32001D0671

2001/671/CE: Decisione della Commissione, del 21 agosto 2001, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2474]

Gazzetta ufficiale n. L 235 del 04/09/2001 pag. 0020 - 0022


Decisione della Commissione

del 21 agosto 2001

che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti

[notificata con il numero C(2001) 2474]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/671/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE(2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Secondo l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE, ciascun requisito essenziale può dar luogo alla fissazione di classi nei documenti interpretativi, in considerazione dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione esistenti a livello nazionale, regionale o locale. Detti documenti sono stati pubblicati nella "Comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE"(3).

(2) Il punto 2.2 del documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure correlate in riferimento al requisito essenziale "sicurezza in caso d'incendio", le quali concorrono congiuntamente a definire la strategia per la sicurezza antincendio che può essere sviluppata con modalità diverse negli Stati membri.

(3) Il punto 4.2.1 del documento interpretativo n. 2 dimostra che sono necessari, relativamente al requisito essenziale, diversi livelli fissati in base al tipo, all'uso e all'ubicazione delle opere di costruzione, alla loro configurazione e alla disponibilità di impianti di emergenza.

(4) Il punto 4.3.1.2.2 del documento interpretativo n. 2 individua i requisiti dei prodotti da costruzione per quanto riguarda le coperture esposte ad incendi esterni.

(5) I diversi livelli esistenti negli Stati membri relativamente a tali requisiti possono essere espressi in un sistema di classi che non sono comprese nel documento interpretativo n. 2.

(6) A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, gli Stati membri possono determinare i livelli di prestazione da osservare nel loro territorio soltanto nell'ambito delle classificazioni adottate a livello comunitario e soltanto utilizzando tutte, alcune o una sola categoria.

(7) In assenza di un metodo unico pienamente armonizzato, la classificazione prevista dalla presente decisione deve essere basata su tre distinti metodi di prova corrispondenti a diverse ipotesi di rischio di incendio. Questa soluzione è provvisoria, nell'attesa di raggiungere una piena armonizzazione tramite la messa a punto di un metodo di prova pienamente armonizzato, stabilito il quale la presente decisione potrà essere modificata in base al nuovo metodo di prova e alle classificazioni ad esso associate.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito un sistema di classificazione, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, per la resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti.

Tale sistema di classificazione è definito in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2001.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

(2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

(3) GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

ALLEGATO

PREMESSA

Si applicano il rapporto CEN CR 1187:2001 e i successivi aggiornamenti. I successivi aggiornamenti comprendono, in particolare, le nuove revisioni del rapporto CEN, la versione ENV o EN di questa stessa norma, in base ai risultati ed accordi raggiunti alla riunione speciale del CEN TC 127 del 16 maggio 2001.

La classificazione presentata nella tabella seguente si basa sulla norma contenuta in CR 1187:2001. Tale norma comprende tre distinti metodi di prova corrispondenti a diverse ipotesi di rischio d'incendio. Non c'è una correlazione diretta tra i metodi di prova e quindi non c'è tra di loro una gerarchia di classificazione generalmente accettabile.

Nel regolamentare i requisiti di resistenza ad un incendio esterno dei tetti/coperture di tetti, gli Stati membri possono scegliere la combinazione o le combinazioni prova/classe idonee in relazione ai rischi effettivi di incendio nel rispettivo territorio e stabilire una gerarchia nazionale di classificazione delle varie prove e classi.

La decisione 2000/553/CE della Commissione(1) stabilisce un elenco di prodotti (e/o materiali) per coperture di tetti che possono considerarsi rispondenti a tutti i requisiti relativi alla caratteristica "resistenza ad un incendio esterno" senza dover essere sottoposti a prove, a condizione che siano osservate tutte le disposizioni nazionali sulla progettazione e l'esecuzione di opere. Tali prodotti e materiali sono considerati appartenenti alle classi BROOF nella tabella seguente, senza dovere essere sottoposti a prove.

SIMBOLI

Le classificazioni secondo i tre metodi di prova sono identificate nel modo seguente:

- CR 1187:2001 test 1: XROOF(t1), dove t1 = solo tizzone ardente,

- CR 1187:2001 test 2: XROOF(t2), dove t2 = tizzone ardente + vento,

- CR 1187:2001 test 3: XROOF (t3), dove t3 = tizzone ardente + vento + irraggiamento.

TE: tempo critico di propagazione dell'incendio esterno

TP: tempo critico di penetrazione del fuoco

Tabella

CLASSI DI RESISTENZA A UN INCENDIO ESTERNO DEI TETTI/COPERTURE DI TETTI ((Il numero di classi è ancora in corso d'esame e sarà emendato non appena l'informazione necessaria sarà disponibile.))

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU L 235 del 19.9.2000, pag. 19.