32001D0534

2001/534/CE: Decisione del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 17/07/2001 pag. 0016 - 0017


Decisione del Consiglio

del 19 giugno 2001

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

(2001/534/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Secondo l'articolo 12 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore(1), la Comunità e la Repubblica federale islamica delle Comore hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.

(2) In seguito a tali negoziati, il 13 dicembre 2000 è stato siglato un nuovo protocollo.

(3) Grazie a questo protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica federale islamica delle Comore, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004.

(4) Per garantire la continuazione delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che il nuovo protocollo sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 28 febbraio 2001.

(5) Occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 37 del trattato.

(6) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

>SPAZIO PER TABELLA>

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Winberg

(1) GU L 137 del 2.6.1988, pag. 19.