2001/440/CE: Decisione della Commissione, del 29 maggio 2001, recante modifica della decisione 98/83/CE che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) [notificata con il numero C(2001) 1484]
Gazzetta ufficiale n. L 155 del 12/06/2001 pag. 0013 - 0014
Decisione della Commissione del 29 maggio 2001 recante modifica della decisione 98/83/CE che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) [notificata con il numero C(2001) 1484] (2001/440/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4, considerando quanto segue: (1) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.4, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'articolo 6 della stessa, viene prescritto agli Stati membri di vietare l'introduzione nel loro territorio di frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e rispettivi ibridi, originari di paesi terzi in cui sono notoriamente presenti Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus). (2) La decisione 98/83/CE della Commissione(2), modificata da ultimo dalla decisione 1999/104/CE(3), riconosce taluni paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) e riconosce altresì talune zone come indenni da questi organismi nocivi nel territorio dei paesi terzi in cui detti organismi sono presenti. (3) Dalle informazioni raccolte negli Stati Uniti nel corso di una missione condotta nel marzo 2000 dall'Ufficio alimentare e veterinario e comunicate dall'Ispettorato per la salute degli animali e dei vegetali del ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti, risulta che sono state rilevate nuove infestioni di Xanthomonas campestris (ceppi patogeni nei confronti di Citrus) nelle contee di Broward, Hendry e Hillsborough in Florida. Di conseguenza, le suddette contee devono essere eliminate dall'elenco delle zone della Florida riconosciute indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus). (4) Dalle informazioni raccolte in Brasile nel corso di una missione condotta nel luglio 2000 dall'Ufficio alimentare e veterinario e comunicate dalla "Secretaria de Defensa Agropecuária" del ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione del Brasile, risulta che la presenza di Xanthomonas campestris (ceppi patogeni nei confronti di Citrus) è stata rilevata unicamente negli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. L'elenco delle zone riconosciute indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) va di conseguenza modificato. (5) Dalle informazioni raccolte durante la missione di cui sopra, risulta che la presenza di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) è stata rilevata unicamente negli Stati di Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Gli altri Stati brasiliani vanno pertanto reinseriti nell'elenco delle zone riconosciute indenni da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus). (6) Nel 2000 frutti di Citrus sinensis originari dello Swaziland e infetti da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) sono stati intercettati e notificati alla Commissione. L'elenco dei paesi riconosciuti indenni da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) va di conseguenza modificato. (7) Occorre prevedere disposizioni specifiche per le merci in transito per le quali è stata rilasciata, conformemente alla decisione 98/83/CE, la constatazione ufficiale prevista all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4, della direttiva 2000/29/CE. (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 98/83/CE è modificata come segue: 1) All'articolo 2, il terzo trattino è sostituito dal testo seguente: "- in Brasile: tutte le regioni, ad eccezione degli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul". 2) All'articolo 2, quarto trattino, il testo "Florida (esclusa la regione di Collier County, Dade County e Manatee County)" è sostituito dal testo "Florida (esclusa la regione di Broward County, Collier County, Miami-Dade County, Hendry County, Hillsborough County e Manatee County)". 3) All'articolo 4, terzo trattino, il testo "tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione del Kenya, del Mozambico, del Sudafrica, della Zambia e dello Zimbabwe" è sostituito dal testo "tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione del Kenya, del Mozambico, del Sudafrica, dello Swaziland, della Zambia e dello Zimbabwe". 4) All'articolo 5 è aggiunto un altro trattino: "- in Brasile: tutte le regioni, ad eccezione degli Stati di Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul". Articolo 2 La presente decisione non si applica agli agrumi per i quali è stata rilasciata, conformemente alla decisione 98/83/CE, la constatazione ufficiale prevista all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4, della direttiva 2000/29/CE e che sono stati esportati prima che le autorità competenti del Brasile, degli Stati Uniti e dello Swaziland fossero informate della presente decisione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. (2) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 41. (3) GU L 33 del 6.2.1999, pag. 27.