32001D0462

2001/462/CE,CECA: Decisione della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1461]

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 19/06/2001 pag. 0021 - 0024


Decisione della Commissione

del 23 maggio 2001

relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza

[notificata con il numero C(2001) 1461]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/462/CE, CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento interno della Commissione(1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) Il diritto dei soggetti direttamente interessati nonché dei soggetti terzi ad essere sentiti prima dell'adozione di qualsiasi decisione finale che incida sui loro interessi costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario. Tale diritto è inoltre sancito dal regolamento (CEE) n. 4064/89, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese(2), modificato da ultimo con il regolamento (CE) n. 1310/97(3), dal regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE(4), e dal regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, del 1o marzo 1998, relativo alle notificazioni, ai termini ed alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese(5).

(2) La Commissione deve garantire il rispetto di tale diritto nei propri procedimenti in materia di concorrenza, avendo riguardo in particolare alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(6).

(3) È pertanto opportuno affidare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi a persone indipendenti ed esperte nelle questioni della concorrenza, che abbiano l'integrità necessaria per promuovere l'obiettività, la trasparenza e l'efficacia dei procedimenti stessi.

(4) A tal fine la Commissione ha creato la funzione di consigliere-auditore nel 1982 e ne ha definito il mandato in ultimo luogo con decisione 94/810/CECA, CE, del 12 dicembre 1994, relativa al mandato dei consiglieri-auditori nelle procedure in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione(7).

(5) È necessario rafforzare ulteriormente il ruolo del consigliere-auditore, nonché adeguare ed armonizzare le norme relative al suo mandato alla luce degli sviluppi del diritto della concorrenza.

(6) Affinché sia garantita l'indipendenza del consigliere-auditore è necessario che egli sia collocato amministrativamente presso il commissario competente per la concorrenza. Deve inoltre essere incrementata la trasparenza riguardo alla nomina, alla cessazione dalle funzioni ed al trasferimento.

(7) Il consigliere-auditore deve essere nominato secondo le norme stabilite nello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e nel regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Sulla base di tali norme possono essere presi in considerazione anche candidati che non sono funzionari della Commissione europea.

(8) È opportuno che i compiti svolti dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia di concorrenza siano definiti in modo tale da garantire il diritto al contraddittorio nel corso dell'intero procedimento.

(9) Nella rivelazione di informazioni riguardanti persone fisiche va osservato in particolare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(8).

(10) La presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni generali vigenti in materia di accesso ai documenti della Commissione.

(11) La decisione 94/810/CECA, CE deve essere abrogata,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione nomina uno o più consiglieri-auditori (in appresso: "il consigliere-auditore"), che garantiscono l'esercizio effettivo del diritto al contraddittorio nei procedimenti volti in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89.

Articolo 2

1. La nomina del consigliere-auditore è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'interruzione delle funzioni, la cessazione dalle funzioni ed il trasferimento devono essere disposti con decisione motivata della Commissione. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Il consigliere-auditore dipende amministrativamente dal commissario per la concorrenza (in appresso: "il commissario competente").

3. In caso d'impedimento del consigliere-auditore, il commissario competente, dopo avere all'occorrenza consultato il consigliere-auditore stesso, designa per l'esercizio delle relative funzioni un altro funzionario estraneo all'istruzione del caso.

Articolo 3

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consigliere-auditore tiene conto della necessità di applicare efficacemente le regole di concorrenza in base alla vigente normativa comunitaria ed ai principi sanciti dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

2. Il consigliere-auditore è tenuto informato dal direttore competente per l'istruzione del caso (in appresso: "il direttore competente") sugli sviluppi del procedimento fino alla fase dell'elaborazione del progetto di decisione da sottoporre al commissario competente.

3. Il consigliere-auditore può presentare osservazioni al commissario competente in merito a qualsiasi aspetto dei procedimenti svolti dalla Commissione in materia di concorrenza.

Articolo 4

1. Il consigliere-auditore organizza e conduce, a norma degli articoli da 5 a 13 della presente decisione, le audizioni previste dalle disposizioni d'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

a) l'articolo 36, paragrafo 1, del trattato CECA;

b) il regolamento (CE) n. 2842/98;

c) il regolamento (CE) n. 447/98.

Articolo 5

Il consigliere-auditore provvede al corretto svolgimento dell'audizione e promuove l'obiettività dell'audizione e dell'eventuale successiva decisione. Egli provvede in particolare affinché tutti gli elementi di fatto pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli agli interessati, in particolare gli elementi oggettivi relativi alla gravità dell'illecito, vengano presi in considerazione nell'elaborazione dei progetti di decisione della Commissione.

Articolo 6

1. I terzi che intendono essere sentiti, siano essi persone, imprese o associazioni di persone o imprese, devono presentare una richiesta scritta d'audizione unitamente ad una comunicazione scritta in cui dimostrino di avere interesse all'esito del procedimento.

2. Le decisioni sull'audizione di soggetti terzi sono adottate su consultazione del direttore competente.

3. In caso di decisione negativa, i richiedenti sono informati per iscritto sui motivi per i quali si ritiene che non abbiano dimostrato d'avere un interesse sufficiente ad essere sentiti. Viene inoltre fissato il termine entro il quale essi possono presentare eventuali osservazioni scritte.

Articolo 7

1. L'audizione orale può essere richiesta soltanto nelle osservazioni scritte trasmesse in risposta ad una lettera inviata all'interessato dalla Commissione.

2. Le lettere di cui al paragrafo 1 sono quelle che:

a) accompagnano una comunicazione degli addebiti o obiezioni;

b) invitano i soggetti terzi, che abbiano dimostrato di avere un interesse sufficiente ad essere sentiti, a presentare osservazioni scritte;

c) informano il denunciante che la Commissione ritiene che gli elementi raccolti non dimostrino l'esistenza dell'illecito, invitandolo a presentare per iscritto eventuali ulteriori osservazioni.

3. Le decisioni sull'audizione orale degli interessati sono adottate su consultazione del direttore competente.

Articolo 8

1. Qualsiasi persona, impresa o associazione di persone o di imprese che abbia ricevuto una o più lettere ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e che abbia motivo di ritenere che la Commissione possieda documenti che non sono stati resi noti e che sono tuttavia necessari per l'esercizio effettivo del diritto al contraddittorio, può sollecitare l'accesso a tali documenti con richiesta motivata.

2. La decisione motivata su tale richiesta è comunicata alla persona, all'impresa o all'associazione richiedente nonché a qualsiasi altra persona, impresa o associazione interessata dal procedimento.

Articolo 9

La progettata rivelazione di informazioni che possano costituire segreti commerciali per una determinata impresa è comunicata per iscritto all'impresa stessa con la relativa motivazione. È inoltre fissato un termine entro il quale l'impresa può presentare osservazioni scritte.

Qualora l'impresa interessata si opponga alla rivelazione delle informazioni, ma si riscontri che queste non sono riservate e possono quindi essere rivelate, deve essere adottata un'apposita decisione motivata da notificare all'impresa stessa. La decisione specifica il termine al cui scadere saranno rivelate le informazioni. Tale termine non deve essere inferiore ad una settimana dalla notifica.

Il primo ed il secondo comma si applicano altresì alla divulgazione di informazioni mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 10

Qualora ritenga che il termine impartito per la risposta alle lettere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sia troppo breve, la persona, l'impresa o l'associazione di persone o imprese può, entro il termine stesso, sollecitarne la proroga mediante richiesta motivata. Al richiedente viene comunicato per iscritto l'esito della richiesta.

Articolo 11

Tenuto conto della necessità di preparare efficacemente l'audizione e in particolare di provvedere affinché tutti gli elementi di fatto siano chiariti nei limiti del possibile, il consigliere-auditore può, all'occorrenza, comunicare preventivamente ai soggetti invitati, dopo aver consultato il direttore competente, un elenco delle questioni sulle quali desidera che essi si pronuncino.

A tal fine, dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore può organizzare una riunione preparatoria con i soggetti invitati nonché, eventualmente, con i servizi della Commissione.

Il consigliere-auditore può altresì chiedere che gli venga preventivamente comunicato per iscritto il contenuto essenziale delle dichiarazioni che intendono rilasciare le persone proposte per l'audizione dai soggetti invitati.

Articolo 12

1. Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore stabilisce la data, la durata e il luogo dell'audizione. Egli decide inoltre sulle eventuali domande di rinvio.

2. Il consigliere-auditore conduce le audizioni sotto la propria piena responsabilità.

3. Egli decide se si debba ammettere, nel corso dell'audizione, la produzione di nuovi documenti, quali persone debbano essere sentite per conto dei soggetti interessati e se tali persone debbano essere sentite separatamente o in presenza di altre persone partecipanti all'audizione.

4. Tenuto conto della necessità di garantire il diritto al contraddittorio, il consigliere-auditore, dopo aver consultato il direttore competente, può consentire a persone, imprese e associazioni di persone o di imprese di presentare osservazioni scritte anche successivamente all'audizione orale. Il consigliere-auditore stabilisce la data entro la quale tali osservazioni possono essere presentate. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute successivamente a tale data.

Articolo 13

1. Il consigliere-auditore presenta al commissario competente una relazione sullo svolgimento dell'audizione e sul rispetto del diritto al contraddittorio. Le osservazioni contenute nella relazione riguardano questioni procedurali ed in particolare la rivelazione di documenti e l'accesso agli atti del procedimento, i termini per la presentazione della risposta alla comunicazione degli addebiti o obiezioni ed il corretto svolgimento dell'audizione orale.

Copia della relazione viene trasmessa al direttore generale della concorrenza e al direttore competente.

2. Oltre a presentare la relazione di cui al paragrafo 1, il consigliere-auditore può formulare osservazioni sul prosieguo del procedimento. Tali osservazioni possono riguardare, in particolare, la necessità di ulteriori informazioni, la revoca di determinati addebiti o obiezioni ovvero la comunicazione di nuovi addebiti o obiezioni.

Articolo 14

All'occorrenza il consigliere-auditore può presentare una relazione sull'oggettività delle inchieste riguardanti gli effetti prodotti sulla concorrenza dagli impegni proposti in riferimento a procedimenti avviati dalla Commissione a norma delle disposizioni di cui all'articolo 1. Tale relazione riguarda in particolare la selezione dei soggetti interpellati e la metodologia utilizzata.

Articolo 15

Sulla base del progetto di decisione da presentare al comitato consultivo, il consigliere-auditore prepara una relazione finale scritta sul rispetto del diritto al contraddittorio a norma dell'articolo 13, paragrafo 1. Tale relazione valuta altresì se il progetto di decisione riguardi esclusivamente gli addebiti o obiezioni su cui gli interessati hanno avuto la possibilità di pronunciarsi nonché, se del caso, l'oggettività delle eventuali inchieste svolte ai sensi dell'articolo 14.

La relazione finale di cui al paragrafo 1 è trasmessa al commissario competente, al direttore generale della concorrenza e al direttore competente. Essa è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri nonché, a norma dei protocolli n. 23 e n. 24 dell'accordo SEE, all'autorità di vigilanza EFTA.

Articolo 16

1. La relazione finale del consigliere-auditore è allegata al progetto di decisione trasmesso alla Commissione, in modo da garantire che, nel decidere sui singoli casi, la Commissione disponga di tutte le informazioni rilevanti sul procedimento e sul rispetto del diritto al contraddittorio.

2. La relazione finale può essere modificata dal consigliere-auditore, alla luce delle eventuali modifiche apportate successivamente al progetto di decisione, sino al momento dell'adozione della decisione da parte della Commissione.

3. La Commissione trasmette ai destinatari della decisione la relazione finale del consigliere-auditore contestualmente alla decisione stessa. Essa provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la relazione finale del consigliere-auditore congiuntamente alla decisione, tenendo presente l'interesse legittimo delle imprese a che non siano rivelati i loro segreti commerciali.

Articolo 17

La decisione 94/810/CECA, CE è abrogata.

Gli atti procedurali compiuti in base ad essa continuano ad essere efficaci.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2001.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 26.

(2) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1 (versione rettificata nella GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13).

(3) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1.

(4) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.

(5) GU L 61 del 2.3.1998, pag. 1.

(6) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(7) GU L 330 del 21.12.1994, pag. 67.

(8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.