32001D0599

2001/599/CE: Decisione della Commissione, del 13 luglio 2001, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno dei Paesi Bassi concernenti le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del creosoto (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1911]

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 03/08/2001 pag. 0046 - 0050


Decisione della Commissione

del 13 luglio 2001

sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno dei Paesi Bassi concernenti le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del creosoto

[notificata con il numero C(2001) 1911]

(Il testo olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/599/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. FATTI

1. Legislazione comunitaria

(1) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 99/77/CE della Commissione(2), prevede il divieto e la restrizione dell'uso di alcune sostanze e preparati pericolosi. La direttiva 76/769/CEE è periodicamente modificata per includere nell'allegato nuove sostanze pericolose per le persone e l'ambiente.

(2) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3), che modifica la direttiva 76/769/CEE, armonizza tra l'altro l'uso e l'immissione sul mercato del creosoto e di distillati simili (catrame di carbone) e dei preparati che li contengono, limitando la concentrazione di un componente specifico, il benzo[a]pirene (qui di seguito B[a]P) e dei fenoli estraibili in acqua per il trattamento del legno (considerando 32 nell'allegato alla direttiva 94/60/CE). Il limite per il B[a]P è fissato ad un massimo di 50 ppm (= 0,005 %) in massa e il limite per i fenoli estraibili in acqua ad un massimo del 3 % (= 30 g/kg) in massa. Il legno trattato con creosoto o con preparati contenenti creosoto che non rispetta questi limiti non può essere immesso sul mercato.

(3) In via di deroga, la direttiva 94/60/CE consente però l'uso del creosoto e dei preparati contenenti creosoto fino a un massimo di 500 ppm (= 0,05 %) di B[a]P in massa e dei fenoli estraibili in acqua fino a un massimo di 30 g/kg per il trattamento del legno negli impianti industriali. Questi prodotti non possono essere venduti al pubblico e i contenitori devono recare un'etichetta su cui deve figurare la dicitura "unicamente per uso in impianti industriali". Il legno trattato in questa maniera e immesso sul mercato per la prima volta può essere usato soltanto per applicazioni industriali e professionali, ad eccezione di alcuni casi dove il suo uso è escluso, ad esempio all'interno di edifici, a contatto con prodotti destinati al consumo umano o animale, nei campi da gioco e in altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta o qualora esista il rischio che venga a contatto con la pelle. Il legno trattato da molto tempo e immesso sul mercato una seconda volta può essere usato a prescindere dal tipo di creosoto applicato, tranne nei casi sopra menzionati.

2. Esistenti disposizioni nazionali nei Paesi Bassi

(4) I Paesi Bassi hanno già ottenuto una deroga dalla Commissione per l'applicazione di legislazione nazionale esistente prima dell'adozione della direttiva comunitaria. La relativa richiesta, presentata ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4 (ex articolo 100, lettera A, paragrafo 4), è stata approvata con decisione della Commissione 1999/832/CE(4).

(5) Le differenze tra l'esistente legislazione comunitaria e la legislazione nazionale dei Paesi Bassi approvata in seguito alla citata decisione della Commissione sono sintetizzate nella tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(6) In sintesi, le esistenti disposizioni dei Paesi Bassi sono più restrittive sotto diversi aspetti:

- il tenore in B[a]P del creosoto non è consentito nelle concentrazioni da 50 a 500 ppm per impiego in impianti industriali,

- il trattamento del legname deve essere effettuato in base ad una tecnica specifica (pressione/sotto vuoto) in impianti speciali,

- in taluni casi, l'impiego del creosoto è escluso per la conservazione del legno anche se il tenore di B[a]P è inferiore a 50 ppm.

3. Esistenti disposizioni nazionali in altri Stati membri

(7) Oltre ai Paesi Bassi, tre altri Stati membri (Germania, Danimarca e Svezia) hanno ritenuto insufficiente il livello di protezione per la salute umana e l'ambiente garantito dalla direttiva comunitaria ed hanno richiesto, conformemente all'articolo 95, paragrafo 4, del trattato, l'autorizzazione al mantenimento di una legislazione nazionale più restrittiva. I vari provvedimenti nazionali, benché siano tutti più restrittivi, sotto taluni aspetti, di quelli comunitari, non sono identici.

(8) Tutti gli Stati membri che hanno richiesto la deroga, ad eccezione dei Paesi Bassi, ove in effetti si riscontra una particolare situazione geografica, non hanno documentato l'esistenza di gravi necessità ovvero nuovi dati scientifici tali da dimostrare l'insufficienza della direttiva della Comunità, con particolare riferimento alla tutela della salute umana.

(9) La situazione è cambiata in seguito ad uno studio sulla carcinogenicità a lungo termine effettuato dall'istituto Fraunhofer(5). Il comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (SCTEE) ha valutato i nuovi dati forniti dallo studio e ha emesso un parere sui rischi del creosoto dal punto di vista della carcinogenicità(6). Sulla base di tale parere (nel caso dei Paesi Bassi, anche della particolarità della situazione geografica) i quattro Stati membri citati sono stati autorizzati al mantenimento dell'esistente legislazione nazionale. Inoltre, la Commissione si è impegnata a rivedere l'esistente legislazione comunitaria ed è attualmente impegnata nella definizione delle necessarie procedure.

4. Nuova legislazione prevista nei Paesi Bassi

(10) Il 25 gennaio 2001, la Commissione ha ricevuto una richiesta dei Paesi Bassi conformemente all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE in vista dell'introduzione di una nuova legislazione nazionale sull'uso del creosoto che va oltre la direttiva 94/60/CE.

(11) Tale legislazione prevede un regolamento amministrativo generale recante emendamento della decisione sui rivestimenti contenenti idrocarburi aromatici policiclici ai sensi della legge sulle sostanze chimiche, per cui viene adesso richiesta la deroga, allo scopo di vietare l'impiego di legno trattato con creosoto a contatto diretto con acque di superficie o del sottosuolo, indipendentemente dal tenore in B[a]P del creosoto.

II. PROCEDURA

(12) La direttiva 94/60/CE è stata approvata il 20 dicembre 1994. Gli Stati membri erano tenuti all'adozione delle misure necessarie per il recepimento di tale direttiva entro un anno dalla sua approvazione, ossia entro il 20 dicembre 1995, e all'applicazione delle nuove disposizioni a partire dal 20 giugno 1996.

(13) Con lettera del 9 marzo 1995, la rappresentanza permanente dei Paesi Bassi, conformemente all'ex articolo 100, lettera A, paragrafo 4, del trattato CE (ora articolo 95, paragrafo 4), ha chiesto l'autorizzazione della Commissione per il mantenimento delle esistenti disposizioni nazionali per motivi di tutela della salute pubblica, dell'ambiente di lavoro e dell'ambiente in generale. Con decisione 1999/832/CE della Commissione, del 26 ottobre 1999, la Commissione ha approvato tale richiesta.

(14) Con lettera del 23 gennaio 2001, la rappresentanza permanente dei Paesi Bassi ha notificato alla Commissione che i Paesi Bassi, conformemente all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, intendono introdurre ulteriori provvedimenti concernenti il creosoto che va oltre quelli contenuti nella direttiva comunitaria. I Paesi Bassi ritengono necessario l'introduzione di tali provvedimenti nazionali concernenti la protezione dell'ambiente in seguito ad un problema specifico insorto nei Paesi Bassi successivamente all'approvazione della direttiva 94/60/CE.

(15) Con lettera del 22 febbraio 2001, la Commissione ha comunicato alle autorità dei Paesi Bassi di aver ricevuto la notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, e che il periodo di sei mesi per l'esame di detta notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, aveva avuto inizio il 26 gennaio 2001, giorno successivo al ricevimento della stessa.

(16) Con lettera del 17 aprile 2001, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta ricevuta, invitandoli a formulare le eventuali osservazioni entro un mese. La Commissione ha inoltre pubblicato un avviso concernente la richiesta sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(7) allo scopo di informare le altre parti interessate dei provvedimenti nazionali previsti dai Paesi Bassi.

III. VALUTAZIONE

1. Considerazioni di ammissibilità

(17) La notifica presentata dalle autorità dei Paesi Bassi il 25 gennaio 2001 mira ad ottenere l'autorizzazione all'introduzione di disposizioni nazionali incompatibili con la direttiva 94/60/CE, che costituisce un provvedimento di armonizzazione adottato sulla base dell'articolo 95 del trattato CE.

(18) L'articolo 95, paragrafo 5, del trattato recita: "Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico di detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse."

(19) Come previsto dall'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione il testo delle disposizioni di cui prevedono l'adozione, accompagnando la richiesta con una spiegazione dei motivi che, a loro parere, giustificano l'introduzione delle nuove norme.

(20) La notifica presentata dai Paesi Bassi il 25 gennaio 2001, allo scopo di ottenere l'approvazione dell'introduzione di disposizioni nazionali in deroga da quelle della direttiva 94/60/CE, oppure ammissibile ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE.

2. Valutazione di merito

(21) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 del trattato, la Commissione deve accertarsi che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono ad uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste da tale articolo.

(22) La Commissione deve pertanto verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE. Ciò richiede: a) "nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro", b) tali da indurre lo Stato membro che effettua la notifica a considerare l'introduzione di misure nazionali necessaria a motivo di "un problema specifico a detto Stato membro", c) laddove il problema in questione sia "insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione".

(23) Inoltre, conformemente all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione, qualora consideri giustificata l'introduzione di siffatte misure nazionali, deve verificare se le disposizioni nazionali in questione costituiscono o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentano o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(24) Occorre sottolineare che, alla luce delle scadenze di cui all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione, all'atto dell'esame della giustificazione delle misure nazionali notificate ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, deve basarsi sui "motivi" avanzati dallo Stato membro. Ciò significa che, secondo il trattato, la responsabilità di dimostrare che si tratta di misure giustificate incombe allo Stato membro in questione. Visto il quadro procedurale definito dall'articolo 95, ivi compresa, in particolare, una precisa scadenza di sei mesi per l'approvazione di una decisione, la Commissione deve limitarsi ad esaminare la pertinenza degli elementi presentati dallo Stato membro interessato, senza dover ricercare autonomamente altre possibili giustificazioni.

(25) Conformemente all'articolo 95, paragrafo 6, terzo comma, del trattato, la Commissione, se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, può notificare allo Stato membro interessato che il periodo semestrale di cui a tale paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo al massimo di sei mesi.

(26) I Paesi Bassi avanzano motivazioni di carattere puramente ambientale a giustificazione della richiesta: il proseguimento dell'impiego di legno trattato con creosoto nelle applicazioni che dovrebbero essere vietate comporterebbe concentrazioni di idrocarburi policiclici selezionati nell'acqua, suolo e sedimento superiori a taluni standard qualitativi fissati dalle autorità olandesi. I Paesi Bassi ricordano anche la specificità della loro situazione geografica, confermata dalla precedente decisione della Commissione.

(27) Nessuno degli altri Stati membri che avevano ottenuto deroghe ha sollevato i problemi avanzati dai Paesi Bassi. Al contrario, in Svezia, l'impiego di legno trattato con creosoto per applicazioni professionali in installazioni marine è specificatamente autorizzato, ed anche, se sono passati più di trent'anni dal trattamento, gli impieghi non professionali per applicazioni a contatto permanente con terreni umidi (e quindi con falde acquifere) e con l'acqua, per la costruzione di pontili ed altre installazioni marine (quindi con acque di superficie). Non vi sono norme specifiche in proposito in Danimarca o in Germania.

(28) Le preoccupazioni manifestate dai Paesi Bassi non sono mai state avanzate durante il lavoro di preparazione per la revisione della direttiva 94/60/CE (attualmente in corso), benché esse potrebbero essere pertinenti anche in altri Stati membri.

(29) A sostegno della richiesta, i Paesi Bassi hanno presentato una vasta documentazione che deve essere valutata nei particolari per verificare compiutamente se vi siano nuove prove scientifiche concernenti la protezione dell'ambiente dal punto di vista di un problema specifico ai Paesi Bassi insorto dopo l'adozione della direttiva 94/60/CE.

(30) La Commissione ha consultato il comitato SCTEE sulla complessità della questione e sull'assenza di pericoli per la salute umana alla luce di parte della documentazione presentata dalle autorità olandesi. Con parere del 12 giugno 2001(8), il comitato ha confermato che la giustificazione della richiesta costituisce un problema complesso, che non comporta pericoli per la salute umana.

IV. CONCLUSIONI

(31) Alla luce delle considerazioni precedenti, si ritiene che:

- la notifica dei Paesi Bassi concernente l'introduzione di legislazione nazionale in deroga alle disposizioni della direttiva 94/60/CE per quanto riguarda il creosoto, presentata in data 25 gennaio 2001, appare ammissibile,

- dato che la richiesta costituisce un problema complesso, e non comporta pericoli per la salute umana, la proroga del periodo di sei mesi per l'adozione di una decisione concernente il progetto di misure nazionali per un ulteriore semestre, al fine di consentire una valutazione completa di tutta la documentazione presentata, sia giustificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente alle disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato, il periodo di cui al secondo capoverso dell'articolo 95, paragrafo 6, entro il quale deve essere adottata una decisione concernente le previste disposizioni nazionali notificate dai Paesi Bassi in data 25 gennaio 2001, viene prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(2) GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18.

(3) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

(4) GU L 329 del 22.12.1999, pag. 25.

(5) Dermal Carcinogenicity Study of two Coal Tar Products by Chronic Epicutaneous Application in Male CD-1 Mice (78 weeks), Fraunhofer Institute of Toxicology and Aerosol Research (ITA), Hannover, ottobre 1997.

(6) Opinion on Cancer risk to consumers from Creosote containing less than 50 ppm benzo-[a]-pyrene and/lor from wood treated with such creosote and estimation of respective magnitude expressed at the 8th SCTEE plenary meeting, Bruxelles, 4 marzo 1999.

(7) GU C 120 del 24.4.2001, pag. 10.

(8) Opinion on Creosote - Notification of the Netherlands made under Article 95 (5) of the Treaty expressed at the 24th CSTEE plenary meeting, Bruxelles, 12 giugno 2001.