32001D0735

2001/735/CE: Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2001, che modifica per la seconda volta la decisione 2001/550/CE relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio per quanto concerne la Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3154]

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 18/10/2001 pag. 0031 - 0031


Decisione della Commissione

del 17 ottobre 2001

che modifica per la seconda volta la decisione 2001/550/CE relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio per quanto concerne la Spagna

[notificata con il numero C(2001) 3154]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/735/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, lettera g),

considerando quanto segue:

(1) Le autorità veterinarie della Spagna hanno dichiarato la presenza di focolai di peste suina classica in questo paese.

(2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 80/217/CEE, sono state immediatamente istituite zone di sorveglianza e di protezione intorno ai focolai in Spagna.

(3) Le disposizioni relative alla bollatura sanitaria delle carni fresche figurano nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche(2), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE(3).

(4) Su richiesta della Spagna la Commissione ha adottato, con la decisione 2001/550/CE(4), una soluzione specifica per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine provenienti da animali di aziende situate nelle zone di sorveglianza istituite nella provincia di Lerida e macellati.

(5) Su richiesta delle autorità spagnole, la decisione 2001/550/CE è stata quindi modificata dalla decisione 2001/694/CE della Commissione(5) per tener conto dell'evoluzione della situazione e per prorogare la validità delle misure adottate.

(6) La Spagna ha ora chiesto di prorogare nuovamente le misure adottate con la decisione 2001/550/CE. Occorre pertanto modificare in conformità tale decisione.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. All'articolo 1 della decisione 2001/550/CE, i termini "anteriormente all'11 settembre 2001" sono sostituiti dai termini "anteriormente al 10 ottobre 2001".

2. All'articolo 6 della decisione 2001/550/CE, i termini "fino al 15 ottobre 2001" sono sostituiti dai termini "fino al 20 novembre 2001".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 21.1.1980, pag. 11.

(2) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

(3) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

(4) GU L 197 del 21.7.2001, pag. 41.

(5) GU L 246 del 15.9.2001, pag. 36.