2001/742/CE: Decisione del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Repubblica ceca un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
Gazzetta ufficiale n. L 278 del 23/10/2001 pag. 0030 - 0031
Decisione del Consiglio del 16 ottobre 2001 che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Repubblica ceca un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (2001/742/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1) (in prosieguo: "sesta direttiva IVA"), in particolare l'articolo 30, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 30 della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla direttiva stessa. (2) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 18 ottobre 2000, il governo tedesco ha chiesto l'autorizzazione a concludere con la Repubblica ceca un accordo riguardante la costruzione di un ponte di confine tra gli Stati in questione. (3) L'accordo contiene disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva in materia di IVA per quanto concerne, da un lato, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alla costruzione, alla riparazione e al rinnovamento del ponte di confine e, dall'altro, le importazioni di beni utilizzati per la costruzione o la manutenzione di tale ponte. (4) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania il 2 febbraio 2001. (5) In assenza di misure di deroga i lavori di costruzione, riparazione e rinnovamento eseguiti su territorio tedesco sarebbero soggetti all'imposta sul valore aggiunto in Germania, mentre quelli eseguiti su territorio ceco esulerebbero dal campo di applicazione della sesta direttiva. Inoltre, ciascuna importazione dalla Repubblica ceca in Germania di beni utilizzati per la costruzione e la manutenzione del ponte di confine sarebbe soggetta all'imposta sul valore aggiunto in Germania. (6) Le misure di deroga previste dall'accordo sono intese a semplificare le disposizioni di carattere fiscale per le imprese incaricate dei lavori in questione. (7) Le misure di deroga in questione avranno un'incidenza trascurabile sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concludere con la Repubblica ceca un accordo relativo alla costruzione di un ponte di confine a Furth im Wald-Schafberg/Folmava/Vollmau, in parte sul territorio della Repubblica federale di Germania e in parte sul territorio della Repubblica ceca, al fine di collegare la strada federale tedesca B20 in direzione est alla strada nazionale ceca I/26 in direzione ovest, accordo che contiene talune disposizioni deroganti alla sesta direttiva IVA. Le deroghe previste dall'accordo sono definite agli articoli 2 e 3. Articolo 2 In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva IVA, l'area del cantiere del ponte di confine di cui all'articolo 1 della presente decisione e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica federale di Germania, sono considerati come territorio della Repubblica ceca per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi attinenti alla costruzione, alla riparazione e al rinnovamento del ponte di confine. Articolo 3 In deroga all'articolo 2, punto 2, della sesta direttiva IVA, le importazioni in Germania di beni provenienti dalla Repubblica ceca non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, qualora tali beni siano utilizzati per la costruzione o la manutenzione del ponte di cui all'articolo 1 della presente decisione. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di beni effettuate a tali fini da un'amministrazione pubblica. Articolo 4 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 16 ottobre 2001. Per il Consiglio Il Presidente D. Reynders (1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/4/CE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17).