenti. Sembra inoltre impossibile classificare il prodotto in un codice NACE specifico (i codici 28.11 e 26.12 non rispecchiano esattamente la produzione di cui trattasi). (54) Tuttavia, come indicato nel punto 3.1, il settore considerato sembra in forte espansione e a questo stadio non vi sono timori di sovraccapacità strutturale. La Commissione ritiene inoltre che sia da incoraggiare lo sviluppo dei prodotti legati all'energia solare a prezzi competitivi, tenuto conto in particolare degli impegni di Kyoto in materia di riduzione dell'effetto serra. (55) Di conseguenza, è opportuno assegnare al fattore T il valore 1,00. 3.2.4. IL FATTORE CAPITALE/LAVORO (FATTORE I) (56) L'importo attualizzato dell'investimento ammissibile è pari 56027000 EUR. L'Italia ha indicato che il numero di posti di lavoro creati è pari a 280. (57) Il rapporto è quindi pari a 200,1. Trattandosi di un rapporto compreso tra 200 e 400, al fattore I va attribuito il valore 0,9. 3.2.5. IL FATTORE IMPATTO REGIONALE (FATTORE M) (58) L'Italia ha indicato il numero di 204 per i posti di lavoro indirettamente creati, che corrisponde ad una percentuale di posti di lavoro creati indirettamente nella regione (rispetto a quelli creati direttamente) pari al 73 %. (59) Quanto ai 134 posti di lavoro creati presso fornitori di cavi, la Commissione prende atto della stima fornita dalle autorità italiane. Occorrono 28,5 metri di cavo per metro quadrato di pannello. Orbene, la Solar Tech produrrà 450000 m2 di pannelli, utilizzando perciò 12,8 milioni di metri di cavo. Tenuto conto dei costi di trasporto relativamente elevati (3 % rispetto al valore del prodotto) e della presenza nella regione assistita di produttori considerati in grado di fornire detti cavi con un rapporto qualità/prezzo interessante, si tratterà verosimilmente di posti di lavoro creati nella regione. (60) Questo punto dovrà formare oggetto di analisi nella verifica a posteriori, prevista al capitolo 6 della disciplina multisettoriale, nell'ipotesi in cui venga erogato un aiuto (ridotto). In particolare, occorrerà verificare: - se la Solar Tech si avvale effettivamente di fornitori della regione assistita, - e se la produttività di detti fornitori è effettivamente pari a 96000 metri circa di cavo per dipendente e per anno. (61) Quanto agli altri 70 posti di lavoro indiretti, va osservato che il numero dei posti di lavoro effettivamente creati potrebbe essere inferiore a quello indicato dall'Italia, ma un'eventuale rettifica verso il basso non potrà far scendere tale indicatore sotto il livello del 50 %. Se verrà erogato un aiuto (ridotto), questo punto formerà oggetto di verifica a posteriori soltanto qualora dal monitoraggio dovesse risultare che il numero stimato di 134 posti di lavoro creati presso i fornitori è ampiamente eccessivo. (62) Poiché il coefficiente che misura l'impatto regionale si eleva al 73 %, occorre attribuire al fattore M il valore 1,25. 3.2.6. CONCLUSIONE (63) Tenuto conto di quanto precede, l'intensità massima dell'aiuto ammissibile nel caso di specie è pari a R x T x I x M = 0,4 x 1,0 x 0,9 x 1,25 = 45 %. (64) Tuttavia, a norma del punto 3.10, sub 3, della disciplina multisettoriale, nessun progetto può essere ammesso a ricevere aiuti al di sopra del massimale regionale. Il massimale regionale nel caso di specie è del 40 %. Di conseguenza, l'intensità massima dell'aiuto ammissibile nel caso di specie è pari al 40 %. 3.3. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI (65) Alcuni terzi interessati hanno presentato osservazioni a seguito dell'invito pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Sostanzialmente le osservazioni riguardano la natura asseritamente eccessiva dell'aiuto previsto dall'Italia, tenuto conto - dell'esiguità o persino assenza di aiuti settoriali accordati dall'Italia al settore solare, - dell'assenza di politiche coerenti condotte dall'Italia in materia, - del fatto che il beneficiario non è attualmente presente sul mercato, - del fatto che le capacità produttive della Solar Tech creeranno forti distorsioni di concorrenza in quanto rappresenterebbero, da sole, l'equivalente della produzione europea del 1999. (66) I primi due punti non sono pertinenti per la valutazione del presente aiuto, che deve essere analizzato rispetto alla sua finalità regionale. (67) Neppure il fatto che la Solar Tech non sia presente attualmente sul mercato è un argomento convincente per limitare l'intensità dell'aiuto. Se gli aiuti agli investimenti dovessero essere riservati agli operatori già presenti sul mercato (o se questi operatori dovessero poter beneficiare di intensità superiori rispetto ai nuovi venuti), l'effetto distorsivo degli aiuti sarebbe maggiore e non minore. Oltre alle distorsioni consuete, gli aiuti introdurrebbero ostacoli all'ingresso di nuovi concorrenti e proteggerebbero gli operatori già presenti. Una tale politica non risponderebbe al criterio del comune interesse. (68) Infine, il timore che la nuova capacità di produzione della Solar Tech crei forti distorsioni di concorrenza non sembra giustificato. Innanzitutto perché la capacità di produzione della Solar Tech (25 MW) è in ogni modo inferiore a quanto indicato dai terzi (32 MW). Poi perché tanto le prospettive di crescita del mercato europeo quanto le opportunità del mercato mondiale inducono a ritenere che questa produzione addizionale sarà facilmente assorbita dal mercato. 3.4. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO (69) L'intensità netta della sovvenzione progettata dall'Italia (50,14 %) è superiore all'intensità massima ammissibile nel caso di specie (40 %). Occorre inoltre constatare che: - la misura notificata dall'Italia costituisce effettivamente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE, - tale aiuto può falsare la concorrenza, giacché accorda un vantaggio finanziario ad un'impresa in un settore nel quale le risorse finanziarie svolgono un ruolo considerevole, tenuto conto della necessità dell'adeguamento all'evoluzione tecnologica, - tale aiuto può incidere sugli scambi intracomunitari, tenuto conto della globalizzazione del mercato di cui trattasi. 4. CONCLUSIONE (70) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione constata che l'aiuto notificato è incompatibile con il mercato comune perché la sua intensità è superiore a quella massima ammissibile nel caso di specie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione in favore della Solar Tech srl, pari a 42788290 EUR, è incompatibile con il mercato comune in quanto l'intensità è superiore all'intensità massima ammissibile nel caso di specie (40 % ESN). A tale aiuto l'Italia non può dare esecuzione per un importo superiore a quello corrispondente ad un'intensità del 40 % ESN. Articolo 2 Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia informa la Commissione circa i provvedimenti adottati per conformarvisi. Articolo 3 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU C 142 del 20.5.2000, pag. 11. (2) Cfr. nota 1. (3) Pagina 2: "I soci persone fisiche della Solartech nel complesso detengono una partecipazione di maggioranza (in particolare il sig. Colomban) della holding detentrice del gruppo Permasteeelisa." (4) Punto 4.6.1 della notifica. (5) Aiuto N 27/A/97, lettera SG(97) D/4949 della Commissione del 30 giugno 1997. (6) GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7. (7) (...) è in corso la notifica alla UE ai sensi della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (...). Pertanto, per contributi previsti a valere su fondi CIPE (...), l'erogazione della prima quota dei contributi medesimi è subordinata alle decisioni UE. (8) Aiuto N 27/A/97, lettera SG(97) D/4949 della Commissione del 30 giugno 1997. (9) GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4. (10) Salvo indicazione contraria, la presente valutazione del mercato si basa sullo studio "European Photovoltaic Moduls Market" realizzato dalla società Frost and Sullivan Inc. nel 1997. (11) Fonte: Strategies Unlimited, 2000, Photovoltaic Industry Competition analysis, Report PC-11, luglio 2000. (12) Fonti: Relazione sopra citata di Strategies Unlimited; Systèmes solaires N° 136; Agenzia internazionale dell'energia, relazione PVPS, T1, agosto 2000; informazioni comunicate da terzi nell'ambito del procedimento. (13) Aiuto N 27/A/97, lettera SG(97) D/4949 della Commissione del 30 giugno 1997. (14) Disciplina multisettiorale, punto 3.1: Regole di valutazione. (15) GU C 213 del 19.8.1992, pag. 2. (16) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4. (17) (... il) Gruppo Permasteelisa, gruppo leader mondiale nel settore della produzione e montaggio dei rivestimenti innovativi per grandi opere infrastrutturali civili, che con tale iniziativa vuole arricchire i propri prodotti con la tecnologia solare. (18) Cfr. pag. 31 del documento preparato da Europrogetti & Finanza: in considerazione della sostanziale coincidenza tra il management della Permasteelisa e i suoi principali azionisti e tra questi e gli altri soci del presente progetto, sembra presumibile che i fondi complessivi da impiegare nel presente progetto vengano reperiti sulla base delle capacità della Permasteelisa. (19) Disciplina multisettoriale, punti 3.2-3.6.