2001/676/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2001, recante modifica della decisione 95/453/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2556]
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 05/09/2001 pag. 0018 - 0018
Decisione della Commissione del 20 agosto 2001 recante modifica della decisione 95/453/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea [notificata con il numero C(2001) 2556] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/676/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) L'articolo 1 della decisione 95/453/CE della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea(3), modificata da ultimo dalla decisione 1999/530/CE(4), stabilisce che il "Ministry of Maritime Affairs and Fisheries - National Fishery Products Inspection Station (NFPIS)" è l'autorità competente nella Repubblica di Corea per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE. (2) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione coreana, l'autorità competente per i certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca non è più NFPIS, bensì "National Fisheries Products Quality Inspection Service (NFPQIS)". La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore. Occorre pertanto modificare la designazione dell'autorità competente stabilita dalla decisione 95/453/CE. (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 1 della decisione 95/453/CE è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1 'National Fisheries Products Quality Inspection Service (NFPQIS)' è l'autorità competente nella Repubblica di Corea per la verifica e la certificazione della conformità di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE." Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (3) GU L 264 del 7.11.1995, pag. 35. (4) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 76.