32001D0596

2001/596/CE: Decisione della Commissione, dell'8 gennaio 2001, che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE e 2000/447/CE relative alla procedura di attestazione di conformità di determinati prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 3695]

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 02/08/2001 pag. 0033 - 0042


Decisione della Commissione

dell'8 gennaio 2001

che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE e 2000/447/CE relative alla procedura di attestazione di conformità di determinati prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 3695]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/596/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco descritto nella decisione 94/611/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione(3) è stato adeguato al progresso tecnico e sostituito dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione(4). Detta nuova decisione richiede l'adeguamento delle seguenti decisioni della Commissione sull'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE, nei casi in cui tali decisioni rimandino al sistema europeo di classificazione della reazione al fuoco:

- decisione 95/467/CE, del 24 ottobre 1995, recante applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione(5) (camini, condotti e prodotti specifici, prodotti a base di gesso e appoggi strutturali),

- decisione 96/578/CE, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti igienico-sanitari(6),

- decisione 96/580/CE, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attuazione di conformità dei prodotti di costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi di tamponamento(7),

- decisione 97/176/CE, del 17 febbraio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di legno per impiego strutturale e componenti ausiliari(8),

- decisione 97/462/CE, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli a base di legno(9),

- decisione 97/556/CE, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco(10),

- decisione 97/740/CE, del 14 ottobre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle murature e ai prodotti correlati(11),

- decisione 97/808/CE, del 20 novembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni(12), modificata dalla decisione 1999/453/CE(13),

- decisione 98/213/CE, del 9 marzo 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (kit di tramezzi interni)(14),

- decisione 98/214/CE, del 9 marzo 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori(15),

- decisione 98/279/CE, del 5 dicembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi-kit permanenti di casseforme non portanti costituiti da blocchi forati e pannelli di materiale isolante e, talvolta, cemento(16),

- decisione 98/436/CE, del 22 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a rivestimenti per tetti, lucernari, abbaini e prodotti accessori(17),

- decisione 98/437/CE, del 30 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti(18),

- decisione 98/599/CE, del 12 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di impermeabilizzazione per tetti applicati allo stato liquido(19),

- decisione 98/600/CE, del 12 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di tetti traslucidi autoportanti, eccetto i kit a base di vetro(20),

- decisione 98/601/CE, del 13 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per la costruzione di strade(21),

- decisione 1999/89/CE, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di montaggio di scale prefabbricate(22),

- decisione 1999/90/CE, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai rivestimenti(23),

- decisione 1999/91/CE, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per l'isolamento termico(24),

- decisione 1999/454/CE, del 22 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti intesi a impedire la propagazione del fuoco e prodotti di protezione dal fuoco(25),

- decisione 1999/469/CE, del 25 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti relativi a calcestruzzo, malta, boiacca(26),

- decisione 1999/470/CE, del 29 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli adesivi per la costruzione(27),

- decisione 1999/471/CE, del 29 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione la norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli apparecchi di riscaldamento per ambienti(28),

- decisione 1999/472/CE, del 1o luglio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a tubazioni, serbatoi e relativi accessori non a contatto con acqua destinata al consumo umano(29),

- decisione 2000/245/CE, del 2 febbraio 2000, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi(30),

- decisione 2000/273/CE, del 27 marzo 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda sette prodotti per il benestare tecnico europeo senza orientamenti(31),

- decisione 2000/447/CE, del 13 giugno 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato e ai pannelli leggeri autoportanti a struttura mista(32).

(2) I provvedimenti della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati delle decisioni 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE e 2000/447/CE sono modificati in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2001.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

(2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

(3) GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25.

(4) GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.

(5) GU L 268 del 10.11.1995, pag. 29.

(6) GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 49.

(7) GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 56.

(8) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 19.

(9) GU L 198 del 25.7.1997, pag. 27.

(10) GU L 229 del 20.8.1997, pag. 14.

(11) GU L 299 del 4.11.1997, pag. 42.

(12) GU L 331 del 3.12.1997, pag. 18.

(13) GU L 178 del 14.7.1999, pag. 50.

(14) GU L 80 del 18.3.1998, pag. 41.

(15) GU L 80 del 18.3.1998, pag. 46.

(16) GU L 127 del 29.4.1998, pag. 26.

(17) GU L 194 del 10.7.1998, pag. 30.

(18) GU L 194 del 10.7.1998, pag. 39.

(19) GU L 287 del 24.10.1998, pag. 30.

(20) GU L 287 del 24.10.1998, pag. 35.

(21) GU L 287 del 24.10.1998, pag. 41.

(22) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 34.

(23) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 38.

(24) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 44.

(25) GU L 178 del 14.7.1999, pag. 52.

(26) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 27.

(27) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 32.

(28) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 37.

(29) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 42.

(30) GU L 77 del 28.3.2000, pag. 13.

(31) GU L 86 del 7.4.2000, pag. 15.

(32) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 40.

ALLEGATO

Gli allegati delle decisioni sotto elencate sono così modificati:

1. Decisione 95/467/CE:

1. Nell'allegato 2, il testo del secondo paragrafo è sostituito da "Cartongesso e elementi per soffitti a strati composti di spessore sottile, pannelli di gesso fibroso e pannelli composti, inclusi i relativi elementi accessori, classificati nelle classi A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), da usare per pareti, soffitti o loro rivestimenti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco" e una nota (3) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)".

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) "CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI" dell'allegato III, il testo "A" è sostituito da "qualsiasi", il testo "A - B" è sostituito da "qualsiasi" e il testo "decisione 94/611/CE della Commissione (GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25)" nella nota (1) è sostituito da "decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14)".

3. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/4) "PRODOTTI A BASE DI GESSO" dell'allegato III, il testo "A - B - C (2)" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)", il testo "A - B - C (3)" è sostituito da "A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E" e il testo "D, E, F" è sostituito da "(A1 - E) (7), F".

4. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/4) "PRODOTTI A BASE DI GESSO" dell'allegato III, il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione, comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2)", il testo "decisione 94/611/CE della Commissione" nella nota (1) è sostituito da "decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14)" e una nota (7) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

2. Decisione 96/578/CE:

1. Il secondo paragrafo dell'allegato I è sostituito da "Gabinetti pubblici modulari e kit di gabinetti prefabbricati diversi da quelli specificati nell'allegato II".

2. L'unico paragrafo dell'allegato II è sostituito da "Gabinetti pubblici modulari e kit di gabinetti prefabbricati la cui finitura comporta materiali delle classi di reazione al fuoco A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)" e una nota (1) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)".

3. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato III, il testo "A, B, o C (2)" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)", il testo "A, B, o C (3)" è sostituito da "A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E" e il testo "D, E, F" è sostituito da "(A1 - E) (7), F".

4. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato III il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2)", il testo "decisione 94/611/CE della Commissione (GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25)" nella nota (1) è sostituito da "decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14)" e una nota (7) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

3. Decisione 96/580/CE:

1. Il testo dell'allegato II è sostituito da "SISTEMI DI TAMPONAMENTO: Kit di sistemi di tamponamento da utilizzare come pareti esterne soggette ai requisiti di reazione al fuoco classificati nelle classi A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)" e una nota (1) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)".

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato III, il testo "A, B, C (2)" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)" e il testo "A, B, C (3), D, E o F" è sostituito da "A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E, (A1 - E) (6), F".

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato III, il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2)", il testo "decisione 94/611/CE della Commissione (GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25)" nella nota (1) è sostituito da "decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14)" e una nota (6) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

4. Decisione 97/176/CE:

1. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/3) dell'allegato III, il testo "A, B, C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)" e il testo "A, B, C (2), A (3), D, E, F" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E, (A1 - E) (3), F".

2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/3) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico", il testo della nota (2) è sostituita da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)" e il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

5. Decisione 97/462/CE:

1. Nell'allegato I, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2) dell'allegato II" e il testo "B (1), C (1), D, E o F" è sostituito da " A1 (1), A2 (1), B (1), C (1), D, E, (A1 - E) (3), F" e una nota (3) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

2. Nell'allegato II, il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)" e il testo "B (2) o C (2)" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)".

3. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/2) dell'allegato III, il testo "B - C (1)" è sostituito da " A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", il testo "B - C (2), D, E, F" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E, (A1 - E) (2bis), F", il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)" e una nota (2bis) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

4. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo "B - C (1)" è sostituito da " A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", il testo "B - C (2)" è sostituito da " A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E", il testo "D, E, F" è sostituito da "(A1 - E) (3), F", il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)" e il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)" e una nota (3) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

6. Decisione 97/556/CE:

1. Nell'allegato I, il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2)", il testo "A (1), B (1) o C (1) e A (senza prove), D, E o F" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1), D, E, (A1 - E) (3), F", il testo "A (2), B (2) o C (2) " è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)" e una nota (3) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato II, il testo "A (1) - B (1) - C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", e il testo "A (2) - B (2) - C (2), A (senza prove), D - E - F" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E, (A1 - E) (3), F".

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato II, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali: una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)"; il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)" e una nota (3) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

7. Decisione 97/740/CE:

1. Il testo del secondo comma dell'allegato II è sostituito da "elementi di muratura speciali appartenenti alle categorie I e II, che incorporano materiali per l'isolamento termico inclusi nelle classi A1 (1), A2 (1), B (1), C (1), da utilizzare in pareti e partizioni interne soggette ai requisiti di reazione al fuoco, ma solo quando l'esposizione al fuoco di tali materiali avviene nelle loro condizioni finali di utilizzazione, e" e una nota (1) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)".

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo "A, B o C (2)" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)", il testo "A, B o C (3)" è sostituito da "A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E" e il testo "D, E o F" è sostituito da "(A1 - E) (4), F".

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2)", il testo "decisione 94/611/CE della Commissione (GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25)" nella nota (1) è sostituito da "decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14)" e una nota (4) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

8. Decisione 97/808/CE:

1. Nell'allegato I, il testo "delle classi di reazione al fuoco AFL, BFL o CFL, per i quali la reazione al fuoco non è soggetta a cambiamenti durante il processo produttivo, o delle classi di reazione al fuoco DFL, EFL o FFL, nonché della classe AFL che, conformemente alla decisione 96/603/CE della Commissione, non devono essere sottoposti alla prova di reazione al fuoco" è sostituito ovunque da "diversi da quelli specificati nell'allegato II".

2. Nell'allegato II, il testo "classi di reazione al fuoco AFL, BFL o CFL, per i quali la reazione al fuoco è soggetta a cambiamenti durante il processo produttivo, in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco" è sostituito ovunque da "classi A1 FL (1), A2FL (1), BFL (1), CFL (1)" e una nota (1) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)".

3. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo "AFL - BFL - CFL (1)" è sostituito ovunque da "A1 FL (1), A2FL (1), BFL (1), CFL (1)", il testo "AFL - BFL - CFL (3)" è sostituito ovunque da "A1 FL (3), A2FL (3), BFL (3), CFL (3), DFL, EFL" e il testo "AFL (5) - DFL - EFL - FFL" è sostituito ovunque da "A1 FL - EFL (5), FFL".

4. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)" e il testo della nota (5) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

9. Decisione 98/213/CE:

1. Nell'allegato I, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2) dell'allegato II", il testo "A (1), B (1), C (1), A (senza prove), D, E e F" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1), D, E, (A1 - E) (3), F" e una nota (3) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

2. Nell'allegato II, il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)" e il testo "A (2), B (2), C (2)" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)".

3. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/5) dell'allegato III, il testo "A (1), B (1) e C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", il testo "A (3), B (3) e C (3)" è sostituito da "A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E" e il testo "A (senza prove), D, E, F" è sostituito da "(A1 - E) (6), F".

4. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/5) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)" e una nota (6) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

10. Decisione 98/214/CE:

1. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/4) dell'allegato II, il testo "(A, B, C) (2)" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)" e il testo "(A, B, C) (4), D, E, F, A (5)" è sostituito da "A1 (4), A2 (4), B (4), C (4), D, E, (A1 - E) (5), F".

2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/4) dell'allegato II, il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (4) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (2)" e il testo della nota (5) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

11. Decisione 98/279/CE:

1. Nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato II, il testo "A (*), B (*), C (*)" è sostituito da "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)" e il testo "A (**), B (**), C (**), A (***), D, E, F" è sostituito da "A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E, (A1 - E) (***), F".

2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (1/1) dell'allegato II, il testo della nota (*) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (**) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (*)" e il testo della nota (***) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

12. Decisione 98/436/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (*) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)" e il testo "(A, B, C) (*)" è sostituito da "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)".

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/6) dell'allegato III, il testo "(A, B, C) (*)" è sostituito da "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)", il testo "(A, B, C) (**)" è sostituito da "A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E" e il testo "A (***), D, E, F", è sostituito da "(A1 - E) (***), F".

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/6) dell'allegato III, il testo della nota (*) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (**) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (*)" e il testo della nota (***) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

13. Decisione 98/437/CE:

1. Nell'allegato I, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1) dell'allegato II", il testo "A (1), B (1), C (1), A (senza prove), D, E e F" è sostituito ovunque dal testo "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1), D, E (A1 - E) (4), F" e una nota (4) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

2. Nell'allegato II, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodctti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)" e il testo "A (1), B (1), C (1)" è sostituito ovunque dal testo "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".

3. Nella tabella del gruppo di prodotti (3/5) dell'allegato III, il testo "A (*), B (*) e C (*)" è sostituito da "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)", il testo "A (**), B (**) e C (**)" è sostituito da "A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E" e il testo "A (senza prove), D, E e F" è sostituito da "(A1 - E) (***), F".

4. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (3/5) dell'allegato III, il testo della nota (*) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (**) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (*)" e una nota (***) è aggiunta con il testo "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

14. Decisione 98/599/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)" e il testo "A (1), B (1), C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo "A (1), B (1), C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", il testo "A (2), B (2), C (2)" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" e il testo "A (3), D, E, F" è sostituito da "(A1 - E) (3), F".

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)" e il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

15. Decisione 98/600/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)" e il testo "A (1), B (1), C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo "A (1), B (1), C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", il testo "A (2), B (2), C (2)" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" e il testo "A (3), D, E, F" è sostituito da "(A1 - E) (3), F".

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (3/3) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)" e il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

16. Decisione 98/601/CE:

1. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo "AFL(1), BFL(1), CFL(1)" è sostituito da "A1FL(1), A2FL(1), BFL(1), CFL(1)", il testo "AFL(2), BFL(2), CFL(2)" è sostituito da "A1 FL(2), A2FL(2), BFL(2), CFL(2), DFL, EFL" e il testo "AFL(3), DFL, EFL FFL" è sostituito da "(A1 FL - EFL) (3), FFL".

2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)" e il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

17. Decisione 1999/89/CE:

1. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato II, il testo "A (1), B (1), C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", e il testo "A (2), B (2), C (2)" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" e il testo "A (3), D, E, F" è sostituito da "(A1 - E) (3), F".

2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato II, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)" e il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

18. Decisione 1999/90/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)" e il testo "A (1), B (1), C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/3) dell'allegato III, il testo "A (1), B (1), C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", il testo "A (2), B (2), C (2)" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" e il testo "A (3), D, E, F" è sostituito da "(A1 - E) (3), F".

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/3) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)" e il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

19. Decisione 1999/91/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)" e il testo "A (1), B (1), C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo "A (1), B (1), C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", il testo "A (2), B (2), C (2)" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" e il testo "A (3), D, E, F" è sostituito da "(A1 - E) (3), F".

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)" e il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

20. Decisione 1999/454/CE:

1. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato II, il testo "A (1), B (1), C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", il testo "A (2), B (2), C (2)" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" e il testo "A (3), D, E, F" è sostituito da "(A1 - E) (3), F".

2. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato II, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)" e il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

21. Decisione 1999/469/CE:

1. Nell'allegato I, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)" e il testo "A (1), B (1), C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo "A (1), B (1), C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", il testo "A (2), B (2), C (2)" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" e il testo "A (3), D, E, F" è sostituito da "(A1 - E) (3), F".

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)" e il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

22. Decisione 1999/470/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)" e il testo "A (1), B (1), C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo "A (1), B (1), C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", il testo "A (2), B (2), C (2)" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" e il testo "A (3), D, E, F" è sostituito da "(A1 - E) (3), F".

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)" e il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

23. Decisione 1999/471/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)" e il testo "A (2), B (2), C (2)" è sostituito ovunque da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)".

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo "A (1), B (1), C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", il testo "A (2), B (2), C (2)" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" e il testo "A (3), D, E, F" è sostituito da "(A1 - E) (3), F".

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)" e il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

24. Decisione 1999/472/CE:

1. Nell'allegato II, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)" e il testo "A (1), B (1) o C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (4/5) dell'allegato III, il testo "A (1), B (1), C (1)" è sostituito da "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", il testo "A (2), B (2), C (2)" è sostituito da "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" e il testo "A (3), D, E, F" è sostituito da "(A1 - E) (3), F".

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (4/5) dell'allegato III, il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (2) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1)" e il testo della nota (3) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

25. Decisione 2000/245/CE:

Nella tabella del gruppo di prodotti (2/6) dell'allegato III, il testo "A, B, C" è sostituito da "A1, A2, B, C, D, E", il testo "A (1), D, E, F" è sostituito da "(A1 - E) (1), F", e il testo della nota (1) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

26. Decisione 2000/273/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (*) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)" il testo "A (*), B (*), C (*)" è sostituito da "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)" e il testo "AFL (*), BFL (*), CFL (*)" è sostituito da "A1FL (*), A2FL (*), BFL (*), CFL(*)".

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo "A (*), B (*), C (*)" è sostituito da "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)", il testo "A (**), B (**), C (**)" è sostituito da "A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E", il testo "A (***), D, E, F" è sostituito da "(A1 - E) (***), F", il testo "AFL (*), BFL (*), CFL (*)" è sostituito da "A1FL (*), A2FL (*), BFL (*), CFL (*)", il testo "AFL(**), BFL (**), CFL (**)" è sostituito da "A1FL (**), A2FL (**), BFL (**), CFL (**), DFL, EFL" e il testo "AFL (***), DFL, EFL, FFL" è sostituito da "(A1FL - EFL) (***), FFL".

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (2/2) dell'allegato III, il testo della nota (*) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (**) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (*)" e il testo della nota (***) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".

27. Decisione 2000/447/CE:

1. Negli allegati I e II, il testo della nota (*) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo "A (*), B (*), C (*), AFL (*), BFL (*), CFL (*)" è sostituito due volte da "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*), A1FL (*), A2FL (*), BFL (*), CFL (*)" e il testo "A (*), B (*), C (*)" è sostituito due volte da "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)".

2. Nella tabella del gruppo di prodotti (3/6) dell'allegato III, il testo "A (*), B (*), C (*)" è sostituito due volte da "A1 (*), A2 (*), B (*), C (*)", il testo "A (**), B (**), C (**)" è sostituito due volte da "A1 (**), A2 (**), B (**), C (**), D, E", il testo "A (***), D, E, F" è sostituito due volte da "(A1 - E) (***), F", il testo "AFL (*), BFL (*), CFL (*)" è sostituito da "A1FL (*), A2FL (*), BFL (*), CFL (*)", il testo "AFL (**), BFL (**), CFL (**)" è sostituito da "A1FL (**), A2FL (**), BFL (**), CFL (**), DFL, EFL" e il testo "AFL (***), DFL, EFL, FFL" è sostituito da "(A1FL - EFL) (***), FFL".

3. Inoltre, nella tabella del gruppo di prodotti (3/6) dell'allegato III, il testo della nota (*) è sostituito da "Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)", il testo della nota (**) è sostituito da "Prodotti/materiali non inclusi nella nota (*)" e il testo della nota (***) è sostituito da "Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione)".