32001D0724

2001/724/CE: Decisione della Commissione, dell'11 ottobre 2001, che chiude la procedura di riesame del regolamento (CE) n. 1599/1999 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India [notificata con il numero C(2001) 3041]

Gazzetta ufficiale n. L 271 del 12/10/2001 pag. 0042 - 0044


Decisione della Commissione

dell'11 ottobre 2001

che chiude la procedura di riesame del regolamento (CE) n. 1599/1999 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India

[notificata con il numero C(2001) 3041]

(2001/724/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 20,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

(1) Con regolamento (CE) n. 1599/1999(2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm (in appresso denominato "il prodotto in questione") classificabile al codice NC ex 7223 00 19, originario dell'India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 e il 48,8 % nei confronti dei singoli esportatori, con un dazio residuo del 48,8 %.

B. PROCEDURA IN CORSO

1. Domanda di riesame

(2) Dopo l'istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97 (in appresso denominato "il regolamento di base"), da due produttori indiani con sede a Bombay, la Capico Trading Private Limited e la Atlas Stainless Corporation Limited. Le società interessate hanno dichiarato di non essere collegate agli altri esportatori del prodotto in questione in India e di non aver esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta originale (dal 1o aprile 1997 al 31 marzo 1998). Esse hanno dichiarato inoltre di aver iniziato ad esportare il prodotto in questione nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta o che intendevano agire in tal senso.

2. Apertura di un riesame accelerato

(3) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dai due produttori esportatori indiani interessati e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in conformità dell'articolo 20 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3), un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999 per quanto riguarda le società in questione e ha avviato un'inchiesta.

3. Prodotto in questione

(4) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodotto esaminato nell'ambito del regolamento (CE) n. 1599/1999.

4. Parti interessate

(5) Oltre ad informare ufficialmente le due società interessate e il governo dell'India dell'avvio della procedura, la Commissione ha dato alle altre parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

La Commissione ha inviato un questionario alle società interessate e ha ricevuto una risposta completa entro il termine stabilito. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha effettuato visite di controllo nei locali delle società in questione.

5. Periodo dell'inchiesta

(6) L'inchiesta sulle sovvenzioni riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 1999 (in appresso denominato "periodo dell'inchiesta").

6. Metodologia

(7) Nell'inchiesta in corso è stato applicato lo stesso metodo dell'inchiesta originale.

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

(8) Dapprima la Commissione ha verificato lo status delle società oggetto dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di base.

1. Capico Trading Private Ltd

(9) Il 20 luglio 2000, la Capico Trading Private Ltd informava la Commissione di aver deciso di revocare la propria domanda di riesame. Tale decisione si basava sul fatto, appurato nel corso dell'inchiesta, che essa non aveva esportato nella Comunità il prodotto in questione e che il suo obiettivo di esportare nella Comunità non era stato realizzato. La Commissione ritiene pertanto opportuno chiudere il presente riesame per quanto riguarda la Capico Trading Private Ltd.

2. Atlas Stainless Corporation

(10) La Atlas Stainless Corporation è stata creata pressappoco al momento dell'istituzione delle misure definitive e registrata ai fini dell'imposizione sulle vendite all'incirca nello stesso periodo. L'inchiesta ha rivelato che la società non fabbricava direttamente il prodotto in questione. In realtà, la sua partecipazione alla fabbricazione del prodotto avveniva attraverso la società Venus Wire Industries Ltd, che produceva piccoli quantitativi per conto della Atlas Stainless Corporation. Quest'ultima ha stipulato un contratto "a cottimo" con la Venus Wire Industries Ltd in virtù del quale la Venus Wire Industries Ltd trasforma dietro compenso la materia prima nel prodotto in questione per conto della Atlas Stainless Corporation. Il contratto è stato stipulato il 25 luglio 1999, ossia tre giorni dopo l'istituzione del dazio definitivo. La stessa Venus Wire Industries Ltd è stata indagata nel corso dell'inchiesta originale ed è soggetta ad un'aliquota individuale per il dazio compensativo pari al 35,4 %.

(11) L'accordo tra la Venus Wire Industries Ltd e la Atlas Stainless Corporation stabilisce un prezzo fisso, per chilogrammo di prodotto finito, per la trasformazione della materia prima nel prodotto in questione. Per quanto riguarda il pagamento del dazio sulle merci vendute sul mercato interno, a differenza della Atlas Stainless Corporation, la Venus Wire Industries Ltd è registrata come società produttrice e in quanto tale può chiedere il rimborso di un'imposta indiretta, la cosiddetta Modvat, sull'acquisto, ad esempio, di materie prime. Le due società hanno stipulato un accordo in base al quale la Venus Wire Industries Ltd chiede il rimborso della Modvat sulle materie prime acquistate sul mercato interno per conto della Atlas Stainless Corporation. Inoltre, il fondatore della Atlas Stainless Corporation è l'ex presidente della Venus Wires Industries Ltd, supervisore della produzione dell'impianto.

(12) Inoltre, durante il periodo dell'inchiesta, la Atlas Stainless Corporation ha effettuato un'unica spedizione nell'Unione europea, di circa 1500 kg. Tale spedizione era destinata, unicamente a fini di prova, a un importatore dell'Unione europea, il quale ha affermato che intendeva soltanto provare il prodotto in questione per verificarne la qualità. L'importatore era un ex cliente della Venus Wire Industries Ltd.

(13) Sulla base dei fatti stabiliti nel corso dell'inchiesta, si è ritenuto che alla Atlas Stainless Corporation non possa essere concesso lo status di nuovo esportatore dal momento che la società non è un "esportatore" ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di base. Mentre la Atlas Stainless Corporation era proprietaria del prodotto esportato nell'Unione europea, l'unica esportazione da essa effettuata durante il periodo dell'inchiesta non consiste in vere e proprie "esportazioni" ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di base. Inoltre, la Atlas Stainless Corporation ha stipulato il contratto a cottimo con la Venus Wire Industries Ltd subito dopo l'istituzione del dazio definitivo, e il fatto che tale accordo sia stato concluso proprio in quel momento dall'ex presidente della Venus Wire Industries Ltd fa sorgere seri dubbi sulle reali finalità dell'operazione. In effetti, dall'inchiesta è emerso che la Atlas Stainless Corporation non possedeva impianti di produzione e, soprattutto, non svolgeva attività commerciali significative sul mercato interno o destinate all'esportazione. Sulla base di tali elementi di prova, la Commissione ha concluso che la Atlas Stainless Corporation non soddisfaceva i requisiti per essere considerata un "esportatore" al quale si possa applicare un'aliquota individuale del dazio ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di base.

Osservazioni delle parti interessate e risposta della Commissione

(14) Dopo essere stati informati dei fatti e delle considerazioni sulla base dei quali si intende chiudere il presente riesame, la Atlas Stainless Corporation ed il governo indiano hanno formulato le seguenti argomentazioni.

(15) La Atlas Stainless Corporation ha dichiarato che pur non possedendo un impianto di produzione, essa è proprietaria delle materie prime ed ha un contratto a cottimo con la Venus Wire, in base al quale corrisponde le spese di conversione ai lavoratori a cottimo, come stabilito dal contratto. Pertanto, essa dovrebbe essere considerata come produttore del prodotto esportato. Inoltre, la Atlas Stainless Corporation ha affermato che essa utilizza le strutture dell'impianto della Venus Wire Industries Ltd per scopi specifici e che i suoi rapporti con la Venus Wire Industries Ltd costituiscono normali relazioni tra imprese commerciali.

(16) Come si è detto, la Commissione non contesta che la Atlas fosse proprietaria di una spedizione del prodotto esportato nell'Unione europea. Essa ha ritenuto tuttavia che la natura delle operazioni effettuate dalla Atlas durante il periodo dell'inchiesta non permetta di concludere che la società sia effettivamente un produttore esportatore che può beneficiare del dazio individuale. Inoltre, l'effetto delle misure compensative verrebbe completamente annullato se si consentisse alle società (come ad esempio la Atlas Stainless Corporation) che operano mediante contratti a cottimo di beneficiare di un dazio individuale, senza tener conto del produttore originario del prodotto, il quale potrebbe a sua volta essere soggetto ad un dazio individuale. Tale conclusione è corroborata dal rapporto tra la Atlas Stainless Corporation e la Venus Wire Industries Ltd, basato anche su determinati legami operativi, nonché dal periodo scelto per la creazione della Atlas Stainless Corporation.

(17) Il governo indiano ha rinviato alla domanda di riesame presentata nell'ambito di un procedimento antidumping avviato dal ministero del Commercio degli USA ("DOC") a favore della Atlas Stainless Corporation relativamente all'importazione di barre di acciaio inossidabile. La Commissione rammenta a tale riguardo che gli interventi delle autorità inquirenti nei paesi terzi non hanno, di per sé, nessuna attinenza con il procedimento in questione.

(18) Inoltre, il governo indiano ha dichiarato che la società ha offerto un impegno sui prezzi e che, in virtù dell'articolo 15 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994, è opportuno riservare una particolare attenzione ai paesi membri in via di sviluppo. A tal riguardo, viene rilevato che l'accordo OMC in materia di sovvenzioni e di misure di compensazione non contiene una disposizione che corrisponde all'articolo 15 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994. In ogni caso, la Atlas Stainless Corporation non ha offerto alcun impegno del genere.

(19) Pertanto, si ritiene opportuno respingere la richiesta di riconoscimento dello status di nuovo esportatore e chiudere il presente riesame senza modificare le misure in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999 relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India è chiuso.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2001.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2) GU L 189 del 22.7.1999, pag. 1.

(3) GU C 61 del 3.3.2000, pag. 2.