32001D0507

Decisione n. 507/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom)

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 16/03/2001 pag. 0001 - 0004


Decisione n. 507/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 marzo 2001

concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione(1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1) Le azioni attuate nell'ambito della decisione 96/715/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa alle reti telematiche tra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (Edicom)(3), hanno consentito di migliorare considerevolmente la qualità delle statistiche intracomunitarie.

(2) La statistica del commercio estero e intracomunitario entra ora in una nuova fase del suo sviluppo caratterizzata da bisogni informativi crescenti e da maggiori esigenze da parte degli utenti.

(3) È necessario soddisfare i bisogni urgenti dell'Unione economica e monetaria per la fornitura rapida di statistiche macroeconomiche attendibili e precise.

(4) La modernizzazione della rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni deve essere un elemento motore dello sviluppo di dette statistiche.

(5) Il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri(4) (Intrastat), e il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi(5), prevedono la creazione delle condizioni per un maggior ricorso al trattamento automatico ed alla trasmissione elettronica dell'informazione.

(6) La semplificazione del sistema Intrastat è stata adottata come progetto pilota nel quadro dell'iniziativa SLIM (semplificazione della legislazione nell'ambito del mercato interno) lanciata nel 1996. È opportuno proseguire le azioni volte ad alleggerire l'onere gravante sui fornitori dell'informazione statistica, in particolare le PMI, che hanno ricevuto un'accoglienza favorevole da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7) Gli obiettivi perseguiti dalla presente decisione sono adeguati e compatibili con quelli delle decisioni n. 1719/1999/CE(6) e n. 1720/1999/CE(7) del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati tra amministrazioni (IDA). Si dovrebbe inoltre tener conto delle decisioni IDA, in particolare dell'articolo 11 della decisione n. 1719/1999/CE, in sede di attuazione della presente decisione.

(8) Secondo le norme di gestione finanziaria è stata effettuata una valutazione ex ante per incentrare il programma sull'imperativo di efficacia rispetto agli obiettivi da raggiungere ed integrare i vincoli di bilancio fin dallo stadio dell'ideazione del programma.

(9) Dato che gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire lo sviluppo e la modernizzazione della rete transeuropea di raccolta, trattamento e diffusione di statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro dimensione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per raggiungere detti obiettivi.

(10) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie(8), costituisce il quadro normativo delle disposizioni della presente decisione, in particolare quelle relative all'accesso alle fonti dei dati amministrativi, al segreto statistico ed al principio costo/efficacia.

(11) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(9).

(12) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(10),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito d'applicazione e obiettivi generali

1. Le misure previste dalla presente decisione riguardano la rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni.

2. Gli obiettivi generali sono i seguenti:

a) favorire l'organizzazione della rete di cui al paragrafo 1, nel modo più moderno, razionale ed efficace possibile accompagnandola con i provvedimenti necessari al miglioramento ed all'armonizzazione dei metodi per produrre statistiche:

- maggiormente attendibili, meno costose per i fornitori dell'informazione e le amministrazioni e disponibili con maggiore celerità,

- che soddisfino con maggior pertinenza le attuali e le future attese degli utenti;

b) sviluppare ulteriormente gli strumenti informatici esistenti a livello della raccolta, della produzione, della trasmissione e della diffusione dell'informazione statistica tenendo conto degli ultimi progressi tecnologici e cercando il miglior rapporto costo/efficacia.

Articolo 2

Azioni

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 è attuato un insieme di azioni (denominato programma "Edicom") inerenti a:

a) lo sviluppo della rete di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al fine di:

- produrre un'informazione statistica di migliore qualità, meno costosa e disponibile con maggiore celerità, per soddisfare le esigenze delle politiche comunitarie,

- produrre un'informazione statistica pertinente e adattata alle nuove esigenze degli utenti nell'ambito dell'Unione economica e monetaria e dell'evoluzione del contesto economico internazionale,

- meglio integrare le statistiche sugli scambi di beni nel sistema statistico generale, a livello comunitario e internazionale, e adattarlo alle evoluzioni del rispettivo contesto amministrativo,

- migliorare il servizio offerto alle amministrazioni, ai fornitori ed agli utenti dell'informazione mettendo a loro disposizione l'insieme delle statistiche e dei metadati disponibili nel settore degli scambi di beni;

b) lo sviluppo e la promozione degli strumenti di raccolta dell'informazione relativa agli scambi di beni, tenendo conto degli ultimi progressi tecnologici, al fine di migliorare le funzionalità offerte ai fornitori dell'informazione.

Le condizioni specifiche nelle quali dette azioni sono realizzate figurano nell'allegato I. La ripartizione indicativa per tutto il periodo è fissata in percentuali all'allegato II.

2. Le misure d'attuazione delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 3

Programma di lavoro annuale e gestione delle spese

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione approva il programma di lavoro annuale, compresa la ripartizione delle spese di bilancio annuali, ai sensi della presente decisione.

2. La Commissione informa il comitato del programma statistico delle Comunità europee, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom(11) sul programma di lavoro annuale.

Articolo 4

Procedura

1. La Commissione è assistita dal comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri istituito con il regolamento (CEE) n. 3330/91 e dal comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi istituito con il regolamento (CE) n. 1172/95, ciascuno per le questioni di sua competenza.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. I comitati adottano il loro regolamento interno.

Articolo 5

Valutazione

1. La Commissione procede regolarmente, in collaborazione con gli Stati membri, ad una valutazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, al fine di stabilire se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione sottopone ai comitati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, una sintesi delle valutazioni che potrebbero, se del caso, essere esaminate da questi ultimi. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne facciano richiesta.

2. Entro la fine di dicembre 2003 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di medio periodo sulle attività finanziate in base al nuovo programma, in modo da permettere un'eventuale revisione delle azioni attuate a norma della presente decisione.

Al termine del quinquennio di cui all'articolo 7, secondo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione, corredata, se del caso, di proposte di nuove iniziative.

La relazione mira in particolare a valutare, avuto riguardo alle spese sostenute dalla Comunità, i vantaggi procurati a quest'ultima, agli Stati membri, ai fornitori ed agli utenti dell'informazione statistica dagli interventi effettuati, nonché a identificare i punti suscettibili di miglioramento e verificare la sinergia con altre attività comunitarie, in particolare nel settore delle reti transeuropee di telecomunicazioni e dei programmi di sviluppo tecnologico.

3. La Commissione adotta qualunque altra misura necessaria per verificare che le azioni finanziate sono condotte correttamente nel rispetto delle disposizioni della presente decisione.

Articolo 6

Aspetti finanziari

La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione comunitaria definita dalla presente decisione per il periodo 2001-2005 è fissata a 51,2 milioni di EUR. Una ripartizione indicativa, secondo le categorie d'interventi di cui all'articolo 2, figura nell'allegato II.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Le risorse finanziarie previste a titolo della presente decisione non sono assegnate ad azioni che beneficiano di altre fonti di finanziamento comunitario.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Pagrotsky

(1) GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 246.

(2) Parere del Parlamento europeo del 30 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 febbraio 2001.

(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 34.

(4) GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 1).

(5) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98 (GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6).

(6) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.

(7) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9.

(8) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(11) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO I

Condizioni specifiche per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 2

1. L'attuazione delle azioni di cui all'articolo 2 deve:

a) prendere in esame la necessità di garantire la continuità degli strumenti informatici attualmente esistenti la cui utilità è riconosciuta sotto il profilo degli obiettivi di cui all'articolo 1, senza recare pregiudizio alla concorrenza con il settore privato nell'area del servizio alle imprese;

b) prendere in esame i risultati consoni ottenuti nell'ambito di altre attività pertinenti della Comunità, in particolare quelle nel settore delle reti transeuropee di telecomunicazioni e di programmi comunitari di ricerca e di sviluppo tecnologico; si terrà inoltre conto degli obblighi di cui all'articolo 11 della decisione n. 1719/1999/CE;

c) fare riferimento alle norme europee vigenti e alle specifiche accessibili al pubblico, quali le norme Internet aperte, in modo tale da garantire un elevato grado d'interoperabilità dei sistemi nazionali e comunitari nei e tra i settori amministrativi e con il settore privato.

2. Le azioni di cui all'articolo 2 nell'ambito del programma di lavoro annuale sono preventivamente oggetto:

a) di una descrizione dei rispettivi obiettivi, del loro ambito d'applicazione, della loro ragione d'essere nonché dei costi e dei vantaggi previsti;

b) di una descrizione delle funzionalità e dell'approccio tecnico;

c) di un programma dettagliato della loro attuazione con indicazione in particolare dei vari compiti e dell'ordine in base al quale tali compiti si articolano.

3. L'esecuzione del programma di lavoro annuale richiederà il ricorso all'assistenza tecnica ed amministrativa, nonché ad azioni d'appoggio; gli stanziamenti concessi a tale scopo non superano il 7 % degli stanziamenti totali.

ALLEGATO II

Ripartizione indicativa per settore di azioni Edicom, in applicazione dell'articolo 2, per gli anni 2001-2005

>SPAZIO PER TABELLA>