32001D0535

2001/535/CE: Decisione della Commissione, del 6 luglio 2001, che modifica la decisione 94/442/CE relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia [notificata con il numero C(2001) 1756]

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 17/07/2001 pag. 0025 - 0025


Decisione della Commissione

del 6 luglio 2001

che modifica la decisione 94/442/CE relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia

[notificata con il numero C(2001) 1756]

(2001/535/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'organo di conciliazione permettendo nel contempo un'evoluzione progressiva della sua composizione, è opportuno prevedere, dopo un mandato iniziale di tre anni, una possibilità di rinnovo per un periodo più corto. Devono inoltre essere precisate le norme specifiche applicabili al mandato del presidente dell'organo di conciliazione. A tal fine occorre adeguare la decisione 94/442/CE della Commissione, del 1o luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia(2), modificata da ultimo dalla decisione 2000/649/CE(3).

(2) Il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ha espresso parere favorevole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/442/CE è modificata come segue:

1) Il testo del secondo e terzo comma dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: "Il presidente e i membri sono designati dalla Commissione per un mandato iniziale di tre anni, previa consultazione del comitato del FEAOG, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1258/1999. Il mandato è rinnovabile soltanto per periodi di un anno e di tale rinnovo si informa il comitato. Tuttavia, nel caso in cui il presidente da designare sia già in funzione come membro dell'organo, la durata del suo mandato iniziale di presidente è di tre anni.

Inoltre, sempre previa consultazione del comitato del FEAOG a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1258/1999, la Commissione designa i membri supplenti che soddisfino i requisiti di cui al primo comma e ai quali si potrà ricorrere nell'ordine dell'elenco dei supplenti compilato dalla Commissione."

2) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: "Allo scadere del mandato, il membro o, se del caso, il presidente resta in funzione sino a quando si sia provveduto alla sua sostituzione o al rinnovo del mandato."

3) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, è sostituito dal seguente: "Prima della scadenza, il mandato di un membro termina per dimissioni volontarie o d'ufficio o per decesso. Per la rimanente durata del mandato il membro viene allora sostituito dal primo supplente disponibile. Tuttavia, in caso di dimissioni o decesso del presidente, la Commissione designa il membro che eserciterà la funzione di presidente per la rimanente durata del mandato, previa consultazione del comitato del FEAOG a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1258/1999."

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2) GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.

(3) GU L 272 del 25.10.2000, pag. 41.