32001D0707

2001/707/CE: Decisione della Commissione, del 21 agosto 2001, recante modifica della decisione 1999/71/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping concernente le importazioni di pannelli duri (hardboard) originari di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e che chiude il procedimento senza adottare misure rispetto a tali importazioni originarie del Brasile [notificata con il numero C(2001) 2576]

Gazzetta ufficiale n. L 261 del 29/09/2001 pag. 0065 - 0066


Decisione della Commissione

del 21 agosto 2001

recante modifica della decisione 1999/71/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping concernente le importazioni di pannelli duri (hardboard) originari di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e che chiude il procedimento senza adottare misure rispetto a tali importazioni originarie del Brasile

[notificata con il numero C(2001) 2576]

(2001/707/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2), in particolare l'articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PRECEDENTE FASE DEL PROCEDIMENTO

(1) Il 7 novembre 1997, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione ha annunciato l'avvio di un procedimento antidumping(3) per quanto riguarda le importazioni di pannelli duri (hardboard) originari, tra l'altro, della Lettonia.

(2) Il procedimento ha portato all'istituzione di dazi antidumping con regolamento (CE) n. 194/1999 del Consiglio(4), nel gennaio 1994, al fine di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

(3) Parallelamente, con decisione 1999/71/CE(5), la Commissione ha inoltre accettato un impegno offerto, tra l'altro, da una società lettone (AS "Bolderâja", codice addizionale TARIC 8499 ). Pertanto, le importazioni di pannelli duri (hardboard) originarie della Lettonia esportate nella Comunità da tale società sono state esentate dal dazio antidumping in forza dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 194/1999.

B. RITIRO VOLONTARIO DI UN IMPEGNO

(4) A seguito di modifiche intervenute nelle sue attività commerciali, AS "Bolderâja" ha informato la Commissione che intendeva ritirare l'impegno. Di conseguenza, il nome di questa società dovrebbe essere depennato prima possibile dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/71/CE.

C. MODIFICA DELLA DECISIONE 1999/71/CE

(5) Tenuto conto di quanto sopra, occorre modificare di conseguenza l'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati che figura nella decisione 1999/71/CE.

(6) Il comitato consultivo è stato consultato sulla modifica sopra indicata e non ha mosso obiezioni,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/71/CE è sostituito dal testo seguente: "1. Gli impegni offerti dai produttori sottoelencati nel quadro dei procedimenti antidumping concernenti le importazioni nella Comunità di pannelli duri (hardboard) originari della Bulgaria, dell'Estonia, della Lituania e della Polonia sono accettati:

>SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2001.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) GU C 336 del 7.11.1997, pag. 2.

(4) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 16.

(5) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 71.