32001D0669

Decisione della Commissione, del 25 aprile 2001, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Austria intende dare esecuzione in favore di Voest Alpine Stahl Linz GmbH (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1130]

Gazzetta ufficiale n. L 235 del 04/09/2001 pag. 0013 - 0015


Decisione della Commissione

del 25 aprile 2001

relativa all'aiuto di Stato al quale l'Austria intende dare esecuzione in favore di Voest Alpine Stahl Linz GmbH

[notificata con il numero C(2001) 1130]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/669/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con il protocollo 14,

vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia(1),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni(2),

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 15 aprile 1999, l'Austria ha notificato alla Commissione un aiuto per la tutela dell'ambiente in favore di Voest Alpine Stahl Linz GmbH per l'ampliamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue della società.

(2) Con lettera del 17 maggio 2000, la Commissione ha informato l'Austria della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA (in appresso "codice degli aiuti alla siderurgia").

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi.

(4) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati. L'Austria ha trasmesso le proprie osservazioni con lettera del 20 giugno 2000 e, con lettera del 28 febbraio 2001, ha modificato la notifica iniziale riducendo l'intensità dell'aiuto al 15 % dei costi d'investimento ammissibili.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(5) Voest Alpine Stahl Linz GmbH è un'impresa siderurgica integrata che produce acciaio grezzo e nastri larghi laminati a caldo. La produzione annua del suo laminatoio a caldo ammonta a 3-3,7 milioni di tonnellate. Il laminatoio comporta un forno di riscaldo e un impianto per il raffreddamento dei nastri. Nel corso dell'intero processo di laminazione viene utilizzata acqua proveniente dal Danubio. Dopo l'uso, l'acqua, contaminata da materie solide e da oli per macchine, viene quindi nuovamente scaricata nel fiume.

(6) Il 27 novembre 1998 in Austria sono entrate in vigore nuove norme ambientali riguardanti le acque reflue. Per gli impianti già esistenti, come quelli di Voest Alpine Stahl Linz GmbH, l'adeguamento deve avvenire entro un termine di sette anni, vale a dire entro il 27 novembre 2005. L'impresa ha tuttavia deciso di adeguare i suoi impianti alle nuove norme prima della scadenza del termine suddetto. Nel 1997 la società ha chiesto alle autorità austriache una sovvenzione in vista della realizzazione, nel 1997 e 1998, di un sostanziale ampliamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

(7) Nell'avviare il procedimento, la Commissione ha espresso dubbi circa l'ammissibilità del progetto agli aiuti per la tutela dell'ambiente, considerato che il vecchio impianto risale al 1958. All'epoca non era chiaro se gli investimenti venissero realizzati per adeguarsi a norme ambientali più rigorose o se si rendessero comunque necessari, in quanto l'impianto era ormai obsoleto. La situazione doveva essere chiarita nel corso del procedimento.

(8) Il precedente impianto di trattamento delle acque reflue era piuttosto semplice ed era costituito sostanzialmente da tre bacini di sedimentazione, nei quali le acque reflue venivano filtrate per essere quindi scaricate nel Danubio. Questo impianto è stato mantenuto, ma notevolmente ampliato. Le acque reflue provenienti dai tre bacini di sedimentazione vengono ora raccolte in cinque separatori, dove viene effettuata la separazione degli oli e delle materie solide. Le acque vengono quindi convogliate in un annesso impianto di filtraggio per essere in parte riutilizzate per il raffreddamento nel processo di laminazione, in parte trattate in letti di sabbia e di ghiaia prima di essere smaltite nel Danubio. Le materie solide e gli oli vengono bruciati nell'altoforno dello stabilimento.

(9) Le autorità austriache intendono concedere una sovvenzione dell'importo di 22,4 milioni di ATS (1,6 milioni di EUR), pari al 15 % dei costi del progetto ammissibili, che ammontano nel complesso a 149,1 milioni di ATS (10,9 milioni di EUR).

III. COMMENTI DELL'AUSTRIA

(10) Nelle sue osservazioni, l'Austria ha illustrato la natura degli investimenti e i miglioramenti che dovrebbero consentire rispetto al precedente impianto di trattamento delle acque reflue. L'impianto in questione avrebbe potuto restare immutato i se non fosse stata ritenuta necessaria e decisa una limitazione delle emissioni di acque reflue. Di fatto, i principali componenti dell'impianto, vale a dire i tre bacini di sedimentazione, rimangono in funzione e vengono integrati nel nuovo sistema di trattamento delle acque reflue. Inoltre, le autorità austriache hanno modificato la loro notifica e ridotto l'intensità dell'aiuto al 15 % dei costi d'investimento, rispetto al 20 % inizialmente notificato.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(11) Voest Alpine Stahl Linz GmbH è un'impresa di cui all'articolo 80 del trattato CECA, alla quale si applicano pertanto le disposizioni del codice degli aiuti alla siderurgia. La misura notificata dall'Austria costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 1 del codice suddetto. In virtù dell'articolo 3 del codice stesso, gli aiuti per la tutela dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora siano conformi alle regole della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente(4) (in appresso "disciplina comunitaria"), nonché ai relativi criteri di applicazione all'industria siderurgica CECA di cui all'allegato dello stesso codice.

(12) La disciplina comunitaria prevede in linea generale che i costi ammissibili debbano limitarsi strettamente ai costi d'investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale(5). Gli aiuti agli investimenti effettuati dalle imprese per conformarsi a nuove norme ambientali obbligatorie, che comportino l'adeguamento degli impianti e dei beni strumentali in modo che soddisfino i nuovi requisiti di legge, possono essere autorizzati fino ad un'intensità massima lorda del 15 % dei costi ammissibili. Tali aiuti possono essere concessi solo per impianti in servizio da almeno due anni al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme(6).

(13) Nell'allegato al codice degli aiuti alla siderurgia vengono ribadite tali disposizioni, ma si richiede al tempo stesso che venga analizzato il contesto dell'investimento. In linea di massima una decisione di procedere ad un nuovo investimento, che sarebbe comunque stata presa per ragioni economiche o tenuto conto dell'età dell'impianto o delle attrezzature esistenti, non potrà beneficiare di aiuti. Perché il nuovo investimento possa beneficiare di un aiuto, l'impianto o le attrezzature esistenti sostituiti debbono avere una durata di vita residua significativa (almeno il 25 %).

(14) Il 28 novembre 1997, in Austria sono state emanate nuove norme ambientali riguardanti le emissioni di acque reflue risultanti dalla produzione e dalla trasformazione dell'acciaio. Tali norme sono entrate in vigore il 27 novembre 1998. Per gli impianti già esistenti, come quelli di Voest Alpine Stahl Linz GmbH, l'adeguamento deve avvenire entro un termine di sette anni, vale a dire entro il 27 novembre 2005.

(15) Per conformarsi alle nuove norme, Voest Alpine Stahl Linz GmbH ha effettuato gli investimenti notificati, che comportano notevoli miglioramenti sotto il profilo ambientale. L'immissione di materie solide nei corsi d'acqua viene ridotta dell'80 %, quella degli oli usati del 44 %. In una prima valutazione dell'aiuto, la Commissione ha sollevato dubbi circa l'ammissibilità degli investimenti a norma del codice degli aiuti alla siderurgia, poiché l'impianto risale al 1958. Si trattava di stabilire se il nuovo investimento non sarebbe stato comunque necessario e se la durata di vita residua del vecchio impianto al momento dell'investimento fosse ancora superiore al 25 %.

(16) Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Austria nel corso del procedimento, è stato possibile fugare i dubbi sollevati dalla Commissione. Sebbene il vecchio impianto risalga al 1958, la sua sostituzione non sarebbe stata necessaria né ai fini della produzione, né per ragioni ambientali se non fossero state modificate le disposizioni riguardanti le emissioni di acque reflue. L'impianto avrebbe potuto restare ancora in funzione per un periodo indeterminato. L'investimento era dunque necessario solo perché il vecchio impianto non corrispondeva più alle nuove norme ambientali riguardanti le emissioni di acque reflue. In effetti, i principali componenti del vecchio impianto, vale a dire i tre bacini di sedimentazione, sono stati integrati nel nuovo sistema. La Commissione conclude quindi che l'investimento è stato realizzato esclusivamente per ragioni di tutela dell'ambiente e che il suo unico obiettivo è quello di conformarsi alle nuove norme ambientali.

V. CONCLUSIONE

(17) La Commissione giunge quindi alla conclusione che i dubbi inizialmente sollevati sono stati eliminati. La sovvenzione, di intensità pari al 15 % dei costi d'investimento, proposta dall'Austria soddisfa i criteri relativi agli aiuti per la tutela dell'ambiente volti a consentire alle imprese di adeguarsi alle nuove norme ambientali, secondo quanto stabilito nella disciplina comunitaria e nell'allegato al codice degli aiuti alla siderurgia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto al quale l'Austria intende dare esecuzione in favore di Voest Alpine Stahl Linz GmbH, per un importo di 22,4 milioni di ATS (1,6 milioni di EUR) - corrispondente al 15 % dei costi d'investimento ammissibili, pari a 149,1 milioni di ATS (10,9 milioni di EUR) - è compatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2001.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.

(2) GU C 190 dell'8.7.2000, pag. 9.

(3) Cfr. nota 2.

(4) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

(5) Cfr. in particolare il paragrafo 3.2.1 della disciplina comunitaria.

(6) Cfr. in particolare il paragrafo 3.2.3 lettera A della disciplina comunitaria.