2001/540/CE: Decisione della Commissione, del 9 luglio 2001, che modifica la decisione 98/634/CE, del 2 ottobre 1998, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i materassi da letto (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1610]
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 18/07/2001 pag. 0050 - 0050
Decisione della Commissione del 9 luglio 2001 che modifica la decisione 98/634/CE, del 2 ottobre 1998, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i materassi da letto [notificata con il numero C(2001) 1610] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/540/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare gli articoli 3, 4 e 6, considerando quanto segue: (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica è assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primo piano. (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti. (3) Il medesimo articolo prevede che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e verifica della conformità sia effettuato con congruo anticipo rispetto al termine di validità dei criteri stabiliti per ciascun gruppo di prodotti e dia luogo a una proposta di proroga, revoca o revisione. (4) Con la decisione 98/634/CE(2), la Commissione stabiliva i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto, criteri la cui validità scade, ai sensi dell'articolo 3 della decisione, il 1o ottobre 2001. (5) È opportuno prolungare per un periodo di diciotto mesi, senza modifiche, il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici. (6) Le misure della presente decisione sono state elaborate e adottate ai sensi delle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000. (7) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 3 della decisione 98/634/CE è sostituito dal seguente: "La definizione e i criteri ecologici specifici relativi al gruppo di prodotti sono validi dal 2 ottobre 1998 al 1o aprile 2003". Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001. Per la Commissione Margot Wallström Membro della Commissione (1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1. (2) GU L 302 del 12.11.1998, pag. 31.