2001/735/CE: Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2001, che modifica per la seconda volta la decisione 2001/550/CE relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio per quanto concerne la Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3154]
Gazzetta ufficiale n. L 275 del 18/10/2001 pag. 0031 - 0031
Decisione della Commissione del 17 ottobre 2001 che modifica per la seconda volta la decisione 2001/550/CE relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio per quanto concerne la Spagna [notificata con il numero C(2001) 3154] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/735/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, lettera g), considerando quanto segue: (1) Le autorità veterinarie della Spagna hanno dichiarato la presenza di focolai di peste suina classica in questo paese. (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 80/217/CEE, sono state immediatamente istituite zone di sorveglianza e di protezione intorno ai focolai in Spagna. (3) Le disposizioni relative alla bollatura sanitaria delle carni fresche figurano nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche(2), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE(3). (4) Su richiesta della Spagna la Commissione ha adottato, con la decisione 2001/550/CE(4), una soluzione specifica per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine provenienti da animali di aziende situate nelle zone di sorveglianza istituite nella provincia di Lerida e macellati. (5) Su richiesta delle autorità spagnole, la decisione 2001/550/CE è stata quindi modificata dalla decisione 2001/694/CE della Commissione(5) per tener conto dell'evoluzione della situazione e per prorogare la validità delle misure adottate. (6) La Spagna ha ora chiesto di prorogare nuovamente le misure adottate con la decisione 2001/550/CE. Occorre pertanto modificare in conformità tale decisione. (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. All'articolo 1 della decisione 2001/550/CE, i termini "anteriormente all'11 settembre 2001" sono sostituiti dai termini "anteriormente al 10 ottobre 2001". 2. All'articolo 6 della decisione 2001/550/CE, i termini "fino al 15 ottobre 2001" sono sostituiti dai termini "fino al 20 novembre 2001". Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 47 del 21.1.1980, pag. 11. (2) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. (3) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7. (4) GU L 197 del 21.7.2001, pag. 41. (5) GU L 246 del 15.9.2001, pag. 36.