2001/521/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2000, relativa al regime d'aiuti al quale il Regno dei Paesi Bassi ha dato esecuzione in favore di sei aziende di trattamento del letame (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4070]
Gazzetta ufficiale n. L 189 del 11/07/2001 pag. 0013 - 0020
Decisione della Commissione del 13 dicembre 2000 relativa al regime d'aiuti al quale il Regno dei Paesi Bassi ha dato esecuzione in favore di sei aziende di trattamento del letame [notificata con il numero C(2000) 4070] (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/521/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli(1), considerando quanto segue: I. PROCEDIMENTO (1) Dal 1994, con varie denunce, sono stati segnalati alla Commissione alcuni casi di aiuti accordati a progetti di trattamento del letame nel quadro del regime "Bijdrageregeling Proefprojecten Mestverwerking" ("Regime di sovvenzioni a favore di progetti pilota per il trattamento del letame", in appresso denominato "regime 'BPM'"). La Commissione aveva autorizzato tale regime fino al 1994(2). Secondo le denunce sono stati concessi aiuti anche dopo tale data. (2) Con lettera del 15 luglio 1999 [SG(99) D/5241] la Commissione ha ingiunto ai Paesi Bassi di fornire entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'ingiunzione tutte le informazioni necessarie per valutare se gli aiuti in questione rientrassero nel regime BPM quale approvato dalla Commissione, e di comunicare se fossero stati erogati altri aiuti a favore di progetti della stessa natura. (3) Con lettere del 15 ottobre (A/37878) e del 26 ottobre 1999 (A/38181) le autorità olandesi hanno trasmesso una serie di documenti, senza tuttavia fornire precisazioni in merito alle domande poste dalla Commissione nella sua ingiunzione. (4) Con lettera 17 maggio 2000 [SG (2000)D/103702] la Commissione ha informato i Paesi Bassi della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, riguardo a sei casi di aiuti concessi dopo la scadenza del regime. (5) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto di cui trattasi. (6) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati. II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO (7) Il 6 luglio 1989 la Commissione ha autorizzato il regime BPM (N 137/89) per il periodo 1989-1990. Con decisione del 14 dicembre 1990 detto regime è stato prorogato fino alla fine del 1994 (C 17/90, ex N 88/90). Con l'approvazione della proroga le autorità olandesi sono state autorizzate a concedere aiuti agli investimenti, fino a un massimale del 35 % dei costi ammissibili, a favore di circa 20 stabilimenti su larga scala per il trattamento del letame. (8) Il regime era volto a favorire la creazione di sbocchi utili per la sovrabbondante produzione di letame nei Paesi Bassi. Le autorità olandesi focalizzavano la loro attenzione soprattutto sugli aiuti volti a prevenire tale sovrapproduzione, e a favorire un trattamento ecologico di queste eccedenze. (9) Per quanto riguarda il trattamento del letame, sono stati concessi aiuti agli investimenti in impianti pilota (in cui vengono testati nuovi metodi di trattamento), a stabilimenti sperimentali (che coprono tutte le fasi del trattamento, dal letame al prodotto commercializzabile), a impianti di predepurazione (da cui si ottengono effluenti parzialmente depurati), e a strutture di immagazzinaggio e di trattamento su larga scala di deiezioni avicole (spesso con accumulo all'aria aperta ed emissioni di ammoniaca). (10) Dopo la scadenza del regime BPM il governo olandese ha concesso aiuti di Stato per un valore di 2501089 EUR alle seguenti aziende di trattamento del letame: Ferm-o-Feed BV, Fleuren Compost BV, Vloet Oploo BV, Smith Markelo, Arev Venhorst e Memon KPI. (11) Una di queste aziende, Ferm-o-Feed, ha infine beneficiato due volte di aiuti di Stato, e non vi è alcuna prova che tali aiuti fossero destinati a due progetti pilota diversi. Importi concessi dopo la scadenza del regime BPM >SPAZIO PER TABELLA> (12) La Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in quanto nutriva seri dubbi sul fatto che i sei casi rientrassero nel regime BPM e sul fatto che potessero beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, dato che né l'una né l'altra sembravano applicabili. Per quanto riguarda la prima deroga, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, la Commissione riteneva che le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente(4) (in appresso denominata "disciplina ambientale") non fossero applicabili, dato che non era stato dimostrato che gli aiuti agli investimenti permettessero di raggiungere livelli di protezione ambientale sensibilmente più elevati di quelli stabiliti, e dato che le intensità d'aiuto previste superavano le soglie indicate nella disciplina. Non sembrava applicabile neanche la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese(5) (in appresso denominata "disciplina PMI"), poiché non erano esclusi né la possibilità di aiuti alle grandi imprese, né il superamento del massimale d'intensità d'aiuto consentito dalla disciplina. III. COMMENTI DEI PAESI BASSI (13) Secondo le autorità olandesi la "steunverlening" ("concessione di un aiuto") o la "beslissing omtrent de toekenning van een bijdrage" ("decisione sulla concessione di una sovvenzione") è l'atto giuridicamente vincolante per la concessione di un aiuto di Stato, con il quale il governo si impegna a versare al richiedente aiuti per il valore massimo stabilito a condizione che questi soddisfi tutti i requisiti previsti dal regime. Tale atto doveva essere adottato prima del 31 dicembre 1994, per poi essere comunicato al beneficiario per mezzo di una "lettera di concessione" ("toekenningsbrie"). (14) In una fase successiva del procedimento le autorità olandesi hanno dichiarato che rientravano nel regime BPM anche gli aiuti di Stato accordati dopo la scadenza del regime stesso, purché la "bevestigingsbrief" (lettera con cui si accusa ricevimento della domanda di sovvenzione) fosse stata inviata prima di tale scadenza. (15) Le autorità olandesi ritenevano inoltre che fosse necessaria una notifica individuale solo per i progetti di trattamento del letame su larga scala, e che per questo motivo non avevano notificato i progetti in questione. (16) Per quanto riguarda infine l'azienda Ferm-o-Feed, le autorità olandesi hanno osservato che il regime non vietava di concedere aiuti a favore di due diversi progetti proposti da una stessa impresa. IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO A. Applicabilità del regime BPM (17) Per determinare se gli aiuti alle sei imprese interessate debbano essere considerati come aiuti esistenti, la Commissione ha in primo luogo esaminato in che misura il regime BPM sia ad essi applicabile. (18) La questione giuridica più importante in questi sei casi è data dalla discrepanza nella determinazione dell'atto giuridicamente vincolante per la concessione degli aiuti. Benché il governo olandese sostenga che l'atto giuridicamente vincolante, con il quale le autorità competenti si impegnano a concedere gli aiuti, sia la "toekenningsbrief", esso ritiene che le sovvenzioni per le quali la "toekenningsbrief" è stata emessa dopo il 31 dicembre 1994 rientrino pur sempre nel regime dato che la "bevestigingsbrief" è stata emessa prima di detto termine. (19) Dopo un attento esame della documentazione relativa al procedimento amministrativo riguardante i casi sopra menzionati, la Commissione ritiene che l'atto giuridicamente vincolante sia la "toekenningsbrief", e che la "bevestigingsbrief" costituisca un semplice avviso di ricevimento della domanda di aiuto senza che vi sia una preventiva verifica del rispetto delle condizioni previste dal regime. La concessione dell'aiuto dipendeva per di più da una valutazione di un comitato consultivo composto da rappresentanti di diversi ministeri: solo dopo che questo comitato ha formulato il proprio parere a livello nazionale il ministero competente, ossia quello dell'agricoltura, della pesca e della gestione del patrimonio naturale ("Ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer") ha inviato la lettera di concessione che specificava l'importo dei costi ammissibili nonché l'ammontare dell'aiuto e le condizioni a cui era accordato. L'analisi delle fasi del procedimento ha pertanto mostrato che l'aiuto non veniva concesso automaticamente a tutti i richiedenti, ma solo dopo la decisione discrezionale delle autorità competenti. (20) Per le considerazioni di cui sopra la Commissione ritiene che la data d'invio della "toekenningsbrief" valga come data di concessione dell'aiuto, come le stesse autorità olandesi avevano inizialmente indicato. L'aiuto concesso alle sei aziende di trattamento del letame non rientra pertanto nell'ambito d'applicazione del regime BPM, e deve essere considerato come un aiuto illegale posto in esecuzione in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. B. Aiuti a norma dell'articolo 87 del trattato CE (21) Gli aiuti agli investimenti accordati dal governo olandese erano volti a consentire e ad agevolare gli investimenti in impianti per il trattamento del letame, favorendo così le imprese interessate. Gli effluenti d'allevamento, una volta trattati, vengono commercializzati essenzialmente come letame essiccato pellettizzato. Le aziende di trattamento del letame sono così in concorrenza con altri produttori di fertilizzanti chimici e organici. Gli incentivi in oggetto, col rafforzare la situazione finanziaria dei beneficiari, minacciano di falsare la concorrenza nel mercato interno, dato che il letame, usato come concime, compete con altri fertilizzanti organici. (22) Secondo uno studio svolto nel 1990 per il ministero olandese competente, e concernente i possibili sbocchi per gli effluenti d'allevamento trattati e provenienti dai Paesi Bassi(6), la concorrenza nel settore dei concimi d'origine animale e vegetale non si situa solo a livello locale, ma anche a livello del mercato francese, spagnolo, portoghese, italiano e greco. Nel periodo 1988-1990 la quota dei Paesi Bassi negli scambi intracomunitari globali di questi prodotti oscillava fra il 44 e il 60 %. Si può prevedere un aumento delle esportazioni olandesi di effluenti d'allevamento trattati verso altri Stati membri, soprattutto in virtù dei progetti in questione. (23) Nonostante l'ingiunzione di fornire informazioni le autorità olandesi non hanno fatto pervenire i dati necessari relativi alla situazione di mercato delle singole imprese, i quali avrebbero consentito di valutare l'incidenza di ciascuna di esse sui mercati del trattamento del letame e su quelli dei fertilizzanti. La Commissione ha pertanto dovuto basarsi sui dati relativi al mercato nel suo insieme, come sopra indicato. (24) Gli aiuti possono pertanto incidere sugli scambi fra Stati membri nel settore in oggetto, e costituiscono quindi aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. C. Conformità degli aiuti a quanto disposto dall'articolo 87 del trattato CE (25) Gli aiuti non rientrano in un regime autorizzato, in vigore al momento della concessione, dato che il regime BPM è scaduto nel 1994. Contrariamente a quanto argomentano le autorità olandesi era richiesta pertanto una notifica individuale, indipendentemente dalle dimensioni delle aziende interessate. Le autorità olandesi non hanno rispettato l'obbligo imposto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Di conseguenza la Commissione ha valutato la misura come nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, applicando a tal fine i principi stabiliti dall'articolo 87 del trattato stesso. (26) Gli aiuti in oggetto potrebbero essere considerati compatibili col mercato comune solo applicando una delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. (27) Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, e all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b), c)(7), e d), del trattato CE non sono applicabili nella fattispecie per le ragioni esposte in appresso. (28) Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, non si tratta in questo caso di aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori o destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali, né di aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania. Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato non sono applicabili poiché non si tratta di aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Per quanto riguarda la deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), la Commissione ritiene che l'aiuto non sia manifestamente destinato alla realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, o volto a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Non è neppure applicabile l'aspetto regionale della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), poiché le aziende non sono situate in aree assistite. L'aiuto non è infine destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). (29) Le autorità olandesi non hanno del resto cercato di giustificare gli aiuti facendo valere uno dei motivi sopra elencati. D. Conformità degli aiuti all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (30) Per quanto riguarda la seconda parte della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE - aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche - la Commissione ha basato la propria valutazione sul fatto che il regime BPM del 1989/1990 era volto in primo luogo ad aiutare le imprese di medie dimensioni ad avviare impianti pilota per un trattamento ecologico delle eccedenze di letame, in conformità con la legislazione olandese che dal 1987 limita la produzione di letame e con la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole(8) (in appresso denominata "direttiva sui nitrati"). (31) Nel 1990 la Commissione ha concesso in via eccezionale una proroga del regime BPM per consentire al governo olandese di fornire incentivi all'introduzione di tecnologie innovative. Il successo dei progetti in esame dipendeva dalla disponibilità degli allevatori a sopportare i costi del trattamento del letame prodotto nelle loro aziende. Già all'epoca la Commissione aveva indicato che, se detti progetti si fossero rivelati economicamente non praticabili, sarebbe stata contraria a priori ad ulteriori aiuti nel settore dei letami in Olanda(9). Era quindi chiaro per le autorità olandesi che la Commissione aveva fondamentalmente rivisto la sua posizione nei confronti del regime BPM. Le autorità olandesi non potevano pertanto più aspettarsi che nuovi progetti basati su condizioni uguali a quelle del regime BPM fossero considerate compatibili con l'articolo 87 del trattato. (32) La Commissione ha in primo luogo valutato la compatibilità degli aiuti alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI. (33) Ai sensi del punto 4.2.1 di tale disciplina la Commissione può autorizzare aiuti alle PMI situate al di fuori delle regioni aventi i requisiti per gli aiuti nazionali a finalità regionale, sempreché l'intensità di tali aiuti non ecceda il 15 % per le piccole imprese, e il 7,5 % per quelle di medie dimensioni. Ciò determina la non applicabilità della disciplina PMI a cinque dei casi in esame. In effetti, anche se le imprese interessate soddisfano i criteri di cui al punto 3.2 della disciplina PMI, gli aiuti concessi sono ampiamente superiori ai massimali autorizzati. (34) L'intensità degli aiuti si situa al di sotto del massimale stabilito dalla disciplina PMI solo nel caso di Fleuren Compost BV. Le autorità olandesi non hanno tuttavia dimostrato che tale impresa soddisfa i criteri esposti al punto 3.2 di detta disciplina, e questo nonostante il fatto che la Commissione, nell'ingiunzione a fornire informazioni che accompagnava la decisione di avviare il procedimento, abbia espresso dubbi in merito alle dimensioni delle imprese interessate. (35) Le autorità olandesi non hanno quindi dimostrato che queste sei imprese soddisfano i criteri applicabili alle piccole e medie imprese previsti dalla disciplina PMI, né hanno giustificato la misura di aiuto in oggetto su tale base. Non hanno inoltre provato che i principi generali di cui al punto 4.1 della disciplina PMI sono stati rispettati. La Commissione ritiene pertanto che la disciplina PMI non sia applicabile. (36) La Commissione ha anche valutato i progetti alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. (37) La Commissione ha in primo luogo esaminato se la misura in oggetto rispettava le condizioni di attuazione degli aiuti all'investimento stabilite al punto 3.2 di detta disciplina. (38) La Commissione ritiene che tale parte della disciplina ambientale non sia applicabile, poiché gli obblighi in materia di ambiente che derivano dalla direttiva sui nitrati si applicano agli agricoltori con lo scopo di limitare la produzione di letame, mentre i beneficiari degli aiuti in oggetto non sono interessati da tali obblighi. (39) Ma anche se la disciplina ambientale fosse applicabile, va osservato che, secondo quanto disposto al punto 3.2.3, lettera b) - "Aiuti diretti ad incoraggiare l'osservanza di criteri più rigorosi di quelli previsti dalle norme ambientali vigenti" - gli aiuti a favore di investimenti possono essere concessi solo a condizione che consentano di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle norme vigenti. Per quanto riguarda le misure in esame, il governo olandese non ha fornito alcuna prova che questa condizione sia stata rispettata. La Commissione dubita che gli impianti per il trattamento del letame possano contribuire ad andare al di là degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, dato che almeno quattro degli stabilimenti di prova beneficiari delle sovvenzioni quando il regime era ancora in vigore, hanno dovuto in seguito essere chiusi. Secondo la Commissione è quindi escluso che per giustificare gli aiuti concessi dopo la scadenza del regime possano ancora essere invocate le stesse considerazioni che hanno portato alla proroga eccezionale del regime stesso. (40) La Commissione ha esaminato le misure in oggetto anche dal punto di vista degli aiuti per l'adeguamento delle imprese a nuove norme ambientali obbligatorie. Sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che le condizioni stabilite dal punto 3.2.3, lettera a), della disciplina ambientale non siano state soddisfatte. Tali disposizioni prevedono difatti che possano essere autorizzati aiuti di Stato fino a un'intensità massima lorda del 15 % dei costi ammissibili, e che gli aiuti possano essere concessi solo per un breve periodo e solo per impianti in servizio da almeno due anni al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme o dei nuovi obblighi. In contrasto con queste condizioni, gli aiuti sono stati concessi a favore di impianti per il trattamento del letame di recente costruzione e con un'intensità fino al 35 %. (41) Per quanto riguarda il secondo aiuto concesso a Ferm-o-Feed BV, la Commissione ritiene che esso sia contrario al principio del regime BPM secondo il quale possono essere accordati aiuti a progetti pilota solo se volti a promuovere sistemi di trattamento ecologico del letame. La Commissione basa la sua valutazione su un articolo pubblicato sull'"Agrarisch Dagblad" del 26 novembre 1997, che indica che l'autorizzazione ambientale di Ferm-o-Feed BV è stata ritirata dalle autorità olandesi competenti a causa della mancata osservanza, da parte dell'impresa, della normativa olandese in materia ambientale. Sono stati tuttavia accordati aiuti senza verificare se le condizioni poste nella "toekenningsbrief" erano sempre soddisfatte. (42) La seconda sovvenzione, inoltre, da quanto emerge dal relativo fascicolo, è stata concessa per il rinnovamento e l'ampliamento della capacità produttiva degli impianti pilota costruiti grazie al primo aiuto di Stato accordato nel 1988. Le autorità olandesi non hanno tuttavia potuto dimostrare il carattere di innovazione del secondo progetto rispetto al primo. (43) La Commissione ritiene pertanto che la concessione di un secondo aiuto a Ferm-o-Feed BV non sia compatibile con la disciplina ambientale, e questo per le medesime ragioni già esposte in precedenza per gli altri casi in cui sono stati erogati aiuti dopo la scadenza del regime. (44) In secondo luogo la Commissione ha valutato l'applicabilità del punto 3.4 della disciplina ambientale. Perché possano essere concessi aiuti al funzionamento, essi devono avere come scopo la compensazione dei costi aggiuntivi rispetto ai costi della produzione tradizionale. L'aiuto deve inoltre essere temporaneo e in linea di massima decrescente. Quando la Commissione ha deciso, nel dicembre 1990, di non sollevare obiezioni contro il progetto delle autorità olandesi di accordare per il periodo 1990-1994 aiuti ad investimenti di un'intensità del 35 % per la costruzione di impianti su larga scala per il trattamento del letame, tale decisione era basata sugli obiettivi di tutela ambientale e sull'inerente alto rischio commerciale. (45) Per quanto attiene al rischio commerciale, la Commissione rileva che gli investimenti in stabilimenti su larga scala per il trattamento del letame erano considerati come progetti pilota, destinati a fornire uno speciale incentivo alla realizzazione di tali impianti entro il lasso di tempo stabilito, e a dimostrarne l'efficienza economico-finanziaria. (46) La Commissione è consapevole del fatto che le autorità olandesi, sovvenzionando gli stabilimenti per il trattamento del letame interessati, avevano come principale obiettivo la promozione di un sistema di trattamento ecologico del letame allo scopo di evitare i costi esterni - soprattutto sotto forma di inquinamento idrico, emissioni di gas e residui di metalli pesanti. Già solo il fatto che durante il periodo di validità del regime BPM non sia stato possibile autorizzare un numero sufficiente di progetti dimostra chiaramente le diffcoltà legate alla costruzione di impianti per il trattamento del letame efficienti dal punto di vista economico-finanziario. È opportuno qui ricordare che il trattamento del letame non è, in sé, un'attività redditizia, e che l'efficienza economico-finanziaria di impianti di questo tipo dipende dalla disponibilità degli allevatori a consegnare il letame prodotto e a pagarne il trattamento. Queste incertezze relative all'efficienza economico-finanziaria di stabilimenti su larga scala per il trattamento del letame sono confermate da una denuncia(10) e da interrogazioni scritte di un parlamentare europeo(11), secondo le quali il trattamento del letame è troppo costoso e dipende permanentemente dalle sovvenzioni. (47) Risulta che diversi stabilimenti abbiano incontrato diffcoltà finanziarie che potevano essere eliminate solo da nuovi aiuti al funzionamento. Nel 1992 la Commissione, conformemente alla sua posizione generalmente negativa rispetto agli aiuti al funzionamento, ha adottato una decisione finale che vietava tali aiuti per il trattamento del letame(12). (48) Quattro aziende per il trattamento del letame che avevano ricevuto sovvenzioni nell'ambito del regime BPM hanno dovuto essere chiuse perché non effcienti dal punto di vista economico-finanziario. La Commissione ne conclude che, per quanto riguarda i progetti beneficiari di aiuti dopo la scadenza del regime - e volti a introdurre la stessa tecnologia prevista dai progetti BPM - il mantenimento della loro produzione dipenda quindi da aiuti permanenti, il che ne esclude il carattere temporaneo e decrescente. Non è pertanto soddisfatta nessuna delle due condizioni previste dal punto 3.4 della disciplina ambientale. (49) Poiché le misure in questione non soddisfano né le condizioni previste dalla disciplina PMI né quelle stabilite dalla disciplina ambientale, non possono essere considerate come misure che contribuiscono allo sviluppo di attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Data la non pertinenza della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, è pienamente applicabile nella fattispecie il principio di divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1. Le autorità olandesi non hanno del resto addotto alcuna giustificazione a favore della compatibilità dell'aiuto con le disposizioni del trattato. (50) Nel caso in cui risulti che un aiuto è incompatibile con il mercato comune la Commissione deve, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 70/72(13), confermata nelle cause 310/85(14) e C-5/89(15), invitare lo Stato membro a esigere dal beneficiario la restituzione di qualsiasi importo versato illegalmente. Tale recupero è necessario per ripristinare la situazione anteriore annullando, dalla data di erogazione della somma, tutti i vantaggi finanziari di cui l'impresa destinataria dell'aiuto ha illegalmente beneficiato. La Commissione è tenuta a esigere il recupero degli aiuti incompatibili ed illegali in virtù del regolamento (CE) n. 659/1999. (51) L'aiuto deve essere recuperato senza indugio e secondo le procedure del diritto olandese, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione della Commissione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi decorrenti dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale. E. Conclusioni (52) Le sovvenzioni accordate alle sei aziende di trattamento del letame in questione costituiscono aiuti che hanno falsato la concorrenza e che hanno inciso sugli scambi fra Stati membri ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato non è applicabile in quanto gli aiuti non soddisfano le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla tutela dell'ambiente, né quelle della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese. (53) Gli aiuti in oggetto non sono pertanto compatibili col mercato comune. La Commissione constata che i Paesi Bassi hanno dato esecuzione illegalmente agli aiuti in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Gli aiuti devono essere recuperati, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto di Stato al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore delle aziende di trattamento del letame Ferm-o-Feed BV, Fleuren Compost BV, Vloet Oploo BV, Smith Markelo, Arev Venhorst en Memon KPI, per l'importo di 2501089 EUR, è incompatibile col mercato comune. Articolo 2 1. I Paesi Bassi prendono tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l'aiuto di cui all'articolo 1, già posto illegalmente a loro disposizione. 2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale. Articolo 3 Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, i Paesi Bassi informano la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi. Articolo 4 Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU C 272 del 23.9.2000, pag. 22. (2) Autorizzazione concessa il 6 luglio 1989. (3) Cfr. nota 1. (4) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3. (5) GU C 213 del 23.7.1996. (6) Booz-Allen & Hamilton: "Afzetmogelijkheden voor verwerkte dierlijkte mest" ("Sbocchi possibili per gli effluenti d'allevamento trattati"), L'Aia 1990. (7) Deroga per aiuti a finalità regionale. (8) GU L 375 del 31.12.1991. (9) Caso C 17/90, GU C 82 del 27.3.1991, pag. 3. (10) La fondazione "Stichting Natuur en Milieu" ha presentato una denuncia con lettera del 30 novembre 1994. (11) Interrogazioni scritte E-2746/94 e E-2782/94 dell'onerevole Nel van Dijk, pubblicate nella GU C 103 del 24.3.1994. (12) Decisione 92/316/CEE, GU L 170 del 25.6.1992, pag. 34. (13) Commissione/Germania, Racc. 1973, pag. 813. (14) Deufil/Commissione, Racc. 1987, pag. 901. (15) Commissione/Germania, Racc. 1990, pag. I-3437.