2001/548/CE: Decisione della Commissione, del 9 luglio 2001, relativa all'istituzione di un comitato nel settore delle pensioni integrative (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1775]
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 20/07/2001 pag. 0026 - 0027
Decisione della Commissione del 9 luglio 2001 relativa all'istituzione di un comitato nel settore delle pensioni integrative [notificata con il numero C(2001) 1775] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/548/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in specie i suoi articoli 138 e 140, considerando quanto segue: (1) La Commissione europea, nella sua Agenda per la politica sociale del 28 giugno 2000, ha proposto di istituire un forum delle pensioni per affrontare i problemi delle pensioni e della mobilità con tutti gli attori interessati. (2) La Commissione europea, nella sua comunicazione "Verso un mercato unico per i regimi pensionistici integrativi" dell'11 maggio 1999 [COM(1999) 134 def.], ha sostenuto l'idea lanciata dal gruppo ad alto livello sulla libera circolazione per l'istituzione di un forum delle pensioni, e di conseguenza ha deciso di convocare tale forum, il quale si riunirà almeno due volte l'anno e sarà composto da rappresentanti dei governi, delle parti sociali, dei fondi pensione e, se del caso, da altre istituzioni attive in questo settore. (3) Il Parlamento europeo si è congratulato per la comunicazione della Commissione e per l'istituzione di un tale comitato nella sua risoluzione sulla comunicazione della Commissione "Verso un mercato unico per i regimi pensionistici integrativi", DECIDE: Articolo 1 1. Viene istituito presso la Commissione un comitato consultivo nel settore delle pensioni integrative, in appresso denominato comitato consultivo "Forum delle pensioni". 2. Il forum delle pensioni è composto da esperti delle amministrazioni nazionali, dalle parti sociali e dai regimi di pensione integrativi. Articolo 2 1. Il forum delle pensioni può essere consultato dalla Commissione sui problemi e le evoluzioni a livello comunitario riguardanti le pensioni integrative. Il forum delle pensioni assiste in particolare la Commissione per trovare soluzioni ai problemi e agli ostacoli legati alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori nel quadro delle pensioni integrative. 2. Il forum delle pensioni lavora, se necessario, in collaborazione con altri organi o comitati appropriati che trattano della politica sociale ed economica. Articolo 3 1. Il forum delle pensioni comprende 45 membri. 2. I seggi sono attribuiti come segue: - un (1) seggio per Stato membro, - quattro (4) seggi per altri paesi membri dello Spazio economico europeo (1 seggio per l'Ufficio di collegamento dell'Associazione europea di libero scambio e 1 seggio per paese interessato), - quattordici (14) seggi per le parti sociali rappresentate a livello comunitario, - dodici (12) seggi per i fondi pensione e altri organismi attivi in questo settore: - tre (3) seggi per l'EFRP (European Federation for Retirement Provision), - un (1) seggio per ciascuno dei seguenti organismi: - FEFSI (Federation européenne des Fonds et Sociétés d'Investissement), - ACME (Association des assureurs coopératifs et mutualistes européens), - AIM (Association Internationale de la Mutualité), - CEA (Comité Européen des Assurances), - AEIP (Association Européenne des Institutions Paritaires), - AEIRSP (Association européenne des institutions de retraite du secteur public), - GCAACE (Groupe Consultatif des Associations d'actuaires des pays de la CE), - FBE (Fédération Bancaire de l'Union européenne), - AGE (Plate-forme européenne des personnes âgées). Articolo 4 I membri del forum delle pensioni sono nominati dalla Commissione su proposta dei governi degli Stati membri, degli altri paesi facenti parte dello Spazio economico europeo, delle parti sociali rappresentate a livello comunitario e degli altri organismi enumerati all'articolo 3. La Commissione veglierà nella misura del possibile per garantire un equilibrio nella rappresentazione dei sessi. Articolo 5 Il mandato di membro del forum delle pensioni ha una durata di due anni ed è rinnovabile. Scaduto il termine del periodo di due anni, i membri del forum delle pensioni rimangono in carica finché non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato. Il mandato di un membro decade prima dello spirare del periodo di due anni per dimissioni o decesso. Il mandato di un membro può anche essere revocato quando l'organizzazione che ha presentato la sua candidatura ne richiede la sostituzione. Egli viene sostituito per la durata del mandato che rimane da coprire. Le funzioni esercitate non formano oggetto di remunerazione. Articolo 6 L'elenco dei membri viene pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per informazione. Articolo 7 Il comitato "forum delle pensioni" elegge per una durata di 2 anni un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi dei membri presenti. La presidenza del forum delle pensioni viene garantita dai rappresentanti dei servizi interessati della direzione generale Occupazione e affari sociali, fintanto che i membri del Forum non avranno eletto il presidente. Articolo 8 Il forum delle pensioni può invitare a partecipare ai suoi lavori, in qualità di esperto, qualsiasi persona che abbia una competenza specifica su un argomento iscritto all'ordine del giorno. Gli esperti partecipano alle delibere per la sola questione che ha motivato la loro presenza. Articolo 9 Il forum delle pensioni può costituire gruppi di lavoro. Articolo 10 1. Il forum delle pensioni si riunisce nella sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. 2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del forum delle pensioni e dei gruppi di lavoro. 3. I servizi della Commissione garantiranno il segretariato del forum delle pensioni e dei gruppi di lavoro. Articolo 11 Le delibere del forum delle pensioni vertono sulle richieste di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da voto. La Commissione, sollecitando il parere del forum delle pensioni, può fissare il termine entro il quale questo parere deve essere formulato. Le prese di posizione delle categorie economiche rappresentate figurano in un verbale che viene trasmesso alla Commissione. I risultati delle delibere sono comunicati dalla Commissione a tutti i partecipanti su domanda di questi ultimi. Articolo 12 Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 287 del trattato, i membri del forum delle pensioni sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza tramite i lavori del forum delle pensioni o dei gruppi di lavoro, quando la Commissione li informa che il parere richiesto o l'interrogazione presentata vertono su una materia che presenta carattere confidenziale. In questo caso, solo i membri del forum delle pensioni e i rappresentanti dei servizi della Commissione assistono alle sedute. Articolo 13 La Commissione valuterà i lavori e l'utilità del forum delle pensioni al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente decisione. Articolo 14 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001. Per la Commissione Anna Diamantopoulou Membro della Commissione