32001D0763

2001/763/CE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2001, che modifica la decisione 2001/740/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3378]

Gazzetta ufficiale n. L 287 del 31/10/2001 pag. 0036 - 0044


Decisione della Commissione

del 30 ottobre 2001

che modifica la decisione 2001/740/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2001) 3378]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/763/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) A seguito della denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato misure protettive. Tali misure sono state più volte modificate e da ultimo consolidate con l'adozione della decisione 2001/740/CE della Commissione, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito(4).

(2) Talune contee della Gran Bretagna, elencate nell'allegato III, non hanno registrato focolai di afta epizootica durante questa epidemia, altre (da includere nell'elenco) sono rimaste indenni dalla malattia per più di tre mesi. Appare pertanto opportuno estendere la zona da cui si autorizza la spedizione di talune carni e includere tra queste ultime, in aggiunta alle carni suine, anche carni provenienti da altre specie e carni di selvaggina d'allevamento e di selvaggina in libertà di specie sensibili all'afta epizootica.

(3) La direttiva 92/45/CEE del Consiglio(5), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(6), riguarda i problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.

(4) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 4 e 5 dicembre 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/740/CE è modificata come segue.

1) L'articolo 2 è così modificato:

a) la prima frase del paragrafo 2, lettera c), primo trattino, è sostituita dal testo seguente: "- nello stabilimento, al momento di trasformare carni di cui è autorizzata la spedizione ai sensi della presente decisione, possono essere lavorate solo carni fresche di cui alla lettera a) o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati fuori dalle zone elencate nell'allegato I o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati secondo quanto disposto al paragrafo 2, lettera d),";

b) al paragrafo 2, lettera c), il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente: "- tutte le carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio o, nel caso delle carni di selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica, il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo III, della direttiva 91/495/CEE o, nel caso delle carni di selvaggina in libertà di specie sensibili all'afta epizootica, il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo VII, della direttiva 92/45/CE,";

c) il testo del paragrafo 2, lettera d), è sostituito dal seguente: "d) alle carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina sensibili all'afta epizootica conformi alle condizioni seguenti:

- le carni devono essere ottenute da animali allevati all'interno delle zone specificate, per la rispettiva categoria di carni, nella pertinente colonna dell'allegato III,

- la spedizione di tali carni è autorizzata dalle autorità veterinarie competenti del Regno Unito,

- negli ultimi 90 giorni non si sono avuti focolai di afta epizootica nella contea di cui all'allegato III,

- nei 30 giorni precedenti al trasporto verso il macello o, nel caso della selvaggina d'allevamento, prima della macellazione presso l'azienda, gli animali sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un'unica azienda situata all'interno delle zone elencate nell'allegato III e intorno alla quale per un raggio minimo di 10 km e per almeno 30 giorni non si sono manifestati casi di afta epizootica,

- nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica è stato introdotto nell'azienda di cui al quarto trattino nel corso dei 30 giorni precedenti al carico o, nel caso della selvaggina d'allevamento, nel corso dei 30 giorni precedenti alla macellazione presso l'azienda, salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice che soddisfa i requisiti di cui al terzo trattino, nel cui caso il periodo suddetto può essere ridotto a 7 giorni,

- gli animali o, nel caso della selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda, le carcasse, sono stati trasportati sotto controllo ufficiale dall'azienda di cui al quarto trattino direttamente al macello designato, situato in una delle zone elencate nell'allegato III, in mezzi di trasporto che sono stati puliti e disinfettati prima del carico,

- gli animali sono stati macellati entro meno di 24 ore dall'arrivo al macello e separatamente dagli animali le cui carni non sono idonee alla spedizione dalle zone elencate nell'allegato I,

- nel corso dell'ispezione del macello da parte del veterinario ufficiale o, nel caso della macellazione presso l'azienda di selvaggina d'allevamento, nel corso dell'ispezione del centro di raccolta degli animali selvatici, non sono stati accertati segni clinici o post-mortem di afta epizootica,

- le carni ottenute da tali animali sono rimaste nello stabilimento per almeno 24 ore dopo la macellazione,

- tutte queste carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE o, nel caso delle carni di selvaggina d'allevamento, il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo III, della direttiva 91/495/CE,

- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,

- nel caso in cui nello stabilimento sia stata diagnosticata l'afta epizootica, ogni ulteriore preparazione di carni destinata alla spedizione al di fuori delle zone elencate nell'allegato I è autorizzata solo successivamente alla macellazione di tutti gli animali presenti, alla rimozione di tutte le carni e di tutti gli animali morti, e non prima di 24 ore dal completamento della pulizia e disinfezione totale del suddetto stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale,

- le carni fresche devono essere chiaramente identificate ed essere trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle zone elencate nell'allegato I,

- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni,";

d) al paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente: "e) alle carni fresche di selvaggina in libertà di specie sensibili all'afta epizootica conformi alle condizioni seguenti:

- le carni devono essere ottenute da selvaggina in libertà abbattuta all'interno delle zone specificate, per la rispettiva categoria di carni, nella pertinente colonna dell'allegato III,

- la spedizione di tali carni è autorizzata dalle autorità veterinarie competenti del Regno Unito,

- negli ultimi 90 giorni non si sono avuti focolai di afta epizootica nella contea di cui all'allegato III,

- le carni derivano da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza da zone non incluse nell'allegato III,

- dopo l'abbattimento degli animali, le carcasse sono state trasportate direttamente ad uno stabilimento (centro di raccolta per la selvaggina in libertà o impianto di trasformazione riconosciuto) ai fini della refrigerazione, in mezzi di trasporto che sono stati puliti e disinfettati prima del carico,

- nel corso dell'ispezione post-mortem effettuata dal veterinario ufficiale presso lo stabilimento non sono stati accertate lesioni riconducibili ad afta epizootica nelle carcasse,

- le carni ottenute da tali animali sono rimaste nello stabilimento per almeno 24 ore dopo l'ispezione post-mortem,

- le carni sono state manipolate in uno stabilimento situato in una delle zone elencate nell'allegato III,

- durante tutte le fasi della lavorazione, le carni sono state manipolate, immagazzinate e trasportate nel rispetto dei requisiti della direttiva 92/45/CEE,

- tutte queste carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo VII, della direttiva 92/45/CEE,

- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,

- nel caso in cui nello stabilimento sia stata diagnosticata l'afta epizootica, ogni ulteriore preparazione di carni destinata alla spedizione al di fuori delle zone elencate nell'allegato I è autorizzata solo successivamente alla macellazione di tutti gli animali presenti, alla rimozione di tutte le carni e di tutti gli animali morti, e non prima di 24 ore dal completamento della pulizia e disinfezione totale del suddetto stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale,

- le carni fresche devono essere chiaramente identificate ed essere trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle zone elencate nell'allegato I,

- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni;

f) alle carni fresche destinate alla commercializzazione in Gran Bretagna e ottenute in stabilimenti di sezionamento situati in zone non elencate nell'allegato I alle condizioni seguenti:

- le carni sono ottenute da animali allevati e macellati nelle zone elencate nell'allegato I,

- le carni sono rimaste in un macello situato nelle zone elencate nell'allegato I per almeno 24 ore dopo la macellazione,

- gli stabilimenti di sezionamento che procedono alla trasformazione di tali carni sono stati riconosciuti dalle autorità competenti esclusivamente per la produzione di carni fresche destinate alla spedizione all'interno del Regno Unito,

- tutte queste carni devono essere trasportate, immagazzinate e trasformate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione al di fuori delle zone elencate nell'allegato I e devono recare il bollo sanitario conformemente alla decisione 2001/304/CE,

- tutte le carni originarie delle zone elencate nell'allegato I e trasformate negli stabilimenti di sezionamento di cui al terzo trattino devono essere commercializzate esclusivamente nelle zone elencate nell'allegato I,

- gli stabilimenti operano sotto rigoroso controllo veterinario,

- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni."

2) All'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), il testo del primo comma è sostituito dal seguente: "ai prodotti a base di carne elaborati in stabilimenti che, al momento di trasformare le carni di cui è autorizzata la spedizione al di fuori delle zone elencate nell'allegato I, soddisfano le condizioni seguenti:".

3) All'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente: "- subito dopo la raccolta, lo sperma congelato è stato immagazzinato per un periodo di almeno 30 giorni prima della spedizione e durante tale periodo nessun animale del centro di raccolta dove era detenuto il toro o il verro donatore ha manifestato sintomi dell'afta epizootica,".

4) L'allegato III è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(4) GU L 277 del 20.10.2001, pag. 30.

(5) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.

(6) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

ALLEGATO

"ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ADNS= codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2000/807/CE)

GIS= codice dell'unità amministrativa

B= carni bovine

S/G= carni ovine e caprine

P= carni suine

FG= selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica

WG= selvaggina in libertà di specie sensibili all'afta epizootica"