32001D0775

2001/775/CE: Decisione della Commissione, del 7 novembre 2001, che modifica la decisione 88/479/CEE relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Spagna [notificata con il numero C(2001) 3383]

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag. 0050 - 0051


Decisione della Commissione

del 7 novembre 2001

che modifica la decisione 88/479/CEE relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Spagna

[notificata con il numero C(2001) 3383]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2001/775/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 88/479/CEE(3), modificata con la decisione 94/337/CE(4), la Commissione ha autorizzato diversi metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.

(2) Il governo spagnolo ha presentato alla Commissione domanda per ottenere l'autorizzazione ad impiegare un nuovo metodo per la classificazione delle carcasse di suino. Sono state fornite le informazioni richieste a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino(5), modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94(6). Dall'esame di tale domanda risulta che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del suddetto metodo di classificazione.

(3) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 88/479/CEE.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 88/479/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il trattino seguente: "- l'impiego dell'apparecchio denominato 'Fully automatic ultrasonic carcase grading' (Autofom) e il relativo metodo di stima, i cui particolari figurano nella parte 4 dell'allegato."

2) L'allegato della presente decisione è aggiunto all'allegato come parte 4.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1.

(2) GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5.

(3) GU L 234 del 24.8.1988, pag. 20.

(4) GU L 150 del 16.6.1994, pag. 35.

(5) GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39.

(6) GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43.

ALLEGATO

"PARTE 4

Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom).

2. L'apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni a 2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori.

I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del grasso e della profondità muscolare.

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra da un'unità centrale di elaborazione dei dati.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato in base a 35 singoli punti di misurazione, secondo la seguente formula:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

dove:

y= percentuale stimata di carne magra della carcassa.

4. La descrizione dei punti di misurazione e quella dei metodi statistici sono contenute nella parte II del protocollo spagnolo, presentato alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 110 kg."