32001D0487

2001/487/CE: Decisione della Commissione, del 18 giugno 2001, che modifica la decisione 2000/159/CE relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1614]

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 29/06/2001 pag. 0068 - 0074


Decisione della Commissione

del 18 giugno 2001

che modifica la decisione 2000/159/CE relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 1614]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/487/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE(1), in particolare l'articolo 29,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi(2), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(3), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) La presenza di residui nei prodotti di origine animale è oggetto di preoccupazione per la salute pubblica. Per questo motivo, devono essere approvati e periodicamente aggiornati piani di sorveglianza dei residui.

(2) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE, entro il 31 marzo di ogni anno i paesi terzi devono presentare alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per l'anno in corso e i risultati relativi all'anno precedente.

(3) La decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(4), stabilisce anche le modalità per la modifica degli elenchi di stabilimenti riconosciuti nei paesi terzi.

(4) La decisione 2000/159/CE, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio(5), elenca, in allegato, i paesi terzi che hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui, indicando le garanzie che ciascuno di essi offre quanto alla sorveglianza delle categorie di residui menzionate nell'allegato I della direttiva 96/23/CE. Pertanto, se tali garanzie mancano o sono insufficienti, gli elenchi di cui alla decisione 95/408/CE devono essere modificati conformemente alle modifiche apportate all'allegato della decisione 2000/159/CE.

(5) Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui con i relativi risultati, ma occorrono valutazioni, informazioni complementari e ulteriori chiarimenti. In attesa di un'ulteriore valutazione, i paesi terzi in questione possono figurare nell'allegato della decisione 2000/159/CE relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE.

(6) La decisione 2000/159/CE è stata aggiornata per la prima volta dalla decisione 2001/31/CE(6). Taluni paesi terzi hanno presentato i loro piani di sorveglianza dei residui solo dopo l'adozione della decisione. In attesa di una ulteriore valutazione questi paesi terzi possono figurare nell'allegato della decisione 2000/159/CE per i prodotti interessati.

(7) La situazione di alcuni altri paesi terzi per quanto riguarda i piani di sorveglianza si è modificata dopo la pubblicazione della decisione 2001/31/CE. In attesa di un'ulteriore valutazione i paesi in questione possono figurare nell'allegato della decisione 2000/159/CE per prodotti interessati.

(8) Alla luce di quanto precede, è opportuno aggiornare l'allegato della decisione 2000/159/CE relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE. La decisione 2000/159/CE dev'essere modificata conseguentemente.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/159/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(4) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

(5) GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30.

(6) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 40.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>