32001D0651

2001/651/CE: Decisione della Commissione, del 21 agosto 2001, che stabilisce la deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo per il burro importato dalla Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore e che abroga la decisione 2000/432/CE [notificata con il numero C(2001) 2175]

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 25/08/2001 pag. 0024 - 0025


Decisione della Commissione

del 21 agosto 2001

che stabilisce la deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo per il burro importato dalla Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore e che abroga la decisione 2000/432/CE

[notificata con il numero C(2001) 2175]

(2001/651/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000(2),

visto il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 594/2001(4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XI del regolamento (CE) n. 1374/98 stabilisce una procedura per la verifica del tenore di materie grasse del burro della Nuova Zelanda presentato per l'immissione in libera pratica nella Comunità nell'ambito del vigente contingente d'accesso di cui al numero d'ordine 35 dell'allegato I del suddetto regolamento. Tale procedura è basata su criteri statistici e uno dei suoi elementi essenziali è l'applicazione di una deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo per il burro fabbricato secondo un determinato disciplinare in un dato stabilimento di produzione, comunicata anticipatamente alle autorità di controllo degli Stati membri in cui viene presentata la dichiarazione di immissione in libera pratica nella Comunità.

(2) Con lettera del 1o giugno 2000, la Food Assurance Authority del ministero neozelandese per l'Agricoltura e la silvicoltura (MAF Food) ha notificato alla Commissione la deviazione standard caratteristica del processo relativa a ciascun disciplinare per sei stabilimenti di produzione, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1374/98. A norma dell'articolo 9, paragrafo 9, di detto regolamento, la deviazione standard caratteristica del processo è stata approvata con decisione 2000/432/CE della Commissione(5).

(3) Con lettera del 29 settembre 2000, la Food Assurance Authority del ministero neozelandese per l'Agricoltura e la silvicoltura (MAF Food) ha notificato alla Commissione una deviazione standard caratteristica del processo riveduta relativa a ciascun disciplinare per cinque stabilimenti di produzione, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1374/98. Il metodo di calcolo utilizzato per stabilire la deviazione standard caratteristica del processo relativa a ciascun disciplinare è stato riveduto in quanto non era stato tenuto conto di un elemento essenziale di tale deviazione standard. Inoltre, uno dei sei stabilimenti di produzione indicati non produce più burro nell'ambito del vigente contingente d'accesso. I dati riveduti sono stati oggetto di una verifica e di successive discussioni con le autorità della Nuova Zelanda col risultato che dette autorità hanno infine confermato, in una lettera del 20 luglio 2001, i dati in precedenza notificati.

(4) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1374/98, le notificate deviazioni standard caratteristiche del processo rivedute devono essere approvate e comunicate agli Stati membri e la loro data di entrata in vigore deve essere fissata al 22 agosto 2001. Contemporaneamente, per motivi di chiarezza, occorre abrogare la decisione 2000/432/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si approvano le deviazioni standard caratteristiche del processo notificate alla Commissione dal MAF Food della Nuova Zelanda con lettera del 29 settembre 2000 ed elencate nell'allegato alla presente decisione. Dette deviazioni si applicano alle importazioni di burro per le quali sono rilasciati certificati IMA 1 a decorrere dal 22 agosto 2001.

Articolo 2

La decisione 2000/432/CE è abrogata.

Essa rimane d'applicazione per le importazioni di burro per le quali i certificati IMA 1 sono stati rilasciati prima del 22 agosto 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

(3) GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.

(4) GU L 88 del 20.3.2001, pag. 7.

(5) GU L 170 dell'11.7.2000, pag. 16.

ALLEGATO

Deviazioni standard caratteristiche del processo del tenore di materie grasse del burro fabbricato in Nuova Zelanda e destinato all'immissione in libera pratica nella Comunità europea nell'ambito del vigente contingente d'accesso di cui al numero 35 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1374/98

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